Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4) L’articolo 4 del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva. In primo luogo, viene riscritta la norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21 Dl 78/2010). In base alla nuova formulazione, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni.
Viene inoltre introdotto un nuovo adempimento, prevedendo che i medesimi soggetti trasmettano, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010). Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazione periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali Iva si applicano dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data sono soppressi:
gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute
le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.
Inoltre, a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, è soppressa la comunicazione black list, mentre per la dichiarazione Iva, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (resta invariato il termine per la dichiarazione 2016, da presentare entro febbraio 2017).
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