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    [FONT="TimesNewRoman]L’arricchimento senza causa:[/FONT]
    [FONT="TimesNewRoman]a) [/FONT]È un dovere morale o sociale giuridicamente nonvincolante, non sanzionato dal diritto, ma il cui spontaneo adempimento determinal’inammissibilità della ripetizione della prestazione eseguita .
    [FONT="TimesNewRoman]b) [/FONT]È un risarcimento del danno in forma specifica.
    [FONT="TimesNewRoman]c) [/FONT]È un altro nome per qualificare l’indebito oggettivo.
    [FONT="TimesNewRoman]d) [/FONT]Rappresenta uno strumento di difesa residuale esussidiario a favore di colui, che avendo subito un danno, non possa porre inessere altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.

    [FONT="TimesNewRoman]Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno diun’altra persona :[/FONT]
    [FONT="TimesNewRoman]a) [/FONT]Ha ricevuto una donazione che può essere revocata peringratitudine.
    [FONT="TimesNewRoman]b) [/FONT]È sempre e solo tenuto alla restituzione dell’indebito.[FONT="TimesNewRoman][/FONT]
    [FONT="TimesNewRoman]c) [/FONT]È tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarequest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
    [FONT="TimesNewRoman]d)[/FONT]Ètenuto a nominare il soggetto che lo ha arricchito erede universale.

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      Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
      Che significa vendita obbligatoria?
      Significa che il trasferimento della proprietà del bene non avviene immediatamente, ma il venditore è obbligato ad effettuarlo successivamente

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        Riguardo al modo di perfezionamento i contratti si distinguono in:

        a. REALI: sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti insieme alla consegna della cosa (es. donazione di beni mobili, art. 783 C.C.);

        b. CONSENSUALI: sono quei contratti che si perfezionano con il solo consenso delle parti.

        Riguardo agli effetti si distinguono in:

        a. CONTRATTI AD EFFETTI REALI: sono quei contratti che producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene (art 1376 C.C.);

        b. CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI: sono quelli che hanno come effetto solo la nascita di un rapporto obbligatorio, o, come si dice, di obbligazione, o di credito (ad es. contratto di appalto; di locazione; etc.). In realtà tutti i contratti fanno nascere “obbligazioni” fra le parti (alcuni, come sopra detto, hanno anche effetti reali).

        La vendita di cosa generica è:
        1) Una vendita obbligatoria
        2) Una vendita ad effetti reali
        3) Un contratto reale.

        casi di vendita con effetti obbligatori
        vendita di cose generiche
        art. 1378 c.c.
        la proprietà passa al compratore solo con l'individuazione fatta con l'accordo delle parti

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          Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
          mi associo alla domanda............
          La vendita obbligatoria è caratterizzata dal fatto che l’effetto traslativo non consegue automaticamente alla conclusione del contrattosecondo il principio del consenso traslativo di cui all’art. 1376 c.c. ma è differito nel tempo.
          Nella vendita obbligatoria, dunque, l’effetto traslativo è il risultato che si produrrà in futuro per effetto del comportamento obbligatorio del venditore.

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            Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
            Riguardo al modo di perfezionamento i contratti si distinguono in:

            a. REALI: sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti insieme alla consegna della cosa (es. donazione di beni mobili, art. 783 C.C.);

            b. CONSENSUALI: sono quei contratti che si perfezionano con il solo consenso delle parti.

            Riguardo agli effetti si distinguono in:

            a. CONTRATTI AD EFFETTI REALI: sono quei contratti che producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene (art 1376 C.C.);

            b. CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI: sono quelli che hanno come effetto solo la nascita di un rapporto obbligatorio, o, come si dice, di obbligazione, o di credito (ad es. contratto di appalto; di locazione; etc.). In realtà tutti i contratti fanno nascere “obbligazioni” fra le parti (alcuni, come sopra detto, hanno anche effetti reali).

            La vendita di cosa generica è:
            1) Una vendita obbligatoria
            2) Una vendita ad effetti reali
            3) Un contratto reale.

            casi di vendita con effetti obbligatori
            vendita di cose generiche
            art. 1378 c.c.
            la proprietà passa al compratore solo con l'individuazione fatta con l'accordo delle parti
            ciao chia, la vendita di cosa generica è una vendita obbligatoria perchè il bene deve essere individuabile e distinguibile?

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              Originariamente inviato da tstefanya Visualizza il messaggio
              L’arricchimento senza causa:
              a) È un dovere morale o sociale giuridicamente nonvincolante, non sanzionato dal diritto, ma il cui spontaneo adempimento determinal’inammissibilità della ripetizione della prestazione eseguita .
              b) È un risarcimento del danno in forma specifica.
              c) È un altro nome per qualificare l’indebito oggettivo.
              d) Rappresenta uno strumento di difesa residuale esussidiario a favore di colui, che avendo subito un danno, non possa porre inessere altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.

              Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno diun’altra persona :
              a) Ha ricevuto una donazione che può essere revocata peringratitudine.
              b) È sempre e solo tenuto alla restituzione dell’indebito.
              c) È tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarequest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
              d)Ètenuto a nominare il soggetto che lo ha arricchito erede universale.

              la 4
              e la 3
              ??????????

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                ci hanno risposto in assai che bella cosa..............

                Commenta


                  Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
                  ciao chia, la vendita di cosa generica è una vendita obbligatoria perchè il bene deve essere individuabile e distinguibile?
                  esatto nella vendita di cose determinate solo nel genere l’effetto traslativo si produce solo con l’individuazione del bene a cura del venditore.

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                    Originariamente inviato da Moroz78 Visualizza il messaggio
                    Significa che il trasferimento della proprietà del bene non avviene immediatamente, ma il venditore è obbligato ad effettuarlo successivamente
                    ok grande!!!!! ho capito!!!!

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                      Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
                      la 4
                      e la 3
                      ??????????
                      Certo che sì!

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