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    Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
    Sanzioni pari al 100% dell'imposta?
    cosa succede dovresti dire.....il cristiano perde la detrazione?, che fine fa la fattura? ecc.........anche questa può essere domanda fuori sacco però....tu dovrai solo dire cosa è l'esportatore abituale, perchè è previsto tale regime...quali sono gli adempimenti.... stop
    Ultima modifica di ROL; 21-05-2016, 11:08.

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      Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
      non toccare questo argomento…………..delicatissimo.

      grande polemica.
      ho avuto la fortuna di vedere quelle di molti anni fà......la parte migliore era nelle note (con le annotazioni delle circolari....)

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        Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
        Fonti, per quanto riguarda i redditi il TUIR art. 160 e qualcosa. Ai fini iva non ricordo, sarà il DPR 633 (sparato).

        PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: direi gli stessi, cioè soggetto non residente.
        PRESUPPOSTI OGGETTIVI: diversi, uno è il compimento di servizi resi a soggetti diversi da soggetti passivi iva o attraverso il canale telematico. Ai fini dei redditi il porre in essere un'attività economica stabilmente attraverso mezzi e personale.

        Risposta un pò sparata.
        ROL mi potresti correggere sui presupposti che penso siano importanti.

        P.S.: le regole circa il rappresentante fiscale e le identificazioni dirette sia applicano sia per soggetti extracomunitari che comunitari, vero?

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          <<Cfr. artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000: il ravvedimento
          operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento
          di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita
          compensazione di crediti “non spettanti”, e rappresenta una
          circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà)
          per le compensazioni di crediti “inesistenti”. >>

          OK ...quindi fatto cilecca su "interpretazione letterale" del testo normativo ... resto perplessa come può un ravvedimento operoso conciliarsi con l'estinzione del debito tributario..ma sarà un problema mio...(hai un debito con erario prima paghi comprese le sanzioni e poi vediamo..a che mi serve ravvedimento se poi non paghi)

          P.S.il ravvedimento lo devo ancora studiare ;-) ..magari poi mi chiarisco le idee...
          Ultima modifica di Limavy; 21-05-2016, 12:44.

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            Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
            <<Cfr. artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000: il ravvedimento
            operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento
            di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita
            compensazione di crediti “non spettanti”, e rappresenta una
            circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà)
            per le compensazioni di crediti “inesistenti”. >>

            OK ...quindi fatto cilecca su "interpretazione letterale" del testo normativo ... resto perplessa come può un ravvedimento operoso conciliarsi con l'estinzione del debito tributario..ma sarà un problema mio...(hai un debito con erario prima paghi comprese le sanzioni e poi vediamo..a che mi serve ravvedimento se poi non paghi)

            P.S.il ravvedimento lo devo ancora studiare ;-) ..magari poi mi chiarisco le idee...
            Il ravvedimento estingue il debito tributario (pagamento imposta più sanzioni ridotte commisurate al tempo).

            Cos'è che non ti è chiaro?

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              devo ancora farlo il ravvedimento...non sapevo
              ora so ok...quindi il ravvedimento già include il pagamento...credevo fosse tipo un impegno a pagare
              oggi lo studio...visto che i dubbi sono "freschi" ..che poi la parola lo dice operoso ;-)
              grazie roger

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                Di niente.

                Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di imposte + sanzioni + interessi.

                Se manca una di quelle componenti non si perfeziona integralmente ma solo parzialmente (cioè viene riproporzionato) e il debito tributario resta in piedi per la parte residua.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  per le dirette hai il TUIR.......

                  Per essere più precisi…..

                  la definizione domestica di stabile organizzazione non è solo il tuir ma anche il modello ocse (quello usato nella maggior parte degli accordi bilaterali ),,,in virtù del 169 tuir ( principio della prevalenza del diritto convenzionale rispetto al diritto interno, diviene applicabile la disciplina contenuta in detto accordo. Dunque la norma interna risulta applicabile :
                  1) ai soggetti residenti in Stati, con i quali l’Italia non ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni,
                  2) ai soggetti residenti in Italia, laddove la norma interna risulti più favorevole alla disposizione convenzionale (art. 169 TUIR).

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                    ( stabile materiale)---> differenza rilevante ocse/italia....(potrebbe essere chiesta ) è quella per i CANTIERI..

                    ( durata minima necessaria affinché si possa sostenere l’esistenza di una S.O.)

                    Infatti mentre nel modello OCSE tale durata è pari a 12 mesi, nell’art. 162 del TUIR è di soli 3 mesi.
                    Ultima modifica di ROL; 21-05-2016, 13:37.

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                      Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                      Fonti, per quanto riguarda i redditi il TUIR art. 160 e qualcosa. Ai fini iva non ricordo, sarà il DPR 633 (sparato).

                      PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: direi gli stessi, cioè soggetto non residente.
                      PRESUPPOSTI OGGETTIVI: diversi, uno è il compimento di servizi resi a soggetti diversi da soggetti passivi iva o attraverso il canale telematico. Ai fini dei redditi il porre in essere un'attività economica stabilmente attraverso mezzi e personale.

                      Risposta un pò sparata.

                      ROL mi potresti correggere sui presupposti che penso siano importanti.

                      P.S.: le regole circa il rappresentante fiscale e le identificazioni dirette sia applicano sia per soggetti extracomunitari che comunitari, vero?

                      grazie

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