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Il valigione del tirocinante

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    Ll’articolo 109, comma 5, del Dpr 917/1986, che in moltissimi interventi giurisprudenziali e di prassi viene impropriamente individuata come fonte dell’inerenza. La norma stabilisce che le spese e i componenti negativi “diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Successivamente, la norma stabilisce una sorta di pro rata di deduzione quando il componente negativo si riferisce indistintamente a beni o attività da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito, in quanto imponibili od esclusi, o che non vi concorrono in quanto esenti.
    Da quanto riportato, non pare si possa affermare che la norma disciplini il principio dell’inerenza, visto che l’articolo di legge si occupa, invece, del diverso aspetto legato alla riferibilità dei componenti negativi ai proventi imponibili, esclusi ed esenti. Lo scopo della disposizione risulta, in particolare, quello di evitare che componenti negativi che si riferiscono a proventi esenti possano essere portati in deduzione.
    In sostanza, la previsione dell’articolo 109, comma 5, del Tuir disciplina una ipotesi molto più ristretta rispetto al principio dell’inerenza, occupandosi del diverso e specifico problema della deducibilità dei componenti negativi in presenza di ricavi e compensi non computabili nella determinazione del reddito d’impresa in quanto esenti.

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      L’ufficio dell’amministrazione finanziaria deve quindi allegare, nell’atto di accertamento, i fatti e le ragioni per le quali ritiene che determinati componenti economici non hanno alcun collegamento con l’attività, mentre il contribuente, da parte sua, dovrà allegare i fatti e le ragioni per le quali ritiene che gli stessi componenti hanno un legame con l’attività.
      Se, invece, l’ufficio ridetermina al ribasso l’entità di una spesa che ritiene troppo elevata, si è nell’ambito delle rettifiche analitico-induttive, disciplinate dal secondo periodo del comma , lettera d), dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, le quali si basano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In questo caso, non vi può essere alcun dubbio che l’onere probatorio ricada, per primo, sull’amministrazione finanziaria, la quale dovrà dimostrare in giudizio che gli elementi presuntivi fondanti la rettifica hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza. Solo dopo che l’ufficio avrà assolto tale onere, quest’ultimo graverà sul contribuente.

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        nel caso delle MLBO quello che spesso mancano sono le valide ragioni economiche...

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          Acquisizione di società: sconto interessi a rischio
          Luca Miele

          Le operazioni di acquisizione di azienda nella forma di merger leverage buy out (Mlbo) sono state di recente oggetto di una pronuncia della Cassazione che ha rimesso in discussione, per difetto di inerenza, la deducibilità degli interessi passivi. L’operazione oggetto della sentenza corrisponde, in larga parte, allo schema più diffuso di Mlbo: un soggetto estero (fondo di investimento) intende acquistare una società italiana operativa (target) e, a tal fine, costituisce una società veicolo italiana (newco) che viene capitalizzata in minima parte da mezzi propri (capitale sociale e sovrapprezzo) e in larga parte ricorrendo aun finanziamento bancario garantito principalmente dal pegno sulle azioni della target. La newco, quindi,acquisisce le azioni della target e successivamente si fonde con questa. Ferma restando la liceità civilistica dell’operazione ai sensi dell’art.2501-bis c.c., le contestazioni, sul versante fiscale, si basano sulla elusività ditali operazioni in quanto prive di valide ragioni economiche e finalizzate a ridurre il reddito imponibile dellasocietà target con gli interessi passivi connessi al finanziamento assunto per la sua acquisizione o sulla violazione della normativa del transfer price nell’assunto che la newco agisce “per conto” della controllante estera; più raramente le contestazioni riguardano la indeducibilità degli interessi passivi per difetto di inerenza. La sentenza n.24434 della Cassazione, depositata il 30 ottobre, si caratterizza per il fatto che,secondo i giudici di legittimità, non è possibile contestare l’operazione in quanto elusiva ma, ciò nonostante, la società veicolo italiana avrebbe svolto un servizio per conto della controllante estera.L’affermazione della Cassazione si presta a due considerazioni. La prima riguarda la necessità, anche per gli interessi passivi, della verifica del requisito dell’inerenza, in linea con il precedente orientamento della Cassazione (sentenza n.24930/11), ma in contrasto con l’opposto orientamento di quel filone giurisprudenziale che, fino ad allora, aveva ritenuto non applicabile il rispetto del principio dell’inerenza in riferimento a tali componenti negativi. La seconda considerazione è che, anche volendo “sposare” la linea più recente della Cassazione circa la necessità del giudizio di inerenza sugli interessi passivi, appare tuttavia difficile affermarne la non inerenza nelle operazioni di Mlbo.
          Ultima modifica di ROL; 13-11-2015, 15:59.

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            https://www.openstarts.units.it/dspa...tigor-VIII.pdf

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              Non è forse vero, infatti, che l’indebitamento indiscriminato è il biglietto di sola andata verso la bancarotta?

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                @ROL, ciao.... come va? Sai per caso se ci sono info circa la ritenuta d'acconto su prestazioni professionali che non comportano iscrizioni ad alcun albo?

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                  Infine, secondo studi (terzo rapporto di criminalità organizzata a cura dell'Osservatorio Codici 28 gennaio 2011), l'operazione di mlbo al pari dell'lbo e di altre operazioni di alta leva finanziaria potrebbero essere utilizzate per fini di criminalità organizzata.

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                    Impossessarsi di società pulite per riciclare il denaro sporco. ---> I clan acquistano le società degli imprenditori a debito, grazie ai prestiti di banche e società finanziarie compiacenti a cui offrono in garanzia le azioni o il patrimonio della società che vogliono acquisire, che provvederanno a iniettare di capitali illegali. Fino al 2003 questa operazione era illecita, poi ha provveduto la riforma del diritto societario a consentirla espressamente.......

                    .................................

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                      Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                      @ROL, ciao.... come va? Sai per caso se ci sono info circa la ritenuta d'acconto su prestazioni professionali che non comportano iscrizioni ad alcun albo?
                      Perchè esiste un legame tra attività che non comportano iscrizioni all'albo e ritenuta d'acconto?

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