annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Il valigione del tirocinante

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Ieri……

    Pur non sussistendo nell’ordinamento tributario italiano una norma antielusiva generale, a detta carenza ha posto rimedio la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la formulazione della teoria dell’abuso del diritto, “ secondo la quale la strumentalizzazione degli istituti giuridici per conseguire indebiti risparmi d’imposta stravolge lo scopo dei principi fondamentali dell’ordinamento”. Per le Entrate, l’utilizzo dello “strumento giuridico della rinuncia, sia pure non contrastante con alcuna specifica disposizione, è utilizzato dall’istante al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale e concretizza,pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, un abuso del diritto”. La nozione di abuso del diritto, quindi, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Suprema, assume il ruolo di una clausola generale utilizzabile per l’intero ordinamento tributario.

    Questo perché l’elusione era nel 37 bis dpr 600/73 si occupava solo delle imposte dirette….)
    Ho bisogno di confrontare le norme: art.37 bis dpr 600/73 e art. 10 bis Statuto del contribuente

    Commenta


      «Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione
      fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni
      prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme
      fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali
      operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che
      ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle
      norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal
      contribuente per effetto di dette operazioni.
      2. Ai fini del comma 1 si considerano:
      a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i
      contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti
      significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza
      di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della
      qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico
      del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
      giuridici a normali logiche di mercato;
      b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati,
      realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i
      principi dell'ordinamento tributario.
      3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni
      giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di
      ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di
      miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero
      dell'attivita' professionale del contribuente.
      4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi
      opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
      diverso carico fiscale.
      5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e
      con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere
      se le operazioni che intende realizzare, o che siano state
      realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza
      e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione
      della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
      connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
      6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
      stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
      apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al
      contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il
      termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
      si ritiene configurabile un abuso del diritto.
      7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione
      finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente
      della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
      modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la
      notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei
      chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
      contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza
      dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
      intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di
      decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
      automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a
      concorrenza dei sessanta giorni.
      8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo
      e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla
      condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti
      vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal
      contribuente nel termine di cui al comma 6.
      9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la
      sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in
      relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha
      l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui
      al comma 3.
      10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati,
      unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
      dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
      successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto
      legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
      11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
      del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte
      pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
      stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a
      tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
      definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
      giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei
      limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
      seguito di tali procedure.
      12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere
      configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere
      disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni
      tributarie.
      13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
      delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle
      sanzioni amministrative tributarie.».
      2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
      settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato. Le
      disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite
      all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto
      compatibili.
      3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
      elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre
      posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,
      possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che
      nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
      verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di
      interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19
      giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia
      e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
      4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del
      2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad
      oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del
      Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano
      disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto
      legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni,
      nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.
      5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,
      n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese
      successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si
      applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore
      alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato
      notificato il relativo atto impositivo.

      Commenta


        Cosa si intende per strumento giuridico della rinuncia nel post ieri?

        Commenta


          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Oggi…

          La situazione sembrerebbe migliorata infatti , come sapete , lo statuto del contribuente essendo norma “ generale” non limita la sua azione solo ad un tipo d'imposta

          Ma si tratta di presidio depotenziato volto in realtà a limitare l’azione di una certa giurisprudenza più garantista a protezione degli interessi fiscali (art 53 della costituzione ) …..

          Att 10 bis (statuto del contribuente)

          Comma 3……..il nostro caro inciso.....

          anche in ordine organizzativo o gestionale” (c’è nè per tutti…..) “ anche quando ‘l’attività economica del contribuente sia professionale)

          E la parolina magica del comma 4…..

          “Resta ferma”………….

          (due autentiche picconate…)

          +

          Come, ho già ripetuto più volte, la depenalizzazione dei comportamenti abusivi……(la sanzione amministrativa non spaventa……)

          Le entrate fiscali graveranno ancor di più sui poveracci secondo me……




          Vediamo un po'

          Commenta


            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Io capisco ma devo leggere tutto e a volte ripassare, guardare le norme o avere esempi o esempi numerici. Ma stai postando pure quelli

            AVANZI E DISAVANZI DA CONCAMBIO

            --> l'aumento di capitale dell’incorporante/risultante non corrisponde al patrimonio netto dell'incorporata. Ciò si verifica in quanto l’aumento di capitale sociale (che rappresenta la quota di possesso della società risultante riconosciuta ai soci dell’incorporata) non è funzione dei valori contabili di bilancio delle due società (ma del raffronto tra il valore economico intrinseco, pattuito dalle parti, dei due soggetti.)

