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L'angolo di ROL
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IL FACILITATORE...(io lo chiamo INTERPOSTO)
Posto che, di norma, non solo l’ente locale ma, neppure, il gruppo mafioso hanno, nel contesto regionale, queste sofisticate conoscenze tecnico-contabili-amministrative unite alla conoscenze politiche giuste. Il facilitatore allora apre la strada. E la contro-partita che richiede la politica per il finanziamento dell’opera e/o del servizio, come emerge dalla concreta esperienza, si atteggia, poi, in modo multiforme. Si passa dalla controprestazione direttamente in denaro, alla richiesta di assunzioni da parte dell’impresa che si aggiudicherà l’opera finanziata, passando per la richiesta di associare all’impresa mafiosa altre imprese di gradimento politico, fino alla richiesta di un impegno per un incondizionato sostegno elettorale. Ed è assolutamente evidente che in quest’ultimo caso sia chiaro che, anche per il politico corrotto, l’impresa rappresentata dal facilitatore sia espressione dell’entità mafiosa».
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Ma il ruolo del facilitatore non si esaurisce nel garantire il contatto. Una volta ottenuto il finanziamento il lavoro prosegue. «E così, in primo luogo, viene in rilievo la necessità di bandire la gara per l’opera o il servizio pubblico d’interesse. E non è operazione che viene lasciata al caso, laddove ci troviamo in un ambito d’interesse del crimine organizzato e laddove, l’ente mafioso, si è già speso e ha già investito per riuscire a finanziare l’opera. Bandita la gara, si innesta, a questo punto, l’attività corruttiva-collusiva tesa a fare coincidere il nome del vincitore con quello della ditta del cartello che aveva prima fatto finanziare l’opera e, poi, aveva impostato il bando di gara (al fine di aggiudicarsela). Recenti indagini mostrano, quello che sembra l’uovo di colombo della corruzione, cioè la pianificazione scientifica e preordinata della composizione delle Commissioni di gara, più esattamente la nomina dei diversi componenti eseguita indirettamente, ma non per questo in modo meno puntuale, dal futuro vincitore della gara stessa».
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RICICLAGGIO
Per la procura nazionale «le attività e i flussi finanziari illeciti sono talmente compenetrati con attività e fondi di origine lecita da rendere quasi inestricabile la distinzione fra riciclaggio e reati presupposto, fra denaro “sporco” da ripulire e fondi “puliti” che confluiscono verso impieghi criminali». Insomma, distinguere il bianco dal nero è sempre più complicato. Ricchezza lecita e illecita si mischiano, ditrasformando l'economia italiana in una vasta area grigia.
non sono d'accordo......volere e potere
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FRODE FISCALE CON LE FINTE SPONSORIZZAZIONI
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 giugno 2017
L’imprenditore, che è anche il presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica, va incontro a una condanna per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, se non emerge l’effettività delle sponsorizzazioni.
È quanto emerge dalla sentenza 31253/17 della Terza Sezione Penale della Cassazione.
Gli Ermellini hanno confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, emessa dalla Corte d’Appello nei riguardi del titolare di un pastificio che, secondo l’accusa, avrebbe sfruttato il suo ruolo di presidente di un’ASD per pagare meno tasse.
A finire nel mirino dell’Autorità giudiziaria sono state emesse tre fatture dall’ASD, a favore della società rappresentata dall’imputato, in relazione a dei contratti di sponsorizzazione e ad alcune prestazioni promo-pubblicitarie (consistenti nella pubblicità sul sito internet della società sportiva, nonché nell’apposizione del logo sulla carta intestata e sulla carrozzeria dei pulmini) di cui non è stata dimostrata, secondo i Giudici, l’effettiva esistenza.
Nel caso specie, né la documentazione versata in atti (un “maestrino” e la copia di alcuni assegni privi di causale), né le dichiarazioni dei testi, tra cui gli allenatori della squadra, hanno aiutato la difesa a smontare la tesi accusatoria.
Per la Suprema Corte, in maniera del tutto logica, la sentenza impugnata ha escluso l’effettiva esistenza dei contratti di sponsorizzazione, “dando compiutamente conto degli elementi di fatto sulla base dei quali è stato ritenuto il carattere fittizio delle relative prestazioni: indeterminatezza delle relative clausole contrattuali a fronte di un ingente importo della sponsorizzazione, assenza del logo sulla carta intestata della società sportiva e sui pulmini, identità soggettiva tra sponsorizzante e sponsorizzatore; sicché la sentenza impugnata si sottrae, sotto tale profilo, a qualunque censura da parte dell’odierno ricorrente, essendo stata motivatamente svalutata la circostanza […] dell’utilizzo del marchio della società sul sito web, ritenuta non idonea a inficiare gli elementi probatori di segno opposto e, dunque, a dimostrare la veridicità dei contratti di sponsorizzazione.”
I Giudici del merito hanno altresì evidenziato come dall’analisi dei conti correnti della società sportiva sia emerso che una somma corrispondente all’ammontare dei quattro assegni citati dalla difesa era stata prelevata dallo stesso imputato successivamente al versamento, “senza che l’interessato sia stato in grado di dimostrarne la causale; ciò a dimostrazione del fatto che, in realtà, lo stesso versamento di denaro a favore della società sportiva era stato chiaramente fittizio. In buona sostanza, secondo quanto posto in luce dalle sentenze di merito, le somme versate in virtù di un contratto di cui non è stata dimostrata l’effettività delle prestazioni erano successivamente rientrate nella disponibilità della stessa persona fisica che le aveva erogate.”
In conclusione, il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte e l’imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma (€ 2.000,00) alla Cassa delle Ammende.
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SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI. NUOVE REGOLE
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 vengono meno i limiti di deducibilità (75% del costo nei limiti del 2% dei compensi) per le spese sostenute dal professionista ed addebitate analiticamente al committente. Inoltre tutte le spese direttamente sostenute dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista (cosa che fino ad oggi era prevista solo per le prestazioni alberghiere e ristorazione) e divengono integralmente deducibili le spese di formazione sostenute dal professionista (incluse quelle di vitto ed alloggio ad esse collegate).
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