annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Il valigione del tirocinante

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #51
    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

    Commenta


      #52
      http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

      Commenta


        #53
        http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

        Commenta


          #54
          organizzazione a.e

          http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...7+30+01+15.pdf

          Commenta


            #55
            http://www.fiscal-focus.info/fisco/d...ermini,3,29413

            Commenta


              #56
              abuso del diritto (imposta di registro)

              http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.08.25_01.pdf

              Commenta


                #57
                http://www.fiscooggi.it/files/u9/ras...5.08.24_09.pdf

                Commenta


                  #58
                  le introvabili :-)

                  http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

                  Commenta


                    #59
                    Regime Moss - L’articolo 1 del D.Lgs. 42/2015 ha modificato l’articolo 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. 633/1972, fissando nel territorio dello Stato il luogo di rilevanza territoriale Iva per specifiche prestazioni di servizi, rese da soggetti passivi a committenti non soggetti passivi d’imposta (rapporti Business to Consumer o B2C). Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e delle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea. Pertanto, dal 1° gennaio 2015, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove regole in materia di territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone non soggetti passivi di imposta, il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui il consumatore finale è stabilito, ha il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale, con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della prestazione.

                    Assolvimento dell’Iva - Dal punto di vista operativo, a seguito di tali modifiche, per l’assolvimento dei relativi adempimenti Iva, gli operatori nazionali sono tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in questione a consumatori finali, per assolvere l’Iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, possono avvalersi del regime Mini one stop shop (Moss).

                    Risoluzione 75 del 28 agosto 2015 - Nella risoluzione 75 del 28 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha trattato la questione dell’applicazione di tale disciplina al regime dei minimi che come noto è esonerato dagli adempimenti Iva. A tal proposito l’Agenzia ha chiarito che al contribuente in regime di vantaggio possono essere applicate anche le regole Moss.

                    Applicazione dell’Iva - In particolare nella risoluzione l’Agenzia ha precisato le regole generali Iva possono essere applicate anche per il regime fiscale di vantaggio ed è a tale sistema di regole che l’Agenzia delle Entrate rinvia. La risoluzione afferma, dunque, due importanti principi:
                    • in relazione ai servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
                    • è possibile la convivenza tra le regole procedurali semplificate previste, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema Moss.

                    Di conseguenza, anche quando i servizi elettronici sono resi nell’ambito del regime agevolato:
                    • nei rapporti B2B, la relativa Iva deve essere assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;
                    • nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi o, in alternativa, può avvalersi del regime Moss, applicando le regole procedurali previste per tali operazioni.

                    Commenta


                      #60
                      ravvedimento operoso

                      http://www.fiscal-focus.info/fisco/u...cconti,3,29398

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X