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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


    chiacchiere su,,,,,
    abuso del diritto
    nuove regole sulla detrazione ( decreto ancora non approvato)
    operazioni straordinarie
    perfetto allora stasera ripasso questi argomenti. se poi qualcosa non mi è chiaro lo scrivo qua. anzi approfitto, se hai dei quiz in merito provo a risolverli.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      niente di decente.....te devi fidà...

      Cessioni d'azienda (e rami) e conferimento di beni...(quelli dell'art 9 tuir) sono operazioni realizzative ( si monetizzano le plusvalenze/minusvalenze latenti)
      le altre sono non realizzative (neutrali)
      Abbiamo visto che per le non realizzative ci sono 2 meccanismi: quello della neutralità e quello del realizzo controllato.
      Fusioni, scissioni e trasformazioni sono neutrali. Ho letto dal compendio in questi giorni. Di che altro stai parlando?

      · il conferimento d'azienda? Realizzativa

      · Il conferimento di beni/partecipazioni?Realizzativa

      · La fusione? Neutrale

      · La scissione? Neutrale

      · La trasformazione? Neutrale

      · La liquidazione? Realizzativa




      Ultima modifica di strelizia; 15-10-2018, 11:25.

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        Non abbiamo invece parlato del gruppo iva

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          Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
          vado ROL ...cerco di finirmi l'iva con i quiz ..poi circolare 30

          per checcom e strelizia....
          gira quiz su torre e ruote che girano una sull'altra... stanno facendo una storia come per quello dell'aquilone con le code...
          Limavy, allora posta uno di questi quiz. Io non ho letto nulla a proposito...quello sull'aquilone con le code lo conosco, invece...
          Ultima modifica di strelizia; 15-10-2018, 11:00.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Ogni volta che qualcuno dice fidati di me, mi ricordo di mia madre quando mi diceva:"Vin quà che nin ti fazz nint". (con il battipanni nascosto dietro la schiena,,,ahahahaahh)
            Ma sapevi che per lei ne avevi combinate, immagino...e allora non era una sorpresa...

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              1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

              2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

              3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 4.

              Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

              5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa' risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

              6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

              7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche'all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

              8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economico.

              9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.

              10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione. 10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Ma sapevi che per lei ne avevi combinate, immagino...e allora non era una sorpresa...
                si, ma non me ne rendevo conto in quel momento....

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

                  2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

                  3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 4.

                  Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

                  5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa' risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

                  6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

                  7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche'all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

                  8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economico.

                  9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.

                  10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione. 10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
                  SALVO------> ,,,,,


                  CONTRASTARE IL COMMERCIO DELLE BARE FISCALI....cioè faccio la fusione solo per utilizzare le perdite delle società fuse o incorporate......

                  quindi fermo restando le norme in materia di perdite ires devi rispettare i parametri antielusivi previsti dal 172 comma 7......pè vedè se è morta la società che sto incorporando o fondendo...

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    si, ma non me ne rendevo conto in quel momento....
                    Io invece me ne rendevo conto...mia madre ci rincorreva pure...

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      Io invece me ne rendevo conto...mia madre ci rincorreva pure...
                      palleggiavo 24 ore al giorno con il pallone in casa, ma non è che rompessi niente....

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                      Sto operando...
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