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cosa succede dovresti dire.....il cristiano perde la detrazione?, che fine fa la fattura? ecc.........anche questa può essere domanda fuori sacco però....tu dovrai solo dire cosa è l'esportatore abituale, perchè è previsto tale regime...quali sono gli adempimenti.... stopUltima modifica di ROL; 21-05-2016, 11:08.
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ho avuto la fortuna di vedere quelle di molti anni fà......la parte migliore era nelle note (con le annotazioni delle circolari....)Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggionon toccare questo argomento…………..delicatissimo.
grande polemica.
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ROL mi potresti correggere sui presupposti che penso siano importanti.Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggioFonti, per quanto riguarda i redditi il TUIR art. 160 e qualcosa. Ai fini iva non ricordo, sarà il DPR 633 (sparato).
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: direi gli stessi, cioè soggetto non residente.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI: diversi, uno è il compimento di servizi resi a soggetti diversi da soggetti passivi iva o attraverso il canale telematico. Ai fini dei redditi il porre in essere un'attività economica stabilmente attraverso mezzi e personale.
Risposta un pò sparata.
P.S.: le regole circa il rappresentante fiscale e le identificazioni dirette sia applicano sia per soggetti extracomunitari che comunitari, vero?
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<<Cfr. artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000: il ravvedimento
operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento
di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita
compensazione di crediti “non spettanti”, e rappresenta una
circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà)
per le compensazioni di crediti “inesistenti”. >>
OK ...quindi fatto cilecca su "interpretazione letterale" del testo normativo ... resto perplessa come può un ravvedimento operoso conciliarsi con l'estinzione del debito tributario..ma sarà un problema mio...(hai un debito con erario prima paghi comprese le sanzioni e poi vediamo..a che mi serve ravvedimento se poi non paghi)
P.S.il ravvedimento lo devo ancora studiare ;-) ..magari poi mi chiarisco le idee...Ultima modifica di Limavy; 21-05-2016, 12:44.
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Il ravvedimento estingue il debito tributario (pagamento imposta più sanzioni ridotte commisurate al tempo).Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio<<Cfr. artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000: il ravvedimento
operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento
di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita
compensazione di crediti “non spettanti”, e rappresenta una
circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà)
per le compensazioni di crediti “inesistenti”. >>
OK ...quindi fatto cilecca su "interpretazione letterale" del testo normativo ... resto perplessa come può un ravvedimento operoso conciliarsi con l'estinzione del debito tributario..ma sarà un problema mio...(hai un debito con erario prima paghi comprese le sanzioni e poi vediamo..a che mi serve ravvedimento se poi non paghi)
P.S.il ravvedimento lo devo ancora studiare ;-) ..magari poi mi chiarisco le idee...
Cos'è che non ti è chiaro?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioper le dirette hai il TUIR.......
Per essere più precisi…..
la definizione domestica di stabile organizzazione non è solo il tuir ma anche il modello ocse (quello usato nella maggior parte degli accordi bilaterali ),,,in virtù del 169 tuir ( principio della prevalenza del diritto convenzionale rispetto al diritto interno, diviene applicabile la disciplina contenuta in detto accordo. Dunque la norma interna risulta applicabile :
1) ai soggetti residenti in Stati, con i quali l’Italia non ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni,
2) ai soggetti residenti in Italia, laddove la norma interna risulti più favorevole alla disposizione convenzionale (art. 169 TUIR).
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( stabile materiale)---> differenza rilevante ocse/italia....(potrebbe essere chiesta ) è quella per i CANTIERI..
( durata minima necessaria affinché si possa sostenere l’esistenza di una S.O.)
Infatti mentre nel modello OCSE tale durata è pari a 12 mesi, nell’art. 162 del TUIR è di soli 3 mesi.Ultima modifica di ROL; 21-05-2016, 13:37.
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Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggioFonti, per quanto riguarda i redditi il TUIR art. 160 e qualcosa. Ai fini iva non ricordo, sarà il DPR 633 (sparato).
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: direi gli stessi, cioè soggetto non residente.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI: diversi, uno è il compimento di servizi resi a soggetti diversi da soggetti passivi iva o attraverso il canale telematico. Ai fini dei redditi il porre in essere un'attività economica stabilmente attraverso mezzi e personale.
Risposta un pò sparata.
ROL mi potresti correggere sui presupposti che penso siano importanti.
P.S.: le regole circa il rappresentante fiscale e le identificazioni dirette sia applicano sia per soggetti extracomunitari che comunitari, vero?
grazie
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