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    Volendo trasferire un’azienda, sorge il problema di stabilire se sia più conveniente dal punto di vista fiscale cedere direttamente l’azienda ovvero conferirla in una newco ai sensi dell'articolo 176 e trasferire la partecipazione ricevuta.

    Rimanendo nell’ambito dell’imposizione diretta, nella prima ipotesi l’eventuale plusvalenza realizzata risulta imponibile in misura piena, nella seconda ipotesi, invece, la partecipazione ricevuta può essere ceduta beneficiando del regime di parziale esenzione previsto dall’articolo 87 del Tuir, sempreché ovviamente ne sussistano tutti i requisiti.

    Utilizzando tale ultima soluzione, quindi, il cedente ottiene l’indubbio vantaggio di evitare l’assoggettamento a tassazione piena della plusvalenza connessa al trasferimento d’azienda, sostituendo a essa la tassazione parziale, in regime pex, della plusvalenza connessa alla partecipazione ceduta.

    Tuttavia, se si guarda la questione dal punto di vista del cessionario quest’ultimo avrà maggior interesse ad acquistare l’azienda direttamente piuttosto che la partecipazione rappresentativa della stessa. In tal caso, infatti, i maggiori valori pagati dal cessionario assumono piena rilevanza fiscale in capo allo stesso.
    Al riguardo, con l’introduzione della facoltà per la conferitaria di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio mediante un regime di tassazione sostitutiva è stato mitigato il conflitto di interessi tra cedente e cessionario. Quest’ultimo, infatti, potrà comunque ottenere il riconoscimento fiscale dell’investimento avvalendosi della predetta agevolazione.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Il conferente si priva dell'azienda e, in cambio, riceverà la partecipazione nel soggetto conferitario (se la società è già esistente)

      Il conferitario riceverà le attività e le passività relative all'azienda e, in contropartita, aumenta il proprio capitale.

      Anche qui, il conferente, in contropartita non riceve denaro, ma azioni emesse al conferitario (a seguito dell'aumento di capitale)

      Perchè in questo caso la plusvalenza me la tassa subito (al valore normale) mentre nel 176 mi permette il regime di neutralità fiscale?....In tutte e i due casi non ricevo somme di denaro.....(questa era la domanda)...non ho capito la tua risposta...
      Ma non può essere conferimento d'azienda, perché non si applica l'art. 9...
      Ultima modifica di strelizia; 26-05-2016, 16:02.

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        Frugando ho trovato questo:

        il regime del realizzo si applica nel caso di conferente persona fisica non titolare del reddito d'impresa (salvo deroga) ,
        nonché nel caso di conferente titolare di reddito d'impresa nella fattispecie del CONFERIMENTO DI SINGOLI BENI, in ragione dell'assimilazione all'operazione di cessione

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          Le operazioni di conferimento sono assimilate dal legislatore fiscale alle cessioni a titolo oneroso, così come prevede l’articolo 9, comma 5, del Tuir.
          Ai sensi del comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”.
          In linea di principio, pertanto, i conferimenti in società generano, in capo al soggetto conferente, plusvalenze o minusvalenze patrimoniali calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.

          Ai conferimenti d’azienda effettuati nell’esercizio di imprese commerciali si applica, invece, l’articolo 176 del Tuir.

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            quindi la domanda rimane allora....

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              L'art. 9 comma 4 è applicato, in funzione antielusiva, ai conferimenti di partecipazioni prive dei requisiti per godere del regime di esenzione di cui all'art. 87 (PEX) e attribuzione in cambio di partecipazioni dotate di questi requisiti.

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                Si preferisce infatti fare in modo che l'eventuale plusvalenza venga tassata immediatamente e non posticiparne quindi la tassazione...si toglie alla volontà delle parti la scelta di tassare la plusvalenza

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                  I contributi per il riscatto di laurea sono deducibili o detraibili?

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                    Originariamente inviato da gigante75 Visualizza il messaggio
                    I contributi per il riscatto di laurea sono deducibili o detraibili?
                    Deducibili per se stessi, detraibili per familiari a carico non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano ancora iniziato nessuna attività lavorativa.


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                      Ai fini delle imposte dirette, la tassazione dell'operazione di conferimento dipende dal soggetto conferente come pure dalle caratteristiche dell'oggetto conferito.

                      conferente persona fisica non titolare di reddito d'impresa
                      a) in generale, si applica il regime fiscale del realizzo ex art. 9TUIR
                      b) deroga scambi di partecipazioni con requisiti ai sensi dell'art. 177 TUIR, si applica ilregime del realizzo controllato ex art. 177TUIR

                      conferente titolare di reddito d'impresa
                      a) singoli beni, si applica il regime fiscale del realizzo ex art. 9TUIR
                      b) azienda o ramo di azienda, si applica il regime della neutralità ex art. 176TUIR
                      c) partecipazione di controllo o collegamento, si applica il regime della tassazione avalori contabili ex art. 175TUIR

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