annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Il valigione del tirocinante

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    La correzione degli errori determinanti

    Non si devono originare doppie imposizioni o salti d’imposta

    Premessa – La correzione degli errori determinanti può avvenire mediante la rilevazione di un componente straordinario nel conto economico dell’esercizio in cui avviene l’individuazione. La correzione di errori determinanti, talmente gravi da poterne discendere la nullità o l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio, va invece operata mediante la nuova predisposizione del bilancio in maniera corretta e la sua riapprovazione da parte dell’assemblea, rimuovendo la delibera precedente. In ogni caso la correzione degli errori contabili non può originare doppie imposizioni né salti d’imposta, come emerge dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 2013.

    Oic 29 - Per la correzione degli errori determinanti, l’OIC 29 distingue due diverse forme: a) imputazione degli effetti della correzione nel conto economico dell’esercizio di individuazione dell’errore; b) correzione e riapprovazione dei bilanci degli esercizi precedenti errati. Fatti salvi i casi di errore più gravi, l’OIC ritiene la modalità sub a) applicabile di regola anche in presenza di errori determinanti. Essa consiste nella rettifica della posta patrimoniale interessata dall’errore nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale questo è individuato, rilevando in contropartita un provento o un onere straordinario (anche mediante la rappresentazione dello stesso in apposita sottovoce, in caso di rettifiche particolarmente significative) e dandone completa informativa nella nota integrativa.

    Effetti - Per effetto della condotta tenuta secondo la soluzione sub a) e della procedura di regolarizzazione seguita si ha che: il risultato economico emergente dal bilancio dell’esercizio n è superiore a quello risultante dalla corretta imputazione del costo; il risultato economico dell’esercizio n + 1 è inferiore (per un pari importo) a quello che sarebbe stato in caso di corretta imputazione del costo. Lo stesso meccanismo opera in caso di rilevazione di un provento in un esercizio non di competenza, qualora la mancata o impropria imputazione dello stesso nell’esercizio di competenza non abbia inficiato l’attendibilità del relativo bilancio. In sostanza, secondo la procedura delineata dall’OIC 29 per la correzione degli errori non determinanti, la rettifica del bilancio “errato” avviene indirettamente, ovverosia per il tramite del primo bilancio utile. Infatti, il bilancio errato continua a rimanere tale, mentre la correzione interviene in un bilancio successivo, alla cui formazione concorre, dunque, un componente economico non di competenza. La modalità sub b), invece, va utilizzata nei casi di errore più gravi, vale a dire quando l’errore contabile compiuto è tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio.
    Effetti fiscali - Gli effetti fiscali derivanti dalla correzione dell’errore eseguita “indirettamente” (in quanto operata nel bilancio di un esercizio successivo) potrebbe determinare la possibilità di essere sottoposti a tassazione i componenti positivi non rilevati nell’esercizio di competenza ovvero se è ammessa la deduzione dei costi non imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.

    Circolare 31/E/2013 - Potrebbero dunque verificarsi sia fenomeni di mancata tassazione dei proventi precedentemente non rilevati sia fenomeni di mancata deduzione di costi non correttamente imputati negli esercizi di competenza, nonostante la sopravvenuta correzione dei relativi errori. È dunque nell’ambito di questo quadro normativo che l’Agenzia delle Entrate è condivisibilmente intervenuta con la circolare n. 31/E del 2013 chiarendo che la correzione degli errori contabili non può originare doppie imposizioni né salti d’imposta.

    Commenta


      Il Bilancio finale di liquidazione

      Facoltativo il conto economico riferito all’intero periodo di liquidazione

      La fase terminale della procedura di liquidazione è rappresentata dalla redazione e sottoscrizione, a cura dei liquidatori, del bilancio finale di liquidazione. I co. 1 e 2, dell’art. 2492, cod. civ., dispongono che “i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, che si compone di due distinti elementi: i) il bilancio finale in senso stretto; ii) il piano o prospetto di riparto. Le norme civiliste non forniscono indicazioni in merito alla composizione dei suddetti documenti. Tale lacuna è colmata dal principio contabile OIC 5, intitolato “Bilanci di liquidazione”.

