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    SENTENZA DEL 16/01/2017 N. 20/1 - COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

    Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati


    E' illegittimo il recupero dell'IVA non preceduto dal contraddittorio. La normativa comunitaria, infatti, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, impone l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati ed in particolare per l'IVA. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria regionale di Roma, accogliendo parzialmente l'appello della società contribuente, afferma che, data l'incertezza della posizione tributaria della società, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare un contraddittorio col contribuente e non limitarsi alla mera richiesta di documentazione.

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      SENTENZA DEL 14/12/2016 N. 3667/9 - COMM. TRIB. REG. PER L'EMILIA-ROMAGNA

      In caso di operazioni infragruppo spetta al contribuente dimostrare il valore normale dei beni ceduti


      Le transazioni infragruppo devono essere sempre valutate in base al valore normale dei beni ceduti, non rilevando il contesto della eventuale più ampia operazione economica all'interno della quale vengono eseguite. La CTR emiliana, rifacendosi alla giurisprudenza della Suprema Corte (sent. nn. 18392/2015, 13387/2016), afferma come, a norma dell'art. 110 comma 7 del TUIR, spetti all'Amministrazione finanziaria la sola dimostrazione dell'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente la dimostrazione che tali operazioni siano avvenute con valori di mercato da considerarsi normali.

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        SENTENZA DEL 22/12/2016 N. 3802/4 - COMM. TRIB. REG. PER LA CALABRIA

        Onere della prova a carico del contribuente per gli accertamenti su conti correnti bancari


        In tema di accertamento delle imposte sui redditi, seguendo il disposto dell'art. 32 del d.p.r. 600/1973, qualora l'accertamento eseguito dall'ufficio finanziario sia basato su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto dai dati e dagli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi in tal modo un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, chiamato a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili. I giudici della CTR di Catanzaro aggiungono inoltre che, al contrario di come avvenuto nel caso in questione, gli elementi di prova che il contribuente ha l'onere di offrire non possono essere rappresentati da mere affermazioni di carattere generico o formale, ma devono essere analitici, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.

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          SENTENZA DEL 30/12/2016 N. 27500/5 - CORTE DI CASSAZIONE

          L’adesione acritica alla sentenza di primo grado non può essere considerata “motivazione”


          "Non può essere considerata "motivazione" la mera adesione acritica da parte del giudice alla sentenza di primo grado, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali le altrui tesi sono seguite". Lo dicono i giudici della Suprema Corte secondo i quali è nulla per carenza di motivazione la sentenza di appello nella quale manca ogni indicazione, anche sintetica, delle ragioni di condivisione della sentenza di primo grado, rendendosi impossibile l'apprezzamento dell'iter logico-giuridico alla base del rigetto dei motivi di appello. Nel caso di specie, infatti, l'impugnata sentenza della CTR campana mancava sia dell'enunciazione dei motivi di appello, sia delle ragioni che hanno condotto alla conferma della pronunzia della CTP.

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            SENTENZA DEL 16/12/2016 N. 11522/32 - COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

            La materia del contendere deve essere circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato


            La CTP di Caserta aveva rigettato il ricorso proposto da un consorzio di imprese avverso un avviso di pagamento per il recupero del contributo dovuto per lo scarico delle acque nei canali consortili. Il Consorzio, nel proporre appello, si duole in particolare della "mutatio libelli", perché con l'atto impugnato il pagamento gli era stato richiesto in veste di proprietario di alcuni immobili, mentre, nel corso del giudizio, l'ente impositore ha sostenuto che l'obbligo prescindesse da tale qualità, identificandosi l'obbligato col soggetto che materialmente trae vantaggio dallo scarico. La CTR campana, avvalendosi del principio generale di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte - in ultimo con sentenza 17811/2016 – secondo cui "nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d'irrogazione di una sanzione la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato", ritiene leso il diritto di difesa della parte per effetto del cambiamento della linea difensiva dell'ente impositore e meritevole di accoglimento l'appello.

