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    Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
    Il codice civile consente l'iscrizione di ipoteca su beni altrui?


    A Sì, a condizione che nell'atto di consenso all'iscrizione sia specificato che trattasi di bene altrui.




    B No.




    C Sì, ma solo nel caso di testamento.




    D Si, ma in tal caso la concessione deve farsi per atto pubblico.
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

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      Ciao ragazzi.....giusto un saluto al volo ed una precisazione importante perchè ho letto un po di confusione....
      Le operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione e conferimento d'azienda (quest'ultimo se vi sono dei presupposti) sono NEUTRE da un punto di vista fiscale...nel senso che eventuali plusvalori da esse derivanti non vengono riconosciuti FISCALMENTE.
      Per la fusione, scissione e conferimento è poi possibile ottenere il riconoscimento fiscale di questi maggiori valori esercitando un'opzione e pagando un'imposta sostitutiva....
      È sufficiente sapere questo....non approfondite oltre...
      Sempre alla grande mi raccomando......au revoir... ;-)

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        articolo 2821 cc
        Dell'ipoteca volontaria (CONCESSIONE D'IPOTECA)
        1. L' ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.
        2. Non può essere concessa per testamento.

        la risposta giusta è NO

        Il codice civile consente l'iscrizione di ipoteca su beni altrui?


        A Sì, a condizione che nell'atto di consenso all'iscrizione sia specificato che trattasi di bene altrui.




        B No.




        C Sì, ma solo nel caso di testamento.




        D Si, ma in tal caso la concessione deve farsi per atto pubblico.

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          Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
          Ciao ragazzi.....giusto un saluto al volo ed una precisazione importante perchè ho letto un po di confusione....
          Le operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione e conferimento d'azienda (quest'ultimo se vi sono dei presupposti) sono NEUTRE da un punto di vista fiscale...nel senso che eventuali plusvalori da esse derivanti non vengono riconosciuti FISCALMENTE.
          Per la fusione, scissione e conferimento è poi possibile ottenere il riconoscimento fiscale di questi maggiori valori esercitando un'opzione e pagando un'imposta sostitutiva....
          È sufficiente sapere questo....non approfondite oltre...
          Sempre alla grande mi raccomando......au revoir... ;-)
          è tornato quel cranio di CR

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            Lo svolgimento di attività stagionale può essere condizione sufficiente ad integrare la qualità di imprenditore?
            a Si, se ripetendosi costantemente possiede un sufficiente grado di stabilità; GIUSTA
            b Si, solo neilimiti in cui è prevista dalla legge;
            c No, perché noncostituisce esercizio continuato;
            d Si, purchè ladurata di ciascuna stagione non sia inferiore ad un mese

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              Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
              Lo svolgimento di attività stagionale può essere condizione sufficiente ad integrare la qualità di imprenditore?
              a Si, se ripetendosi costantemente possiede un sufficiente grado di stabilità;
              b Si, solo neilimiti in cui è prevista dalla legge;
              c No, perché noncostituisce esercizio continuato;
              d Si, purchè ladurata di ciascuna stagione non sia inferiore ad un mese
              non ho capito bene il quesito...CMQ requisito di continuità e abitualità.. sol a

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                Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora....


                A É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.




                B Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.




                C Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.




                D É tenuto arisarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia ela conservazione della cosa dovuta sono a carico del debitore

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                  Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                  è tornato quel cranio di CR
                  Haha...non ci crederai ma stavo ripassando proprio quelle cose....
                  Ora scappo....ciao Pomi ;-)

                  Commenta


                    Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                    Haha...non ci crederai ma stavo ripassando proprio quelle cose....
                    Ora scappo....ciao Pomi ;-)
                    nuuuuuuu! ciao!

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                      Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
                      Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora....


                      A É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.




                      B Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.




                      C Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.




                      D É tenuto arisarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia ela conservazione della cosa dovuta sono a carico del debitore
                      io direi a ma senza convinzione

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                      Sto operando...
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