Prassi Amministrativa
IRES – Dividendi percepiti da enti non commerciali – Trust opaco.
Ris. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 70/E
Il comma 655 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 ha ridotto a partire dal 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, riducendo l’ammontare della stessa dal 95 per cento al 22,26 per cento.
Il predetto incremento di tassazione riguarda anche i dividendi percepiti dai trust opachi che, fiscalmente (art. 73 del TUIR), sono sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali laddove non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014 viene riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.
Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo d’imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta.
IRES – Dividendi percepiti da enti non commerciali – Trust opaco.
Ris. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 70/E
Il comma 655 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 ha ridotto a partire dal 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, riducendo l’ammontare della stessa dal 95 per cento al 22,26 per cento.
Il predetto incremento di tassazione riguarda anche i dividendi percepiti dai trust opachi che, fiscalmente (art. 73 del TUIR), sono sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali laddove non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014 viene riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.
Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo d’imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta.
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