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Il valigione del tirocinante
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Regime Moss - L’articolo 1 del D.Lgs. 42/2015 ha modificato l’articolo 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. 633/1972, fissando nel territorio dello Stato il luogo di rilevanza territoriale Iva per specifiche prestazioni di servizi, rese da soggetti passivi a committenti non soggetti passivi d’imposta (rapporti Business to Consumer o B2C). Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e delle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea. Pertanto, dal 1° gennaio 2015, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove regole in materia di territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone non soggetti passivi di imposta, il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui il consumatore finale è stabilito, ha il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale, con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della prestazione.
Assolvimento dell’Iva - Dal punto di vista operativo, a seguito di tali modifiche, per l’assolvimento dei relativi adempimenti Iva, gli operatori nazionali sono tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in questione a consumatori finali, per assolvere l’Iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, possono avvalersi del regime Mini one stop shop (Moss).
Risoluzione 75 del 28 agosto 2015 - Nella risoluzione 75 del 28 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha trattato la questione dell’applicazione di tale disciplina al regime dei minimi che come noto è esonerato dagli adempimenti Iva. A tal proposito l’Agenzia ha chiarito che al contribuente in regime di vantaggio possono essere applicate anche le regole Moss.
Applicazione dell’Iva - In particolare nella risoluzione l’Agenzia ha precisato le regole generali Iva possono essere applicate anche per il regime fiscale di vantaggio ed è a tale sistema di regole che l’Agenzia delle Entrate rinvia. La risoluzione afferma, dunque, due importanti principi:
• in relazione ai servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
• è possibile la convivenza tra le regole procedurali semplificate previste, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema Moss.
Di conseguenza, anche quando i servizi elettronici sono resi nell’ambito del regime agevolato:
• nei rapporti B2B, la relativa Iva deve essere assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;
• nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi o, in alternativa, può avvalersi del regime Moss, applicando le regole procedurali previste per tali operazioni.
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