Atti che si definiscono “necessitati”: quelli che si ravvisano in quelle ipotesi in cui sussistono le circostanze dell’urgenza e della necessità ma che, a differenza delle ordinanze, non hanno contenuto atipico. Sono, anzi, riconducibili alle ipotesi che la legge ammette e disciplina, con la sola differenza che l’Amministrazione vi ricorre in circostanze contingenti di urgenza. Un esempio pratico di atto necessitato. Tale potrebbe essere quello che il Sindaco, a fronte di un rischio concreto di diffusione di una malattia epidemica nel proprio Comune, si avvalga delle facoltà concesse dall’art. 258 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) imponendo “prestazioni di servizi nei confronti di qualsiasi cittadino dimorante nella Comunità in conformità alla sua condizione, arte o professione”. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un potere che pur eccedendo il normale assetto previsionale, dacché si concede al Sindaco la possibilità di imporre prestazioni, è pur sempre la legge medesima a disciplinare, giustificandone l’eccezionalità in ragione della necessità. Ed anzi, stabilendo implicitamente che il venir meno delle circostanze di necessità farebbero venir meno i presupposti di legittimità nell’emanazione di un tale atto.
Atti che si definiscono “necessitati”: quelli che si ravvisano in quelle ipotesi in cui sussistono le circostanze dell’urgenza e della necessità ma che, a differenza delle ordinanze, non hanno contenuto atipico. Sono, anzi, riconducibili alle ipotesi che la legge ammette e disciplina, con la sola differenza che l’Amministrazione vi ricorre in circostanze contingenti di urgenza. Un esempio pratico di atto necessitato. Tale potrebbe essere quello che il Sindaco, a fronte di un rischio concreto di diffusione di una malattia epidemica nel proprio Comune, si avvalga delle facoltà concesse dall’art. 258 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) imponendo “prestazioni di servizi nei confronti di qualsiasi cittadino dimorante nella Comunità in conformità alla sua condizione, arte o professione”. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un potere che pur eccedendo il normale assetto previsionale, dacché si concede al Sindaco la possibilità di imporre prestazioni, è pur sempre la legge medesima a disciplinare, giustificandone l’eccezionalità in ragione della necessità. Ed anzi, stabilendo implicitamente che il venir meno delle circostanze di necessità farebbero venir meno i presupposti di legittimità nell’emanazione di un tale atto.
grazie!!! fantastico....
mi sa che li ho letti ma li avevo eliminati ...
grazie mille
Gli atti necessitati costituiscono gli strumenti tipici che l'ordinamento attribuisce all'autorità per far fronte a situazioni di pericolo. Mentre le ordinanze di urgenza e necessità hanno la funzione di disciplinare situazioni imprevedibili.
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