            Ove tale aumento di capitale sia inferiore al patrimonio netto dell'incorporata-->si avrà un avanzo di fusione ( che costituisce una posta patrimoniale giustamente esclusa da qualsiasi imposizione in capo alla società. In questo caso l'avanzo esprime infatti il precedente patrimonio netto dell'incorporata e pertanto una sua tassazione colpirebbe voci derivanti da conferimenti (capitale) oppure voci già tassate (riserve di utili).

            esempio numerico (che pall.e strelizia :-) Devi procurarti un testo e seguire da li....

            Incorporata B
            ATTIVO PASSIVO
            Attività 1000 Capitale 500
            Debiti 500
            Incorporante A
            ATTIVO PASSIVO
            Attività 600 Capitale 600

            Qualora le parti convengano che, malgrado la rappresentazione di bilancio dei patrimoni netti (500 contro 600) il valore intrinseco dell’incorporata sia pari solamente alla metà di quello dell’incorporante, allora ai soci della prima dovranno essere attribuite in concambio azioni della seconda pari alla metà del capitale sociale (300).


            La situazione della risultante sarà allora la seguente:

            INCORPORANTE A DOPO LA FUSIONE

            ATTIVO PASSIVO
            Attività B 1000 Capitale A 600
            Attività A 600 Nuovo capitale 300
            Debiti 500
            Avanzo 200
            Viceversa, il disavanzo da rapporti di cambio potrebbe verificarsi quando l'aumento di capitale dell'incorporante fosse maggiore del patrimonio netto dell'incorporata.

            Tornando all’esempio appena fatto, qualora i soci delle due società concordassero sul fatto che il valore intrinseco delle stesse è uguale, allora per rendere questa parità all’interno della risultante ai soci di B dovranno essere assegnate azioni di A di nuova emissione pari a quelle già esistenti (600).

            Lo stato patrimoniale di A dopo la fusione sarà dunque il seguente:

            ATTIVO PASSIVO
            Attività B 1000 Capitale A 600
            Attività A 600 Nuovo capitale 600
            Debiti 500
            Disavanzo 100

            Lo sbilancio contabile in cui consiste il disavanzo non è fiscalmente rilevante
            né a titolo di perdita (da portare a conto economico) né a titolo di “ribaltamento” sui costi delle voci dell'attivo. Il disavanzo da rapporti di cambio deriva infatti da un mero aumento di capitale, cui non corrisponde né un conferimento né alcun valore fiscalmente riconosciuto da salvaguardare. Ci si trova, in sostanza, di fronte a una situazione analoga a un aumento di capitale effettuato rivalutando i cespiti, nel qual caso l’iscrizione in bilancio di plusvalenze sui beni rivalutati è fiscalmente irrilevante.

            Commenta


              AVANZI E DISAVANZI DA ANNULLAMENTO
              Si ha annullamento quando una società partecipante alla fusione possedeva in precedenza azioni di un’altra società partecipante; in tal caso tali azioni spariscono dal bilancio della risultante e vengono sostituite, nell’attivo, dal valore contabile dei beni della società partecipata.
              Qualora il valore contabile dei beni sia inferiore a quello delle azioni la differenza viene indicata come disavanzo di annullamento; qualora invece il valore risulti superiore si formerà una voce di bilanciamento nel passivo definita avanzo di annullamento.

              Riprendiamo l’esempio di cui sopra e supponiamo che A stavolta possieda le azioni di B.
              Ipotesi 1 (disavanzo)
              incorporante a
              attivo passivo
              Attività B 1000 Capitale 600
              Disavanzo 100 Debiti B 500
              Ipotesi 2 (avanzo)
              incorporante a
              attivo passivo
              Attività B 1000 Capitale 600
              Altri beni 300 Debiti B 500
              Avanzo 200
              Anche l'eventuale avanzo emerso nell'incorporazione senza concambio è espressamente considerato intassabile in base all'articolo 172 T.U.I.R..

