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ENTENZA DEL 22/02/2016 N. 203/5 - COMM. TRIB. REG. PER L'ABRUZZO
Non vi è obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti “a tavolino”.
Una società abruzzese, dopo aver subito alcuni controlli bancari, riceveva degli avvisi di accertamento che poi impugnava presso la CTP di Teramo. Quest'ultima accoglieva il ricorso fondando la decisione esclusivamente sulla considerazione che gli avvisi di accertamento fossero stati emessi dopo soli sei giorni dalla notifica del pvc, in violazione del settimo comma dell'art. 12 dello statuto del contribuente, in base al quale l'avviso di accertamento non può essere emesso prima di sessanta giorni dalla notifica del verbale di chiusura delle operazioni.
La CTR abruzzese, citando la recentissima giurisprudenza della Suprema Corte a riguardo, ritiene meritevole di accoglimento il ricorso in appello dell'Ufficio.
La sentenza Cass. S.U. 9 dicembre 2015 n. 24823 delinea, infatti, l'ambito di operatività del succitato comma, negando che nell'ordinamento italiano vi sia un "obbligo di contraddittorio endoprocedimentale" in assenza di una specifica disposizione, trattandosi di accertamenti "a tavolino". E' infatti previsto obbligatoriamente il contraddittorio prima dell'accertamento per le sole verifiche che necessitano di accessi e visite nei locali del contribuente.
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SENTENZA DEL 14/03/2016 N. 7/1 - COMMISSIONE TIBUTARIA REGIONALE DI AOSTA
Estinzione della società di capitali e responsabilità dei soci
La CTR di Aosta si è pronunciata su un contenzioso relativo alla verifica fiscale per il recupero dell'IVA, eseguita dall'Ufficio nei confronti di una società che ha esercitato l'attività di "edizione di riviste e periodici" posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese.
L'appello, come già il ricorso presso la competente CTP, è risultato infondato.
I giudici aostani, allineandosi a quanto rammentato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6071/2013, affermano che la società, in quanto estinta in seguito alla cancellazione dell'iscrizione dal Registro delle Imprese non è più soggetto di diritto, per cui risulta priva di legittimazione sostanziale e processuale, indipendentemente dall'esistenza di crediti soddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
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SENTENZA DEL 02/02/2016 N. 258/11 - COMM. TRIB. REG. PER L'EMILIA-ROMAGNA
Transfer pricing: incombe sull'Amministrazione l'onere di provare la fondatezza della pretesa.
I giudici bolognesi, in merito ad un contenzioso relativo alla presunte operazioni elusive di una società con le proprie controllate estere, hanno condiviso le motivazioni della sentenza appellata. La CTP aveva infatti accolto il ricorso della società contribuente ritenendo illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, sia per non aver dimostrato l'elusione fiscale e la convenienza economica della ricorrente a trasferire reddito alle consociate estere, sia perché aveva utilizzato il metodo di comparazione TNMM (Transactional Net Margin Method)sconsigliato dalla stessa amministrazione a vantaggio del metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price), utilizzato invece dalla ricorrente. La conclusione a cui giungono i giudici di appello, allineandosi alla sentenza 15642/2015 della Suprema Corte, è che in tema di transfer pricing incombe sull'amministrazione l'onere di provare la fondatezza della verifica. Nel caso di specie, tale onere, come dimostrato dai giudici di primo grado, e confermato nella sentenza in esame, risulta in definitiva non assolto in alcun modo dall'Amministrazione finanziaria.
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SENTENZA DEL 27/04/2015 N. 925/6 - COMM. TRIB. REG. PER LA PUGLIA
È legittima la sentenza la cui motivazione riproduce il contenuto di un atto di parte.
La sentenza riguarda un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e un ente ospedaliero su un caso di deducibilità dei contributi regionali per lo svolgimento di servizi di assistenza sanitaria. I primi giudici, nell'accogliere il ricorso del contribuente, si sono serviti in gran parte di quanto contenuto nello scritto difensivo del contribuente, configurando secondo l'Ufficio un difetto di motivazione per "l'appiattimento del giudice sulle argomentazioni difensive di parte". I giudici di appello respingono tale assunto facendo proprio un recente pronunciamento della Corte di Cassazione secondo cui nel processo civile e in quello tributario non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte, sempre che in tal modo risultino attribuibili al giudicante e esposte in modo chiaro ed esaustivo le ragioni su cui la decisione si fonda.
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SENTENZA DEL 25/03/2015 N. 116/8 - COMM. TRIB. REG. PER LA SARDEGNA
Solo la distribuzione di utili può modificare la natura di associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro
La CTR di Cagliari si è pronunciata su un caso relativo alla natura non commerciale di una associazione sportiva dilettantistica. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha, sia in primo che in secondo grado, invocato invece la natura commerciale dell'associazione desumendola da un contratto di affitto di locali ad uso di palestra che secondo la stessa avrebbe configurato un affitto di ramo di azienda.
Secondo i giudici cagliaritani non esistono nel caso prove concrete in grado di modificare la natura di associazione sportiva riconosciuta in forza delle attività perseguite ed i cui servizi sono riservati esclusivamente ai soci.
Più precisamente, la formale esistenza di un lucro oggettivo non può costituire il parametro per il disconoscimento del sodalizio sportivo, essendo necessaria la distribuzione di utili provata con i necessari riscontri contabili e non con mere presunzioni semplici.
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SENTENZA DEL 16/06/2015 N. 24967/3 - CORTE DI CASSAZIONE
Corte di Cassazione: Il commercialista che tiene la contabilità di un contribuente infedele rischia il sequestro dei suoi beni personali
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo negato dal G.i.p., in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali, che ne differisce l'efficacia alla definitività del provvedimento.
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