La correzione degli errori determinanti
Non si devono originare doppie imposizioni o salti d’imposta
Premessa – La correzione degli errori determinanti può avvenire mediante la rilevazione di un componente straordinario nel conto economico dell’esercizio in cui avviene l’individuazione. La correzione di errori determinanti, talmente gravi da poterne discendere la nullità o l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio, va invece operata mediante la nuova predisposizione del bilancio in maniera corretta e la sua riapprovazione da parte dell’assemblea, rimuovendo la delibera precedente. In ogni caso la correzione degli errori contabili non può originare doppie imposizioni né salti d’imposta, come emerge dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 2013.
Oic 29 - Per la correzione degli errori determinanti, l’OIC 29 distingue due diverse forme: a) imputazione degli effetti della correzione nel conto economico dell’esercizio di individuazione dell’errore; b) correzione e riapprovazione dei bilanci degli esercizi precedenti errati. Fatti salvi i casi di errore più gravi, l’OIC ritiene la modalità sub a) applicabile di regola anche in presenza di errori determinanti. Essa consiste nella rettifica della posta patrimoniale interessata dall’errore nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale questo è individuato, rilevando in contropartita un provento o un onere straordinario (anche mediante la rappresentazione dello stesso in apposita sottovoce, in caso di rettifiche particolarmente significative) e dandone completa informativa nella nota integrativa.
Effetti - Per effetto della condotta tenuta secondo la soluzione sub a) e della procedura di regolarizzazione seguita si ha che: il risultato economico emergente dal bilancio dell’esercizio n è superiore a quello risultante dalla corretta imputazione del costo; il risultato economico dell’esercizio n + 1 è inferiore (per un pari importo) a quello che sarebbe stato in caso di corretta imputazione del costo. Lo stesso meccanismo opera in caso di rilevazione di un provento in un esercizio non di competenza, qualora la mancata o impropria imputazione dello stesso nell’esercizio di competenza non abbia inficiato l’attendibilità del relativo bilancio. In sostanza, secondo la procedura delineata dall’OIC 29 per la correzione degli errori non determinanti, la rettifica del bilancio “errato” avviene indirettamente, ovverosia per il tramite del primo bilancio utile. Infatti, il bilancio errato continua a rimanere tale, mentre la correzione interviene in un bilancio successivo, alla cui formazione concorre, dunque, un componente economico non di competenza. La modalità sub b), invece, va utilizzata nei casi di errore più gravi, vale a dire quando l’errore contabile compiuto è tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio.
Effetti fiscali - Gli effetti fiscali derivanti dalla correzione dell’errore eseguita “indirettamente” (in quanto operata nel bilancio di un esercizio successivo) potrebbe determinare la possibilità di essere sottoposti a tassazione i componenti positivi non rilevati nell’esercizio di competenza ovvero se è ammessa la deduzione dei costi non imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.
Circolare 31/E/2013 - Potrebbero dunque verificarsi sia fenomeni di mancata tassazione dei proventi precedentemente non rilevati sia fenomeni di mancata deduzione di costi non correttamente imputati negli esercizi di competenza, nonostante la sopravvenuta correzione dei relativi errori. È dunque nell’ambito di questo quadro normativo che l’Agenzia delle Entrate è condivisibilmente intervenuta con la circolare n. 31/E del 2013 chiarendo che la correzione degli errori contabili non può originare doppie imposizioni né salti d’imposta.
Non si devono originare doppie imposizioni o salti d’imposta
Premessa – La correzione degli errori determinanti può avvenire mediante la rilevazione di un componente straordinario nel conto economico dell’esercizio in cui avviene l’individuazione. La correzione di errori determinanti, talmente gravi da poterne discendere la nullità o l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio, va invece operata mediante la nuova predisposizione del bilancio in maniera corretta e la sua riapprovazione da parte dell’assemblea, rimuovendo la delibera precedente. In ogni caso la correzione degli errori contabili non può originare doppie imposizioni né salti d’imposta, come emerge dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 2013.
Oic 29 - Per la correzione degli errori determinanti, l’OIC 29 distingue due diverse forme: a) imputazione degli effetti della correzione nel conto economico dell’esercizio di individuazione dell’errore; b) correzione e riapprovazione dei bilanci degli esercizi precedenti errati. Fatti salvi i casi di errore più gravi, l’OIC ritiene la modalità sub a) applicabile di regola anche in presenza di errori determinanti. Essa consiste nella rettifica della posta patrimoniale interessata dall’errore nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale questo è individuato, rilevando in contropartita un provento o un onere straordinario (anche mediante la rappresentazione dello stesso in apposita sottovoce, in caso di rettifiche particolarmente significative) e dandone completa informativa nella nota integrativa.
Effetti - Per effetto della condotta tenuta secondo la soluzione sub a) e della procedura di regolarizzazione seguita si ha che: il risultato economico emergente dal bilancio dell’esercizio n è superiore a quello risultante dalla corretta imputazione del costo; il risultato economico dell’esercizio n + 1 è inferiore (per un pari importo) a quello che sarebbe stato in caso di corretta imputazione del costo. Lo stesso meccanismo opera in caso di rilevazione di un provento in un esercizio non di competenza, qualora la mancata o impropria imputazione dello stesso nell’esercizio di competenza non abbia inficiato l’attendibilità del relativo bilancio. In sostanza, secondo la procedura delineata dall’OIC 29 per la correzione degli errori non determinanti, la rettifica del bilancio “errato” avviene indirettamente, ovverosia per il tramite del primo bilancio utile. Infatti, il bilancio errato continua a rimanere tale, mentre la correzione interviene in un bilancio successivo, alla cui formazione concorre, dunque, un componente economico non di competenza. La modalità sub b), invece, va utilizzata nei casi di errore più gravi, vale a dire quando l’errore contabile compiuto è tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio.
Effetti fiscali - Gli effetti fiscali derivanti dalla correzione dell’errore eseguita “indirettamente” (in quanto operata nel bilancio di un esercizio successivo) potrebbe determinare la possibilità di essere sottoposti a tassazione i componenti positivi non rilevati nell’esercizio di competenza ovvero se è ammessa la deduzione dei costi non imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.
Circolare 31/E/2013 - Potrebbero dunque verificarsi sia fenomeni di mancata tassazione dei proventi precedentemente non rilevati sia fenomeni di mancata deduzione di costi non correttamente imputati negli esercizi di competenza, nonostante la sopravvenuta correzione dei relativi errori. È dunque nell’ambito di questo quadro normativo che l’Agenzia delle Entrate è condivisibilmente intervenuta con la circolare n. 31/E del 2013 chiarendo che la correzione degli errori contabili non può originare doppie imposizioni né salti d’imposta.
Commenta