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              SENTENZA DEL 16/12/2016 N. 11522/32 - COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

              La materia del contendere deve essere circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato


              La CTP di Caserta aveva rigettato il ricorso proposto da un consorzio di imprese avverso un avviso di pagamento per il recupero del contributo dovuto per lo scarico delle acque nei canali consortili. Il Consorzio, nel proporre appello, si duole in particolare della "mutatio libelli", perché con l'atto impugnato il pagamento gli era stato richiesto in veste di proprietario di alcuni immobili, mentre, nel corso del giudizio, l'ente impositore ha sostenuto che l'obbligo prescindesse da tale qualità, identificandosi l'obbligato col soggetto che materialmente trae vantaggio dallo scarico. La CTR campana, avvalendosi del principio generale di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte - in ultimo con sentenza 17811/2016 – secondo cui "nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d'irrogazione di una sanzione la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato", ritiene leso il diritto di difesa della parte per effetto del cambiamento della linea difensiva dell'ente impositore e meritevole di accoglimento l'appello.
              http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ioni-improprie

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                SENTENZA DEL 06/12/2016 N. 619/2 - COMM. TRIB. REG. PER IL MOLISE

                Applicabilità della sanzione all’acquirente per mancato versamento dell’imposta da parte del Notaio


                L'Agenzia delle Entrate di Campobasso, con appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lamentava il mancato riconoscimento del vincolo di solidarietà passiva tra notaio e acquirente del cespite, atteso che "nonostante la qualità pubblicistica del professionista, il contribuente è comunque tenuto a controllare che la somma versata a titolo di imposta al notaio fosse da questi correttamente ed effettivamente versata all'Erario".
                La CTR, concludendo in senso opposto a quanto stabilito dai primi giudici, ritiene, invece che, nonostante il notaio sia responsabile d'imposta, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto.
                In tal senso si è infatti espressa a più riprese la Suprema Corte: prima con la sentenza 13653/2009, poi con l'Ordinanza 5016/2015 ed infine con le sentenze 9952/2015 e 12755/2016.

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                  ENTENZA DEL 25/10/2016 N. 987/7 - COMM. TRIB. REG. PER L'ABRUZZO

                  Gli uffici impositori devono valutare le osservazioni e le richieste avanzate dal contribuente entro 60 giorni dal rilascio del p.v.c.


                  L'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 afferma che il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. Da un lato il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente contenuto nella suddetta norma impone di valutare sempre tali osservazioni, dall'altro, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3583/2016, non esiste alcun obbligo per l'amministrazione di esplicitare tale valutazione nell'atto impositivo. Nel caso in esame, avendo l'Amministrazione finanziaria espressamente ammesso nell'avviso di accertamento di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente, i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto in primo grado, ritengono violato l'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 e meritevole di accoglimento l'appello presentato dal contribuente.

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                    SENTENZA DEL 05/08/2016 N. 7506/34 - COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

                    L’inconsapevole coinvolgimento nelle frodi carosello deve essere provato dal cessionario


                    Ai fini della detraibilità dell'IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti il cessionario deve provare il proprio inconsapevole coinvolgimento nella frode. E' quanto affermano i giudici della CTR di Napoli ritenendo non condivisibile quanto affermato dai primi giudici. Questi ultimi, infatti, tra l'altro citando alcuni solidi principi enunciati dalla Suprema Corte (sent. nn. 20777/13 e 3792/2014 ), accoglievano l'appello della contribuente che, interessata da un avviso di accertamento per iva indetraibile relativa a fatture ricevute da ditte ritenute "cartiere", aveva eccepito la propria totale estraneità alla configurata "frode carosello". I giudici di appello, al contrario, accogliendo i rilievi dell'Ufficio, sostengono che l'esistenza di rapporti commerciali intercorsi tra i soggetti coinvolti induce ad escludere l'ignoranza incolpevole del cessionario circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa e quindi non obbligato al pagamento dell'imposta.

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                      SENTENZA DEL 23/05/2016 N. 329/02 - COMM. TRIB. REG. PER LE MARCHE

                      Deducibilità dei versamenti alle associazioni sportive dilettantistiche


                      I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive costituiscono sempre, per i soggetti eroganti, spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello stesso mediante una specifica attività del beneficiario.La CTR di Ancona, citando il disposto dell'art. 90, comma 8 della legge 289 del 2002, ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, in cui alla società ricorrente era stata confermata la decurtazione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione dedotte, in quanto trattasi di presunzione iuris et de iure non suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'Ufficio.

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