      Il bilancio finale in senso stretto - Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto, secondo quanto precisato dall’OIC 5, deve contenere: i) uno stato patrimoniale; ii) un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l’inizio dell’ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione; iii) una nota integrativa; iv) gli allegati: relazione dei liquidatori, le relazioni del collegio sindacale e del revisore esterno incaricato del controllo contabile.
      Secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 5, potrà inoltre essere aggiunto, facoltativamente,un Conto economico riepilogativo di tutto il periodo pluriennale di liquidazione, a partire dalla data di apertura della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa.

      La forma non elementare di Stato Patrimoniale - Per quanto riguarda la composizione e il contenuto dello Stato Patrimoniale del bilancio finale di liquidazione, l’OIC 5 fa due ipotesi.
      La prima ipotesi riguarda il completo realizzo/estinzione degli elementi patrimoniali (articolazione elementare). In tal caso, avvenuta la completa monetizzazione delle attività e la totale estinzione delle passività, lo stato patrimoniale assumerà la forma più semplice con l’indicazione delle voci inerenti ledisponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo.
      Qualora, invece, alla conclusione della processo liquidatorio permangano ancora elementi patrimoniali attivi e/o passivi si dovrà ricorrere aun’articolazione dello Stato Patrimoniale più complessa.
      In merito a tale situazione, il principio contabile OIC 5 indica la possibilità di considerare possibile anche il ricorso allo schema abbreviato di stato patrimoniale ex art. 2435-bis c.c., prevedendo le semplificazioni anche alle classi (voci precedute da numeri romani), oltre a quelle già previste in ordine alle voci (numeri arabi) e alle sottovoci (lettere minuscole dell’alfabeto).

      I debiti/crediti tributari non estinti o riscossi – Al fine di favorire la conclusione dell’iter procedimentale della liquidazione, particolare attenzione va dedicata ai debiti/crediti tributari non estinti o riscossi.
      Per quanto riguarda i debiti tributari, si dovrà indicare nell'attivo una voce di importo pari dal Debito verso l’Erario iscritto nel passivo.
      Per quanto riguarda i crediti tributari, l’OIC 5 individua tre possibili soluzioni: i) la cessione a terzi; ii)l'assegnazione ai soci (con relativa previsione nel piano di riparto), al netto delle spese necessarie per la riscossione; iii) l'attesa del rimborso alla scadenza da parte del soggetto legittimato (ossia il liquidatore o, in mancanza, un procuratore speciale appositamente nominato dall'Autorità Giudiziaria).

      Il piano di riparto - Il piano di riparto costituisce parte integrante del bilancio finale.
      Sul tema, l’OIC 5 prevede che il piano di riparto possa essere contenuto nella nota integrativa del bilancio finale di liquidazione o come suo allegato. Ciò che viene ripartito è l’attivo netto residuo (al netto di eventuali acconti erogati ai soci).
      Si segnala che non possono entrare a far parte delle disponibilità liquide da ripartire le disponibilità liquide vincolate all’estinzione di debiti ancora esistenti o di costi ed oneri ancora da sostenere. Inoltre, le quote di riparto, che generalmente riguardano solo disponibilità liquide, possono comprendere, per uno o più soci, sulla base di criteri di ripartizione che è consigliabile vengano fatti deliberare dall’assemblea dei soci, la cessione, previo frazionamento del valore, di uno o più crediti (ad esempio, i crediti verso l’Erario per rimborso IVA) o di beni in natura. Per rendere possibile il riparto può anche essere previsto l’accollo a uno o più soci (di solito si tratta del socio di controllo che ha interesse a una pronta chiusura dalla procedura di liquidazione) di debiti ancora non estinti (con l’attribuzione ai medesimi soci del deposito in denaro indicato nel bilancio finale per l’estinzione di tali debiti).

      Commenta


        Errori contabili: il trattamento previsto nell’OIC 29

        Accade spesso che nel corso dell’esercizio, ovvero durante la successiva preparazione del bilancio, possono essere rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti. La presenza di errori contabili potrebbe avere, in taluni casi, effetti di notevole rilevanza fino a rendere lo stesso bilancioinattendibile.

