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FALSO IN BILANCIO
Nella vecchia legislazione, l’oggetto del falso in bilancio era rappresentato da ‘‘fatti materiali non rispondenti al vero ancorche´ oggetto di valutazioni’’, mentre nella nuova versione l’espressione ‘‘ancorche´ oggetto di valutazioni’’ e` stata abrogata.
Su questo punto si e` scatenata la dottrina e si scatenera` la giurisprudenza. Ad oggi non si e` ancora espressa la giurisprudenza di merito, ma e` stato esaminato un solo caso dalla Corte di Cassazione,con la sentenza 30 luglio 2015, n. 33774. (seguire gli sviluppi domanda certa agli esami...)
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioGli sghei sono i soldi?...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioFALSO IN BILANCIO
Nella vecchia legislazione, l’oggetto del falso in bilancio era rappresentato da ‘‘fatti materiali non rispondenti al vero ancorche´ oggetto di valutazioni’’, mentre nella nuova versione l’espressione ‘‘ancorche´ oggetto di valutazioni’’ e` stata abrogata.
Su questo punto si e` scatenata la dottrina e si scatenera` la giurisprudenza. Ad oggi non si e` ancora espressa la giurisprudenza di merito, ma e` stato esaminato un solo caso dalla Corte di Cassazione,con la sentenza 30 luglio 2015, n. 33774. (seguire gli sviluppi domanda certa agli esami...)
la sentenza in breve
i ‘‘fatti’’ che compongono il bilancio vengono suddivisi in due categorie:
1) fatti materiali non rispondenti al vero, aventi rilevanza penale;
2) ‘‘valutazioni estimative’’ (o, semplicemente, Valutazioni), non aventi piu` rilevanza penale.
I ‘‘fatti materiali’’ sono i ‘‘fatti oggettivi’’ caratterizzati da un ‘‘valore assoluto’’, al quale puo` attribuirsi
la qualita` di ‘‘vero’’ o di ‘‘falso’’ (es.: il valore nominale di un credito e` di E 1.000.000 e tale valore deve essere esposto nello stato patrimoniale della societa` ; se venisse indicato in E 800.000, il bilancio sarebbe ‘‘falso’’).
Casi di fatti materiali (tratti dalla sentenza n. 33774 del 2015)
1) ricavi ‘‘gonfiati’’ (o ricavi derivanti da fatture emesse per operazioni inesistenti);
2) costi sostenuti ma sottaciuti (o pagamento di ‘‘tangenti’’ non registrate in contabilita` );
3) conti bancari non inclusi nella contabilita` ufficiale della societa` ;
4) crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore;
5) la mancata svalutazione di una partecipazione, nonostante l’intervenuto fallimento della societa` controllata;
6) l’omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si e` rimasti definitivamente soccombenti;
7) iscrizione di ‘‘crediti inesistenti’’ per fatture da emettere;
8) crediti verso clienti per ‘‘fatture da emettere’’ in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all’esercizio
successivo.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioper fortuna che l'orientamento maggioritario č ancora sul " NON POTEVA NON SAPERE".....--> l'onere della prova č sul contribuente....(chissā per quanto ancora....)
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Le ‘‘valutazioni estimative’’, invece, sono dei ‘‘valori soggettivi’’, essendo il risultato di un apprezzamento discrezionale degli amministratori (es.: la quota di ammortamento e` il risultato dell’applicazione di un coefficiente di ammortamento - ad
esempio - del 10% o del 15% al costo originario del bene).
La citata sentenza precisa, pero` , che la valutazione di qualcosa di inesistente ovvero l’attribuzione di un valore ad una realta` insussistente non puo` che ritenersi esposizione di un ‘‘fatto materiale non rispondente al vero’’. Infatti, le ‘‘valutazioni’’ - non piu` penalmente rilevanti - sono il frutto di un procedimento di valutazione attraverso il quale avviene l’associazione di una grandezza numerica ad una realta` sottostante e sussistente
Le ‘‘valutazioni di bilancio’’ - sempre secondo sentenza - derivano dalla disciplina dettata dall’art. 2426 c.c., che fissa i criteri da osservarsi nelle ‘‘valutazioni di bilancio’’.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioIn che senso l'onere della prova e' sul contribuente? Cosa deve dimostrare?
che non sapeva stesse acquistando da una cartiera......
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioche non sapeva stesse acquistando da una cartiera......
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‘‘Valutazioni estimative’’ derivanti dall’art. 2426 c.c. (elaborate da dottrina, non dalla sentenza)
1) la quota di ammortamento, essendo il frutto di una stima della vita utile del cespite (o coefficiente di ammortamento);
2) la quota di svalutazione dei crediti, essendo il risultato della stima del merito creditizio dei nostri debitori;
3) la quota di svalutazione delle partecipazioni in perdita, essendo il risultato della stima della loro riduzione di valore;
4) la svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, a seguito dell’effettuazione dell’impairment test;
5) la quota di ammortamento dell’avviamento, se esistente, quale conseguenza della stima della sua vita utile;
6) la scelta tra i metodi di valutazione del magazzino (LIFO, FIFO, costo medio), derivando dalla discrezionalita` tecnica degli amministratori;
7) l’aggiunta della quota di spese generali e di interessi passivi al costo dei prodotti, essendo una discrezionalita` tecnica degli amministratori.
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