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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioReverse charge 2015
Il reverse charge o inversione contabile prevede l’applicazione dell’Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Come si applica:
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l’operazione è soggetta a reverse charge per effetto dell’art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72 . Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva propria dell’operazione.
Come si registra:
La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.
Scopo del reverse charge:
Lo scopo del reverse charge è impedire la detrazione dell’Iva sugli acquisti e combattere le frodi “carosello” evitando che l’acquirente detragga l’Iva anche in mancanza di versamento da parte del fornitore. Il reverse charge che inizialmente si applicava nei rapporti intracomunitari ed extracomunitari e successivamente ai sub appalti nell’edilizia, viene esteso dalla Legge di Stabilità 2015 a una lunga serie di operazioni.
Decisamente meglio :-)))
differenza tra reverse charge e autofattura?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioReverse charge 2015
Il reverse charge o inversione contabile prevede l’applicazione dell’Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Come si applica:
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l’operazione è soggetta a reverse charge per effetto dell’art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72 . Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva propria dell’operazione.
Come si registra:
La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.
Scopo del reverse charge:
Lo scopo del reverse charge è impedire la detrazione dell’Iva sugli acquisti e combattere le frodi “carosello” evitando che l’acquirente detragga l’Iva anche in mancanza di versamento da parte del fornitore. Il reverse charge che inizialmente si applicava nei rapporti intracomunitari ed extracomunitari e successivamente ai sub appalti nell’edilizia, viene esteso dalla Legge di Stabilità 2015 a una lunga serie di operazioni.
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/...zione-dell-iva
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Quindi con il reverse l'azienda A che acquista anticipa l'iva al fornitore e quindi perde la possibilità del conguaglio iva in liquidazione( non più portare in detrazione l'iva). e se il fornitore non paga e s'intasca la sua iva?.l'azienda A...ha diritto al credito d'imposta?...situazione al contrario della frode carosello :-)))Ultima modifica di ROL; 13-11-2015, 13:59.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggiosebbene la normativa comunitaria consenta agli Stati membri di stabilire le formalità riguardanti il diritto in oggetto nelle operazioni soggette a reverse charge, “l’inosservanza di queste ultime da parte del soggetto passivo non può privarlo del suo diritto a detrazione”, mentre resta ferma la possibilità, per gli Stati membri, “di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione, allo scopo di sanzionare l’inosservanza dei detti obblighi”. Ed infatti, “il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte siaaccordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi”. Dato, quindi, che “l’amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario della prestazione di servizi di cui trattasi, è debitore dell’IVA, essa non può imporre, riguardo al diritto di quest’ultimo di detrarre l’imposta in questione, condizioni supplementari che possono avere l’effetto di vanificare l’esercizio dello stesso”...
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/...ere-il-diritto
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Diritto alla detrazione IVA sugli acquisti
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/...ostanziali?p=1
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