        L’OIC 29 - Il trattamento degli errori contabili non è espressamente disciplinato dal Codice civile.
        Tale lacuna è colmata dalla prassi contabile e, in particolare, dalla prassi contabile nazionale nel principio contabile OIC 29.
        Il principio contabile OIC 29 definisce errore contabile la mancata o impropria applicazione dei principi contabili. Tuttavia, si può parlare di errore solo se al momento dell’errata rilevazione erano disponibili tutte le informazioni e gli elementi necessari al corretto trattamento contabile dell’operazione effettuata.
        La definizione fornita dal principio contabile fa sì che si debba prestareparticolare attenzione nel non confondere gli errori con icambiamenti di stima che, invece, si rendono necessari nel momento in cui divengono note ulteriori informazioni non presenti al momento di effettuazione della stima.

        La qualificazione dell’errore - L’OIC 29 distingue gli errori contabili in due categorie:
        - errori determinanti: incidono sull’attendibilità del bilancio d’esercizio;
        - errori non determinanti: non incidono sull’attendibilità del bilancio d’esercizio.

        Al fine di qualificare l’errore, il principio contabile OIC 29 sancisce che NON è possibile stabilire a priori delle condizioni standard. Ciò deriva dal fatto che anche errori quantitativamente irrilevanti possono produrre effetti rilevanti.
        La qualificazione dell’errore e il corretto trattamento da adottare rendono necessario effettuare:
        - un’analisi temporale, ovvero in relazione al momento di individuazione dell’errore contabile (prima o dopo la chiusura dell’esercizio);
        - un’analisi sugli effetti dell’errore, distinguendo a seconda che l’errore influisca sul risultato economico dell’esercizio di riferimento o riguardi esclusivamente poste patrimoniali.

        L’individuazione dell’errore prima della chiusura dell’esercizio - Nel caso in cui l’errore venga individuatoprima della chiusura dell’esercizio non sorgono particolari profili di criticità in merito all’attendibilità del bilancio né in merito alla determinazione delle imposte dovute ad eccezione del caso in cui l’errore abbia comportato la liquidazione dell’Iva in misura inferiore al dovuto ovvero il mancato versamento entro i termini di legge di una ritenuta d’acconto.
        Nella fattispecie in esame la correzione dell’errore potrà avvenire semplicemente mediante una scrittura di rettifica di segno opposto a quella sbagliata.

        L’individuazione dell’errore dopo la chiusura dell’esercizio
        - Nel caso in cui l’errore venga individuatosuccessivamente alla chiusura dell’esercizio si dovrà prestare particolare attenzione alla sua qualificazione.
        Qualora l’errore non sia determinate, si potrà operare, così come suggerito dall’OIC 29, la correzione dell’errore nell’esercizio stesso in cui l’errore viene scoperto tramite la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, con contropartita alla voce “proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”. Stesso trattamento nel caso in cui l’errore si rilevi determinate,tranne nei rari casi in cui la delibera di approvazione del bilancio risulti nulla o annullabile e, conseguentemente, si dovrà procedere a redigere nuovamente il bilancio interessato dall’errore e quelli successiviInoltre, in considerazione della rilevanza che caratterizza un errore determinante ma che non renda inattendibile il bilancio, nella nota integrativa se ne dovrà dare completa informativa.

        Commenta


          Bilancio in forma abbreviata

          L’individuazione dei due esercizi consecutivi

          Premessa – L’art. 2435-bis, comma 8, c.c. stabilisce che la società decade dal beneficio di redigere il bilancio in forma abbreviata se, per il secondo esercizio consecutivo, supera due dei parametri dimensionali. Il Cndcec nel documento “La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità” ha dettato i criteri per individuare il momento in cui il beneficio decade.

          Bilancio in forma abbreviata - L’art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati, la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, purché nell’esercizio di costituzione, o per due periodi amministrativi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

          Impresa di nuova costituzione - Nel caso delle imprese di nuova costituzione, il possesso dei requisiti deve essere rispettato nel primo esercizio di attività: qualora la durata dello stesso sia inferiore ai dodici mesi, si dovrebbe ritenere che, stando al tenore letterale della disposizione, i predetti limiti dimensionali non debbano essere ragguagliati ad anno.

