Originariamente inviato da Andrit87
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Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggiola risposta alla domanda è B
detto ciò... hai ragione l'accertamento sintetico non si effettua per coloro che detengono scritture contabili. ne avevamo già parlato diverse decine di pagine addietro. Da quello che ho capito (gradite conferme) si applica solo alle persone fisiche non tenute alla redazione delle scritture contabili.
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Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggiola risposta alla domanda è B
detto ciò... hai ragione l'accertamento sintetico non si effettua per coloro che detengono scritture contabili. ne avevamo già parlato diverse decine di pagine addietro. Da quello che ho capito (gradite conferme) si applica solo alle persone fisiche non tenute alla redazione delle scritture contabili.
non era un quiz....
qualcuno conferma?
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Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggioio credo che sia la C ... perché beneficiano della riduzione solo se per il periodo d'imposta considerato è stata rilasciata una certificazione tributaria
inoltre questa cosa della certificazione tributaria per la riduzione di 1 anno mi è nuova... il mio manuale non ne accenna.
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Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggioin realtà secondo me, la domanda è ambigua in quanto non specifica che tipo di contribuente è... quindi in teoria potrebbero essere entrambe valide... per questo ho chiesto se sapeva la risposta.
inoltre questa cosa della certificazione tributaria per la riduzione di 1 anno mi è nuova... il mio manuale non ne accenna.
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Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggiose non ho capito male, tutte e tre (a,b, e c) sono benefici di cui si giova chi risulta congruo agli studi di settore....
non era un quiz....
qualcuno conferma?
la a è "corretta" nella misura in cui con "accertamento induttivo" ci si riferisce all'accertamento "analitico-induttivo" e non all'accertamento "induttivo-extracontabile"
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3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali e' stata
rilasciata una certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di accertamenti induttivi;
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state
presentate;
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Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggiola ccccccccccccccccc?
Le società di persone non possono accedervi, cmq brava Chia ad escludere subito le società di capitali!
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Originariamente inviato da FOXY73 Visualizza il messaggioRisposta 2!!!!!!!!!!
Le società di persone non possono accedervi, cmq brava Chia ad escludere subito le società di capitali!... io non l'ho mai sentita !!!
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Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggiob e c potrebbero essere corrette....
la a è "corretta" nella misura in cui con "accertamento induttivo" ci si riferisce all'accertamento "analitico-induttivo" e non all'accertamento "induttivo-extracontabile"
SONO TUTTE CORRETTE E COESISTENTI!!!
ART 10, COMMA 9
Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, aisensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998,n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39,primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il redditocomplessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
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