I panzoni fanno ostruzione....;-))
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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioSenza la contabilizzazione dell'IVA
http://www.studiosigaudo.com/wp-cont...rse-charge.pdf
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioStelizia scommetto che stai vedendo più cose qui e non quando eri in studio.....:-)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe fatturine peró le vogliono essere registrate....é vero?
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Reverse charge 2015
Il reverse charge o inversione contabile prevede l’applicazione dell’Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Come si applica:
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l’operazione è soggetta a reverse charge per effetto dell’art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72 . Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva propria dell’operazione.
Come si registra:
La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.
Scopo del reverse charge:
Lo scopo del reverse charge è impedire la detrazione dell’Iva sugli acquisti e combattere le frodi “carosello” evitando che l’acquirente detragga l’Iva anche in mancanza di versamento da parte del fornitore. Il reverse charge che inizialmente si applicava nei rapporti intracomunitari ed extracomunitari e successivamente ai sub appalti nell’edilizia, viene esteso dalla Legge di Stabilità 2015 a una lunga serie di operazioni.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNel pomeriggio ti posto qualche quiz iva....
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