          Società preesistenti - Per quanto concerne le società preesistenti, tenute a considerare due esercizi consecutivi, i limiti rispettati, per poter invocare la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata, non devono essere necessariamente gli stessi, potendo anche essere differenti. In altri termini, la società che redige il bilancio in forma ordinaria ha la possibilità di procedere alla redazione dello stesso in forma abbreviata anche nell’ipotesi in cui nel primo dei due esercizi non sono superati i limiti relativi al totale dei ricavi e al numero medio dei dipendenti, mentre nel secondo sono rispettati i parametri riguardanti il totale dell’attivo patrimoniale e il dato relativo al personale (CNDCEC, documento del 15 aprile 2009, n. 2).

          Decadenza dal beneficio - L’art. 2435-bis, comma 8, c.c. stabilisce, inoltre, che la società decade dal beneficio di redigere il bilancio in forma abbreviata se, per il secondo esercizio consecutivo, supera due dei predetti parametri dimensionali. La predisposizione del bilancio abbreviata ha, inoltre, formato oggetto di alcune considerazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, formalizzate nell’ambito del documento “La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità” (novembre 2012). In particolare, sono state sviluppate delle valutazioni in ordine all’individuazione della corretta forma di bilancio da adottare al superamento dei prescritti parametri dimensionali: in altri termini, è stata fornita un’interpretazione delle norme che consentono alle imprese di minori dimensioni di adottare un’informativa di bilancio semplificata, rispetto a quella (più complessa) richiesta alle società di maggiori dimensioni.

          Due esercizi consecutivi -
          Alla luce delle predette disposizioni normative, il CNDCEC ha rilevato che, pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle formulazione “per due esercizi consecutivi”, contenuta dal comma 1 dell’art. 2435-bis c.c., e “per il secondo esercizio consecutivo”, utilizzata, invece, dal successivo comma 8, sarebbe opportuno, in un’ottica meramente prudenziale, adottare i seguenti orientamenti, differenziati a seconda della casistica.

          Termine per redigere il bilancio in forma abbreviata - La società che redige il bilancio ordinario può usufruire della facoltà di predisposizione in forma abbreviata, a partire dal rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta almeno due dei predetti limiti.

          Termini per redigere il bilancio in forma ordinaria - La società che redige il bilancio in forma abbreviata è tenuta a predisporre quello ordinario sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati detti limiti.

          Commenta


            Interessi di mora nel bilancio 2012

            Il D.Lgs. n.192/2012 introduce nuovi disposizioni nel D.Lgs n.231/2002, stabilendo: che dal 1° gennaio 2013 viene considerato iniquo, quindi nullo, l'accordo tra creditore e debitore che esclude a priori la loro applicazione. Ciò si rifletterà sul bilancio 2013, da approvare nel 2014, ma già da oggi il contribuente dovrà monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora, che ai fini civilistici seguono il principio di competenza e ai fini fiscali il principio di cassa.

            Gli interessi di mora maturano automaticamente - Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha introdotto l’automatico decorso degli interessi di mora, nel caso in cui il debitore, alla scadenza prestabilita, non provveda al versamento dell’importo dovuto. Tale automatismo riguarda in particolare i contratti stipulati in data successiva all’8 agosto 2002 tra: imprese/professionisti e tra imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni.
            I contratti stipulati in data antecedente l’8 agosto 2002 restano invece assoggettati alle previgenti disposizioni, che prevedono la necessità, per il creditore, di procedere alla costituzione in mora del debitore tramite lettera raccomandata o altro atto di intimidazione al pagamento, contenente l’invito ad adempiere entro un congruo termine.
            La maturazione automatica degli interessi di mora decorre dal giorno successivo a quello stabilito dalle parti per il pagamento, senza alcuna necessità, da parte del creditore, di provvedere alla costituzione in mora del debitore.

            Il principio di competenza civilistico - Il D.Lgs. n.192/2012 introduce nuovi disposizioni nel D.Lgs n.231/2002, stabilendo che dal 1° gennaio 2013 viene considerato gravemente iniquo, quindi nullo, l'accordo tra creditore e debitore che esclude a priori la loro applicazione.
            Ciò si rifletterà sul bilancio 2013, da approvare nel 2014, ma già da oggi il contribuente dovrà monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora, che ai fini civilistici seguono il principio di competenza.

