In base al D.Lgs. 472/1997, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero commette anche con più azioni od omissioni diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito:
A) con la sola sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
B) con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio
C) con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo
A) con la sola sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
B) con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio
C) con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo
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