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Il valigione del tirocinante

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    BOLZANO.

    Il tribunale civile di Bolzano ha disposto l’annullamento di due “trust” costituiti una decina di anni fa con l’intenzione di mettere al riparo le proprietà immobiliari da possibili aggressioni da parte di creditori di imprenditori locali in difficoltà economica.

    Sono due le vicende di cui si è occupata la magistratura bolzanina. Una riguarda un noto albergo nella zona dell’Alpe di Siusi, l’altra un hotel in val Pusteria. In entrambi i casi le vicende giudiziarie legate al fallimento delle due imprese hanno ora portato all’avvio anche di un procedimento penale con l’accusa di bancarotta fraudolenta.
    L’istruttoria giudiziaria ha evidenziato che i due albergatori coinvolti nel dissesto delle aziende alberghiere avevano ideato un sistema che avrebbe dovuto - nelle loro intenzioni - metterli al riparo da possibile azioni giudiziaria di recupero crediti con aggressione delle proprietà immobiliari personali e aziendali.
    Era stato il curatore fallimentare a chiedere al tribunale civile di intervenire su due “trust” costituiti poco meno di una decina di anni fa. Ricordiamo che il “trust” (che indica l’affidamento ad un soggetto giuridico terzo i beni personali di una determinata persona) è un istituto del sistema giuridico anglosassone che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale).
    Ebbene, i due albergatori in questione, resisi conto che la situazione relativa alla gestione delle loro imprese alberghiere era concretamente sempre più rischiosa, avevano pensato bene di blindare alcune proprietà riconducibili alle aziende in questi “trust” .
    Proprio sul punto si è sviluppata l’offensiva della magistratura, dapprima in sede civilistica, poi sul fronte penale.
    In sostanza il tribunale civile ha ritenuto di dover annullare i due “trust” in quanto costituiti proprio come possibile «via di fuga» di fronte alle responsabilità di imprenditori nei confronti di terzi (soprattutto fornitori di merci e di servizi). A rivolgersi al tribunale era stato in primo luogo il curatore fallimentare nell’interesse dei creditori che si erano trovati le due aziende finite in disgrazia svuotate di alcune importanti proprietà. Ora, dopo l’annullamento
    dei “trust” sono tornati nella piena disponibilità del fallimento.

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      Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
      Adesso è vero...
      sono troppo contento per te...mi raccomando nervi saldi. (non ci credevo)

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        a dopo..altrimenti vengo licenziata pure come casalinga!!!

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          Abuso del diritto: quando si verificano i presupposti

          In base all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il primo presupposto costitutivo dell’abuso del diritto è l’assenza di sostanza economica e la norma stabilisce che sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
          In particolare, e quindi a mero titolo esemplificativo, la norma indica due indici di mancanza di sostanza economica:
          - la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e
          - la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.


          Si tratta di una previsione di complessa interpretazione e applicazione pratica per la quale il legislatore si è fortemente ispirato alla Raccomandazione della Commissione del 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva che - fra le situazioni che danno a luogo a una costruzione artificiosa - indica, oltre alle due fattispecie ora previste dall’art. 10-bis dello Statuto, anche quelle che comprendono elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente e le operazioni concluse aventi natura circolare.
          La complessità interpretativa consiste nel fatto che alcune delle fattispecie sopra indicate sono facilmente inquadrabili tra le situazioni prive di sostanza economica, altre meno.
          Ad esempio, le operazioni circolari e le operazioni che contengono elementi che si annullano a vicenda sono certamente sintomatiche di una assenza di sostanza economica in quanto non producono alcuna modifica economica e patrimoniale delle parti che partecipano all’operazione.


          Nelle operazioni indicate nella norma, invece, si richiamano delle fattispecie che, in realtà, una sostanza economica la contengono ma è perseguita mediante forme o strumenti giuridici non coerenti o non conformi a normali logiche di mercato. Insomma, una operazione circolare non ha sostanza economica ma l’utilizzo di uno strumento giuridico incoerente per perseguire un risultato economico dà luogo, pur sempre, a una operazione con sostanza economica.


          Il secondo presupposto della nozione di abuso/elusione è l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito. Per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
          Viene quindi opportunamente ribadito - lo si è dimenticato per troppo tempo - che il “cuore” della fattispecie dell’abuso è la realizzazione di un vantaggio non voluto dal legislatore, ottenuto attraverso un comportamento che, pur non violando direttamente l’obbligo o il divieto, riesce ad aggirarlo. E la verifica dell’aggiramento va fatta avendo riguardo al contenuto obiettivo degli obblighi e dei divieti senza “lasciare spazio” a opinioni soggettive e giudizi di carattere discrezionale.


          In merito al terzo elemento costitutivo dell’abuso (essenzialità del vantaggio fiscale indebito), la relazione illustrativa chiarisce che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa; deve, quindi, aver assunto un peso “prevalente” al momento dell’assunzione della scelta.
          Anche in questo caso, appare evidente il riferimento alla Raccomandazione e, in particolare, al punto 4.6. laddove si legge che la finalità elusiva di un atto “deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso”.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            TRUST
            http://www.fiscooggi.it/files/u24/ra...5.11.04_09.pdf

            Trasparenti e dunque invisibili?
            Italia Oggi non è così male, quindi...

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Italia Oggi non è così male, quindi...
              chi ha detto che è male?

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                Ti avevo riportato la discriminazione che facevano "alcuni straccioni"

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Ti avevo riportato la discriminazione che facevano "alcuni straccioni"
                  ok

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                    ovviamente gli articoli migliori ( più articolati) sono a pagamento in riviste specializzate....ma il fine del valigione è solo quello di indicare le modifiche normative....(poi dovete fare da soli...)

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                      per l'esame a.e.basta un buon manuale....avere già in questo momento le novità vi renderà più veloce l'apprendimento quando saranno disponibili i testi e gli aggiornamenti delle dispense (se ci saranno) .....

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                      Sto operando...
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