            Dal lato del creditore - Quando un credito non viene incassato alla scadenza (pattuita o prevista dall’art.4 del D.Lgs. n. 231/2002), il creditore deve contabilizzare gli interessi moratori che maturano nell'esercizio alla voce C16) del Conto economico, come anche chiarito dalla bozza di revisione dell’Oic 15.
            Tale principio contabile, anche se non definitivo, stabilisce che, se l'incasso del credito riferito agli interessi di mora maturati automaticamente, è dubbio, è necessario stanziare al fondo svalutazione crediti un ammontare congruo con la possibilità di recupero.
            Il creditore deve quindi, soprattutto in occasione delle stime al 31.12., fare una valutazione reale ma prudente di tutti gli interessi maturati, per individuare quelli esigibili.
            Se successivamente la svalutazione si rivelasse non congrua, verrà contabilizzata una sopravvenienza attiva che neutralizzi la parte di fondo eccedente.

            Dal lato del debitore - Dal punto di vista del debitore vale il principio di competenza, coordinato con quello di prudenza che prescrive la contabilizzazione di perdite anche solo presunte.
            A prescindere dalla convinzione del debitore di non riuscire a pagare al creditore gli interessi di mora, va rilevato l'onere finanziario, alla voce C.17) del Conto Economico, a partire dalla scadenza dei termini per il pagamento previsti dal decreto 231 o pattuiti fra le parti.
            L’Oic 19 chiarisce, infatti, che per i contratti che prevedono il pagamento di interessi passivi se si verificano determinate condizioni o eventi, questi interessi sono stanziati in bilancio “solo quando il loro pagamento diventa probabile”.
            Gli interessi di mora automatici andrebbero contabilizzati per competenza, dato che il creditore ha diritto a riscuoterli, anche se esistono, fra le parti, accordi che prevedono scadenze o saggio d'interesse diversi.

            Il principio di cassa fiscale - L’articolo 109, comma 7, dispone espressamente, che per gli interessi di mora si applica, dal punto di vista fiscale, il principio di cassa, in deroga al principio di competenza.
            Cioè il creditore imputa al proprio reddito fiscale gli interessi di mora nell’esercizio in cui li percepisce; il debitore li porta in deduzione nell’esercizio di corresponsione (principio di cassa).
            Di conseguenza, il creditore deve rilevare un provento finanziario, mentre il debitore, al contrario, contabilizza un onere finanziario. Se, però, il credito stanziato a fronte del provento finanziario è, in tutto o in parte, di dubbio incasso, il creditore deve anche accendere un fondo di svalutazione, come chiariscono i principi contabili nazionali.
            Dato che gli interessi di mora devono essere contabilizzati civilisticamente per competenza, è evidente che sarà necessario predisporre delle schede di raccordo. Infatti, nell'esercizio in cui gli interessi vengono rilevati a conto economico come provento finanziario dal creditore, sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi per l'importo corrispondente al credito non incassato.
            Se il creditore ha stanziato anche un accantonamento volto alla svalutazione, in tutto o in parte, di questi crediti, sarà necessario riprendere a tassazione l'accantonamento tramite una variazione in aumento.
            Va sottolineato il fatto che la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi in generale è contenuta nell’art. 96 del TUIR. Ciononostante, è da ritenersi che le specifiche disposizioni dell’art. 109, comma 7, TUIR, rappresentino una disciplina autonoma e indipendente e che, pertanto, per gli interessi di mora, non trovi applicazione l’art. 96, TUIR.

            Commenta


              Soggetti “in semplificata” e annotazione dei ricavi

              La sentenza della Corte di Cassazione ribadisce l’obbligo anche per i soggetti minori in semplificata

              Obbligo soggetti minori in semplificata - I soggetti che adottano la contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone) e che superano i parametri dimensionali dell’art. 1 della Legge fallimentare, se non annotano i ricavi o corrispettivi riscossi sono soggetti al reato di bancarotta fraudolenta, in caso di fallimento.
              Tali soggetti non sono, infatti, esonerati dalla tenuta dei libri e delle scritture contabili (art. 2214 c.c.).
              Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 28923 del 17 luglio 2012 ha confermato la condanna per bancarotta impropria per un socio accomandatario di una S.a.s. fallita, la quale non aveva proceduto ad annotare il corrispettivo derivante dalla cessione di un fabbricato.
              A sua difesa il contribuente aveva sostenuto la possibilità di non annotare la plusvalenza maturata sulla vendita, in quanto soggetto in contabilità semplificata.
              La Corte sul tema ha, quindi, chiarito che “per quanto attiene al regime tributario di contabilità semplificata, deve osservarsi che siffatta metodologia non ha comportato per le imprese l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art.2214 c.c. sia ai fini civilistici che agli effetti penali della Legge Fallimentare, perché l’art. 18 del DPR 600/73 che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti c.d. ‘minori’, fa salvi comunque gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.

