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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    L’Agenzia delle Entrate, con circolare 25.5.2016 n. 21, ha delimitato l’ambitoapplicativo del reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet e laptopalla sola fase di commercializzazione che precede la vendita al dettaglio.In sostanza, sono escluse dalla speciale disciplina (e l’IVA si applica secondo lemodalità ordinarie) le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti che sonoutilizzatori finali del prodotto.Secondo questo criterio, ad esempio, la cessione di un tablet ad un professionistache lo utilizza nella propria attività non è soggetta a reverse charge, trattandosidi una vendita che avviene nella fase del dettaglio.Sotto il profilo oggettivo, le nuove disposizioni si applicano a tutti i beni che,indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, presentano la stessaqualità commerciale di console da gioco, tablet e laptop, le stesse caratteristichenonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata.

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      La confisca di prevenzione è un particolare strumento di contrasto alla criminalitàeconomica e organizzata. Essa consente di sottrarre beni e denaro in modoautonomo rispetto ad una condanna penale, nel caso vengano accertatielementi di pericolosità sociale.Il connotato tipicamente preventivo di tale provvedimento è favorito dall’agilitàdel procedimento con cui può essere ordinato, ma d’altra parte pone moltidubbi sul rispetto delle garanzie processuali e del diritto di difesa.Il DLgs. 159/2011 ha provveduto a riorganizzare la materia delle misure diprevenzione, ampliando le categorie dei soggetti potenzialmente destinatari ditali misure.Tale norma sembrerebbe, così, consentire la confisca di prevenzione anche neiconfronti degli “evasori abituali

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        La Cassazione, con la sentenza n. 10794 del 25.5.2016, ha statuito l’inapplicabilitàdell’art. 170 c.c. all’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 del DPR 602/73.Secondo i giudici di legittimità, è legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita, exart. 77 del DPR 602/73, su beni oggetto del fondo patrimoniale, in ragione delfatto che l’ipoteca esattoriale:- non ha natura di atto preordinato all’espropriazione;- è atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.In particolare, la Cassazione, accogliendo l’orientamento espresso dalle SezioniUnite (SS.UU. n. 15354/2015 e SS.UU. n. 19667/2014), non ritiene chel’iscrizione ipotecaria esattoriale possa rientrare tra gli atti esecutivi, bensì trale misure cautelari, essendo l’ipoteca solo propedeutica ad una eventuale, enon ancora certa, fase esecutiva.

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          Bari, custode del Policlinico lasciava il lavoro per spacciare: sequestrati beni per 500mila euro - Repubblica.it

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            ---> esistono persone per bene e altre meno......

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              e perchè nei conferimenti d'azienda art 9 comma 2 viene considerata realizzativa? (assimilata alla cessione...) anche qui non monetizzo subito un ciufulo....(ottengo solo un pezzo di carta...la partecipazione)
              In questi casi è sicuro che non c'è continuità tra valore fiscale della partecipazione conferita e valore fiscale della partecipazione ricevuta (perché utilizziamo il valore normale) e i criteri di valutazione non dipendono dalla volontà delle parti.

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                uè capellone...perdi pure tempo a rispondere a sta gente...

                Saviano a Renzi: "Si vergogni di Verdini e dei suoi alleati, scherani cosentiniani". Leader di Ala si scusa con Capacchione - Il Fatto Quotidiano

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                  Regionali Lombardia, elezioni 2010 "invalidate" dal Consiglio di Stato: "Firme false per il listino di Formigoni" - Il Fatto Quotidiano

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    In questi casi è sicuro che non c'è continuità tra valore fiscale della partecipazione conferita e valore fiscale della partecipazione ricevuta (perché utilizziamo il valore normale) e i criteri di valutazione non dipendono dalla volontà delle parti.

                    Il conferente si priva dell'azienda e, in cambio, riceverà la partecipazione nel soggetto conferitario (se la società è già esistente)

                    Il conferitario riceverà le attività e le passività relative all'azienda e, in contropartita, aumenta il proprio capitale.

                    Anche qui, il conferente, in contropartita non riceve denaro, ma azioni emesse al conferitario (a seguito dell'aumento di capitale)

                    Perchè in questo caso la plusvalenza me la tassa subito (al valore normale) mentre nel 176 mi permette il regime di neutralità fiscale?....In tutte e i due casi non ricevo somme di denaro.....(questa era la domanda)...non ho capito la tua risposta...

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