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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Ronaldo, anche l’agente Mendes sotto accusa per la presunta evasione fiscale

    http://www.itasportpress.it/calcio/r...sione-fiscale/
    probabile che usufruiscano del pacchetto chiavi in mano in uno stesso studio....

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      ...quindi le mie soluzioni spiegate non le vuoi?
      vabbè... ti faccio il regalo..aspetta domani

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        Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
        ...quindi le mie soluzioni spiegate non le vuoi?
        vabbè... ti faccio il regalo..aspetta domani
        si, voglio anche le tue

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          Ancora equivoci sull’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro L’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non contiene una regola ambigua e si limita ad imporre che i contratti presentati dal contribuente alla registrazione siano interpretati in base ai loro effetti giuridici. Gli effetti ‘‘giuridici’’ sono gli effetti prodotti dal diritto e non considerano i risultati economici di questa o di quella operazione. Cio` non significa che i risultati economici non possano entrare nel meccanismo di applicazione di un tributo. Infatti, qualora il contribuente abbia realizzato, attraverso una determinata sequenza negoziale, un risultato economico-giuridico simile a quello che egli avrebbe potuto raggiungere mediante l’impiego di un percorso diverso, v’e` la possibilita` di valorizzare tale situazione sul piano dell’abuso del diritto. Sempre che la scelta di un percorso in luogo di un altro abbia condotto all’ottenimento di vantaggi tributari indebiti, vale a dire contrari al sistema. In quest’ultima situazione, l’Agenzia delle entrate puo` far leva anche sul collegamento negoziale, che, quand’anche dimostrato dal Fisco, non scardina i negozi giuridici perfezionati dal contribuente, i quali rimangono autonomi, validi e produttivi di effetti. Purtroppo le sentenze della Suprema Corte nn. 8793/2017 e 6759/2017 non vanno in questa direzione.
          di Mauro Beghin

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            si, voglio anche le tue

            hai mail...
            ma quella cosa che mi hai chiesto sui soci liquidatori...é una curiosità o vuoi per lavoro?
            non ho letto le cose che hai allegato....
            sto un po' impicciata

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              Il contribuente non deve provare il nesso eziologico tra risorse fiscalmente irrilevanti e spesa Nell’ordinanza n. 11388/2017 la Corte di cassazione nega che il contribuente debba provare l’effettiva destinazione di risorse fiscalmente irrilevanti proprio al sostenimento della spesa che costituisce il fatto-indice della rettifica con metodo sintetico. Il nesso eziologico tra risorse e spese gia` emerge in controluce dalla prova contraria disegnata dal comma 6 del previgente art. 38, D.P.R. n. 600/1973: da un lato, la prova dell’entita` delle risorse a disposizione del contribuente consente di verificarne la congruita` rispetto all’ammontare della spesa che egli assuma sia stata cosı` finanziata, dall’altro, la prova della durata del loro possesso permette di appurarne la coerenza rispetto al momento in cui la spesa e` stata sostenuta.
              di Leda Rita Corrad

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                Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio


                hai mail...
                ma quella cosa che mi hai chiesto sui soci liquidatori...é una curiosità o vuoi per lavoro?
                non ho letto le cose che hai allegato....
                sto un po' impicciata
                con la modifica rivive l'orientamento vecchio........nel mio caso ll legittimato è l'ex liquidatore

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                  La raccomandata informativa ove prevista e` un adempimento essenziale del procedimento di notifica La sentenza n. 2868/2017 della Corte di cassazione mette un punto fermo in tema di notifica eseguita, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle imposte, affermando che devono sempre essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla norma ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, tra i quali, in ogni caso di consegna a mani di soggetto diverso dal destinatario, l’invio della raccomandata informativa, per due ordini di motivi: in primo luogo, in forza del tenore letterale della disposizione; in secondo luogo, alla luce del costante orientamento della Suprema Corte sulla c.d. raccomandata informativa, ex art. 140 c.p.c., in applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 366/2007 e 258/2012.
                  di Sara Loi

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                    Se qualcosa l'ho spiegata male ...dimmelo
                    ciao

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                      I possibili impatti fiscali delle regole contabili sulle rimanenze Le nuove regole contabili, seppure indirettamente, possono avere un impatto significativo sulle modalita` di rilevazione, valutazione e presentazione delle rimanenze, con effetto, non solo sulla base imponibile IRAP, ma pure, stante il rafforzamento del principio di derivazione operato dal c.d. Milleproroghe, su quella IRES. L’Organismo Italiano di Contabilita` ha pubblicato, il 22 dicembre 2016, l’OIC 13 - Rimanenze, del quale e` opportuno analizzare le implicazioni tributarie.
                      di Andrea Fradeani e Lorenzo Tosoni

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                      Sto operando...
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