              I limiti della contabilità semplificata e delle liquidazioni Iva trimestrali -
              Si ricorda in merito che il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha innalzato i limiti di ricavi di cui all’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, il cui non superamento consente alle imprese individuali, alle società di persone e agli enti non commerciali, di tenere la contabilità semplificata.
              I nuovi limiti, sono i seguenti: € 400.000,00 (anziché € 309.874,14), per gli esercenti attività di prestazione di servizi; € 700.000,00 (anziché € 516.456,90) per gli esercenti altre attività. Il nuovo regime decorre dal 2011 e quindi il soggetto che nel periodo d’imposta 2010 non ha superato i suddetti limiti può avvalersi della contabilità semplificata già dall’esercizio 2011.
              Successivamente, la Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) ha innalzato anche i limiti del volume d’affari per effettuare la liquidazione IVA trimestrale anziché mensile fissandoli a € 400.000,00 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi ed € 700.000,00 per le imprese esercenti altre attività.

              I vantaggi della contabilità semplificata – I soggetti che non superano i parametri sopra riportati hanno la possibilità di risparmiare in termini di costi amministrativo-gestionali, essendo tenuti alla sola annotazione di costi e ricavi e non alla presentazione del bilancio o alla rilevazione in partita doppia delle movimentazioni giornaliere. Ciò ha dei riflessi anche dal punto di vista della normativa antiriciclaggio, in quanto tali soggetti “minori” possono non rilevare le movimentazioni finanziarie relative agli acquisti e alle vendite e non sono quindi esposte a particolari rischi (previsti dall’art.49 del D.Lgs. 231/07).

              Gli svantaggi della contabilità semplificata
              – D’altro canto tali soggetti sono destinatari di numerosi accertamenti di tipo induttivo, tesi a far emergere eventuali ricavi occultati grazie anche alla carenza di documentazione.
              Inoltre, a seguito della sentenza della Cassazione dello scorso 17 luglio 2012, la n. 28923, tali soggetti sono passibili del reato di bancarotta semplice (ai sensi dell’art. 217 co. 2 del R.D. n. 267/1942), nel caso in cui siano dichiarati falliti e non abbiano tenuto libri e scritture contabili nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento o dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, o li abbiano tenuti in maniera irregolare o incompleta.
              Se l’imprenditore, poi, abbia manifestato profili più gravi di frode, ovvero abbia “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi a creditori, i libri o altre scritture contabili” lo stesso sarà soggetto al reato di bancarotta fraudolenta.

              Concludendo, il regime della contabilità semplificata non determina per l’impresa l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. sia ai fini civili che per gli effetti della Legge fallimentare, in quanto l’art. 18 del D.P.R. 600/73 fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse dal decreto stesso, anche se ammette la tenuta della contabilità semplificata (omissione della tenuta del libro inventari e del libro giornale).

              Commenta


                Originariamente inviato da Salvas Visualizza il messaggio
                Scusate Rol e Olim ma non ho capito se siete effettivi o no?

                Non ho capito...cosa intendi per " effettivo o no"?

                Commenta


                  Originariamente inviato da verdeacqua Visualizza il messaggio
                  Oggi pomeriggio sulla Intranet dell'Agenzia è stato pubblicato il materiale tributario aggiornato appositamente per i tirocinanti. Appena sarete in ufficio e abilitati potrete scaricarvelo per studiare.
                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Contabilità?

                  Commenta


                    x tutti....

                    (fate fascicoletti...scaricate...scaricate...dovete scaricareeeee )

                    Commenta


                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      x tutti....

                      (fate fascicoletti...scaricate...scaricate...dovete scaricareeeee )
                      da intrantet o da ROLnet?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X