              Il disavanzo da annullamento è più frequente in quanto di solito il prezzo di acquisto della partecipazione, influenzato dalle plusvalenze latenti, dalle prospettive di mercato et, eccede il patrimonio netto contabile della partecipata. I valori fiscalmente riconosciuti dei beni della società incorporata non riescono quindi a controbilanciare l'eliminazione del costo della partecipazione e la differenza costituisce il "disavanzo da annullamento".

              Neutralità fusione
              L'espressione comunemente usata per descrivere l'irrilevanza reddituale della fusione è la cd. neutralità della fusione stessa; neutralità significa continuità dei valori fiscalmente riconosciuti rispetto a quelli anteriori alla fusione
              In altri termini, la società incorporante o risultante dalla fusione unifica le proprie voci contabili con quelle provenienti dalla società incorporata o fusa, utilizzando gli stessi valori che erano riconosciuti in capo a quest'ultima

              A seguito della fusione non emergono plusvalenze o minusvalenze in capo alla società risultante, né in capo ai soci delle società partecipanti in funzione della sostituzione delle azioni da loro possedute
              le differenze tra i valori contabili e i valori correnti dei beni delle società incorporate o fuse rimangono irrilevanti ai fini dell'imposizione diretta. Tali beni transiteranno nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante secondo il valore fiscalmente riconosciuto che avevano nella società di provenienza .

              nb: I valori di bilancio esprimono i costi storici e non i valori correnti dei beni sociali. (ecco perchè le plusvalenze latenti)

              Commenta


                Ciao a tutti parto dall'inizio di oggi...vedo dove arrivo...se mi perdo chiedo aiuto...

                Commenta


                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  «Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione
                  fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni
                  prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme
                  fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali
                  operazioni non sono opponibili
                  all'amministrazione finanziaria, che
                  ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle
                  norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal
                  contribuente per effetto di dette operazioni.
                  2. Ai fini del comma 1 si considerano:
                  a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i
                  contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti
                  significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza
                  di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della
                  qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico
                  del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
                  giuridici a normali logiche di mercato;
                  b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati,
                  realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i
                  principi dell'ordinamento tributario.
                  3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni
                  giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di
                  ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di
                  miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero
                  dell'attivita' professionale del contribuente.
                  4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi
                  opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
                  diverso carico fiscale.
                  5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e
                  con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere
                  se le operazioni che intende realizzare, o che siano state
                  realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza
                  e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione
                  della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
                  connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
                  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
                  stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
                  apposito atto, preceduto, a pena di nullita',
                  dalla notifica al
                  contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il
                  termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
                  si ritiene configurabile un abuso del diritto.
                  7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione
                  finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente
                  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
                  modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la
                  notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei
                  chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
                  contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza
                  dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
                  intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di
                  decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
                  automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a
                  concorrenza dei sessanta giorni.
                  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo
                  e' specificamente motivato, a pena di nullita'
                  , in relazione alla
                  condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti
                  vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal
                  contribuente nel termine di cui al comma 6.
                  9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la
                  sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in
                  relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha
                  l'onere di dimostrare
                  l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui
                  al comma 3.
                  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati,
                  unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
                  dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
                  successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto
                  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
                  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
                  del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte
                  pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
                  stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a
                  tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
                  definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
                  giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei
                  limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
                  seguito di tali procedure.
                  12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere
                  configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere
                  disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni
                  tributarie.

                  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
                  delle leggi penali tributarie
                  . Resta ferma l'applicazione delle
                  sanzioni amministrative tributarie.».


                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
                  2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
                  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato. Le
                  disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite
                  all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto
                  compatibili.
                  3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
                  elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre
                  posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,
                  possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che
                  nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
                  verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di
                  interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19
                  giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia
                  e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
                  4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del
                  2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad
                  oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del
                  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano
                  disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto
                  legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni,
                  nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.
                  5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,
                  n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese
                  successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si
                  applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore
                  alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato
                  notificato il relativo atto impositivo.
                  .................................................. .................................................. ......................

                  Commenta


                    Poi vi posto un esempio numerico per il test di vitalità (per riporto perdite nelle fusioni) e l'ammontare che può essere riportato (il limite del patrimonio netto)...

                    Commenta


                      ancora ipotesi di abuso......(per il lavoro..)

                      CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE VERSO CORRISPETTIVI INFERIORI AL LORO VALORE NORMALE SENZA VALIDE RAGIONI ECONOMICHE

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X