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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioMeglio che vada a cucinare??
ma nooooo.sono le c.d cessioni spezzatino.....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioma nooooo.sono le c.d cessioni spezzatino.....
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Può, così, verificarsi che le parti siano propense a etichettare come trasferimento di azienda ciò che tale in realtà non è, ad esempio, per eludere le norme che vietano il trasferimento dei segni distintivi dell’imprenditore se non è contestualmente trasferita l’azienda (articoli 2565 e 2573 cc).
All’opposto, può anche verificarsi che le parti possano ricorrere a espedienti, quale il frazionamento del trasferimento dell’azienda in più atti separati, per sottrarsi agli effetti nei confronti dei terzi che ex lege conseguono al trasferimento di una azienda (subingresso dell’acquirente nei contratti di lavoro e responsabilità dello stesso per i debiti aziendali).
Infine, può verificarsi, nella prassi fiscale, che le parti nascondano una cessione di azienda, soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale, mediante un insieme sequenziale di operazioni “spezzettate” aventi a oggetto la cessione di singoli beni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.
Sotto il profilo fiscale, infatti, l’applicazione dell’imposta di registro nelle transazioni aziendali rappresenta un onere aggiuntivo laddove, invece, l’assoggettamento a Iva consente l’esercizio del diritto di detrazione (per il cessionario), così che l’imposta sul valore aggiunto si rivela del tutto neutrale.
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Nel nostro sistema, la prassi del frazionamento (o “spezzatino”) è influenzata, e resa possibile, anche dalla non esatta coincidenza tra la nozione di “azienda” così come prevista dall’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr n. 633/1972 per l’Iva e dal combinato disposto degli articoli 15 e 20 del Dpr n. 131/1986 nell’imposta di registro.
In conformità alla norma comunitaria, infatti, per l’Iva si definisce “azienda” il complesso - di beni e di rapporti giuridici - su cui sia esercitabile un’impresa (Cassazione n. 11149 del 22 maggio 1996).
L’imposta di registro, invece, rifacendosi alla disciplina interna civilistica, prevede che la nozione di azienda non necessita dell’elemento “dinamico” rappresentato dalla volontà/possibilità di esercitare un’impresa con i beni acquistati (anche singolarmente), essendo sufficiente che tali beni risultino anche “staticamente” organizzati a tal fine.
Sul piano fiscale, pertanto, sarà importante definire l’oggetto della cessione e cioè circoscrivere quando si intenda ceduta un’azienda o un ramo d’azienda, ovvero quando si tratti di una semplice cessione di una pluralità di beni non qualificabili come tale.
Nella generalità dei casi, infatti, tenuto conto che il regime di tassazione dell’imposta sul valore aggiunto è più favorevole rispetto a quello di registro (poiché l’Iva è detraibile), l’attività di accertamento degli uffici finanziari è diretta a svelare le cessioni di aziende “camuffate” dietro una pluralità di cessioni di singoli beni (assoggettate a Iva).
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