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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      base imponibile pag 1953 (quiz..)
      Il quiz l'ho visto

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        diretto---> tutto online
        indiretto---> sola consegna è non online.


        dl 331
        Articolo 41 - Cessioni intracomunitarie non imponibili.

        .......

        1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

        La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

        b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. .................................

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          un cliente cagliaritano ha un sito online e vende prodotti a privati in Francia ( consegna i prodotti con corriere) ---> commercio indiretto Per fare questo deve identificarsi in Francia ....MA..se non superi la tolleranza del paese (la soglia) applichi l'iva italiana.....

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            se ti stati sbracando (stai vendendo più di quello tollerato dai francesi devi andare in Francia e ti devi identificare!

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              Quindi è questa la famosa cabina di regia

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                i paesi mettono delle soglie ..laddove non previste valgono i 100.000 €

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                  Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

                  ottimo, poi me li riguardo.
                  l'accertamento sintetico oltre alle persone fisiche, può essere applicato anche alle ditte individuali e ai professionisti?

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    se ti stati sbracando (stai vendendo più di quello tollerato dai francesi devi andare in Francia e ti devi identificare!
                    Cmq ho capito perché a volte fai errori di battitura assurdi

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                      Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

                      l'accertamento sintetico oltre alle persone fisiche, può essere applicato anche alle ditte individuali e ai professionisti?
                      no

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                      Sto operando...
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