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Il dubbio riguarda il mancato versamento dell'imposta di bollo sul pagherò cambiario.
Mancata apposizione della marca da bollo su un pagherò cambiario.
In caso di ravvedimento operoso, entro i due anni dalla stipula dell'effetto, si può pagare una sanzione pari ad 1/7 (nel caso della cambiale la sanzione ammonta da due e 10 volte l'imposta con un minimo di Euro 103), oltre l'interesse di mora dello 0,5%, esatto?
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In caso di ravvedimento operoso, entro i due anni dalla stipula dell'effetto, si può pagare una sanzione pari ad 1/7 (nel caso della cambiale la sanzione ammonta da due e 10 volte l'imposta con un minimo di Euro 103), oltre l'interesse di mora dello 0,5%, esatto?
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Mancata apposizione della marca da bollo su un pagherò cambiario.
In caso di ravvedimento operoso, entro i due anni dalla stipula dell'effetto, si può pagare una sanzione pari ad 1/7 (nel caso della cambiale la sanzione ammonta da due e 10 volte l'imposta con un minimo di Euro 103), oltre l'interesse di mora dello 0,5%, esatto?
ahahahahaahah madonna....e che ne so io ahahahahah
faccio ricerca...:-)
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Originariamente inviato da squalo_rb Visualizza il messaggioIl dubbio riguarda il mancato versamento dell'imposta di bollo sul pagherò cambiario.
Mancata apposizione della marca da bollo su un pagherò cambiario.
In caso di ravvedimento operoso, entro i due anni dalla stipula dell'effetto, si può pagare una sanzione pari ad 1/7 (nel caso della cambiale la sanzione ammonta da due e 10 volte l'imposta con un minimo di Euro 103), oltre l'interesse di mora dello 0,5%, esatto?
http://www.studiomarino.com/studioma...edioerrori.htm
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A partire dal 1° gennaio 2015, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) cambia volto, il ravvedimento non ha più limiti, viene abrogato, solo per i tributi dell’Agenzia delle Entrate, il vincolo di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche , la scomparsa dell'acquiescenza integrale ai processi verbali di constatazione, agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle entrate (non preceduti da PVC o invito) , ampliamento del limite temporale per fare il ravvedimento da un anno a quello dell'accertabilità ai fini dell'accertamento (4 anni). Il Nuovo istituto non porterà molti vantaggi tenendo presente che dopo 1 anno già arriva l'avviso bonario e dopo pochi mesi la cartella (in questo caso il ravvedimento non è più accessibile), quindi a cosa serve portare il ravvedimento a oltre 2 anni? Inoltre l'innalzamento del Dlgs sul fisco (in corso di approvazione) da 50.000 euro a 150.000 euro del limite penale per omesso versamento Iva per ogni anno di imposta non si concilia con il ravvedimento di oltre 2 anni; infatti se entro il 27 dicembre dell'anno successivo non si paga si commette un reato, però posso fare il ravvedimento, che senso ha? sarebbe stato meglio evitare il reato congiuntamente al ravvedimento. Quindi anche se si accede al ravvedimento oltre l'anno o i 2 anni ammesso che si riesca a farlo (perché nel frattempo mi è arrivata l'avviso bonario o la cartella) si commette comunque il reato.
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- Ecco il nuovo ravvedimento dal 01/01/2015 previsto dalla Legge di Stabilità 2015
- entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2%
- entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione al 3%
- entro 90 giorni, sanzione al 3,3%
- entro 1 anno dalla scadenza, sanzione al 3,75%
- entro 2 anni, sanzione al 4,2%
- oltre 2 anni, sanzione al 5%.
- Se l'ufficio manda l'avviso bonario 10%
- Se l'ufficio emette cartella sanzione al 30%
1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997);
1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore (art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997);
-1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472/1997);
1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997).
Con la Legge di Stabilità 2015, si aggiungono al ravvedimento sprint, breve e lungo le seguenti tre opzioni:
- se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, si applicherà la sanzione ridotta al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30) – lettera a-bis;
- se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva, la sanzione sarà ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) – nuova lettera b-bis;
- se la violazione verrà sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva, la sanzione sarà del 5% (1/6 del minimo) e verrà definito ravvedimento lunghissimo – nuova lettera b-ter.
Pertanto la sanzione piena del 30% verrà a delinearsi solo nel caso di intervento del Fisco, con una notifica derivante da accertamento fiscale.
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Anche se non si accede al ravvedimento ci sono vari sistemi per rimediare al mancato pagamento...
1. Il Ravvedimento operoso, pago da un minimo del 0,2% in più a un massimo del 5%, ma devo pagare entro i termini per l'accertamento fiscale dal 01/01/2015 e entro i termini della dichiarazione successiva per il periodo ante 2015 e in ogni caso prima che mi arriva l'avviso bonario e questi arriva entro 1 anno2. Aspetto l'avviso bonario la sanzione è del 10%, ma in più posso procedere a rateizzare il debito in rate trimestrali3. Aspetto la cartella, in questo caso pago il 30% in più oltre interessi e aggio Equitalia circa 8%, in unica soluzione o rateizzando la cartella ad Equitalia, ma pagherò in media il 40-50% in più4. Aspetto la cartella e faccio ricorso, fate attenzione non fare ricorso significa pagare senza poter fiatare, quindi non fare nulla è quanto di più stupido si possa fare, le cartelle non impugnate sono definitive, non ci sarà più nulla da fare.Attenzione: Dal 2014 il Ravvedimento operoso si può fare anche sugli avvisi bonari e gli istituti deflattivi del contenzioso ossia acquiescenza, accertamento con adesione, adesione ai pvc, mediazione e conciliazione giudizialeAttenzione: Il Ravvedimento operoso non è previsto per i contributi inps, dove le sanzioni sono pesantissime (100% in più)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioahahahahaahah madonna....e che ne so io ahahahahah
faccio ricerca...:-)
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