Per le società di persona non è richiesto un capitale minimo per la costituzione ma attenzione…..dovete sempre considerare l’art 2295 n 6 ( se non soddisfa tale norma opererà come società irregolare, infatti non ti iscrivono al registro delle imprese).
A differenza delle società di capitali, ove le variazioni del capitale sociale sono rigorosamente disciplinate , il cc è assai meno puntiglioso per le società di persone in quanto per le sas, le snc e le ss- a eccezione di quelli accomandanti per le sas- rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsia debito contratto nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Tuttavia norme a tutela d’integrità del capitale sociale sono dettate negli art 2295 n. 6 , 2303 e 2306
A differenza delle società di capitali, ove le variazioni del capitale sociale sono rigorosamente disciplinate , il cc è assai meno puntiglioso per le società di persone in quanto per le sas, le snc e le ss- a eccezione di quelli accomandanti per le sas- rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsia debito contratto nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Tuttavia norme a tutela d’integrità del capitale sociale sono dettate negli art 2295 n. 6 , 2303 e 2306
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