ecco perchè....
Rimane la norma che prevede che i costi di sviluppo possono essere capitalizzati, nel caso in cui essi abbiano una durata pluriennale, solamente con il consenso del collegio sindacale, là dove tale organo esiste.
Occorre anche ricordare che, nel caso vi siano costi di sviluppo capitalizzati, non si può procedere alla distribuzione di utili, se in bilancio non risultano accantonate riserve disponibili pari al costo capitalizzato.
Rimane la norma che prevede che i costi di sviluppo possono essere capitalizzati, nel caso in cui essi abbiano una durata pluriennale, solamente con il consenso del collegio sindacale, là dove tale organo esiste.
Occorre anche ricordare che, nel caso vi siano costi di sviluppo capitalizzati, non si può procedere alla distribuzione di utili, se in bilancio non risultano accantonate riserve disponibili pari al costo capitalizzato.
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