Volendo trasferire un’azienda, sorge il problema di stabilire se sia più conveniente dal punto di vista fiscale cedere direttamente l’azienda ovvero conferirla in una newco ai sensi dell'articolo 176 e trasferire la partecipazione ricevuta.
Rimanendo nell’ambito dell’imposizione diretta, nella prima ipotesi l’eventuale plusvalenza realizzata risulta imponibile in misura piena, nella seconda ipotesi, invece, la partecipazione ricevuta può essere ceduta beneficiando del regime di parziale esenzione previsto dall’articolo 87 del Tuir, sempreché ovviamente ne sussistano tutti i requisiti.
Utilizzando tale ultima soluzione, quindi, il cedente ottiene l’indubbio vantaggio di evitare l’assoggettamento a tassazione piena della plusvalenza connessa al trasferimento d’azienda, sostituendo a essa la tassazione parziale, in regime pex, della plusvalenza connessa alla partecipazione ceduta.
Tuttavia, se si guarda la questione dal punto di vista del cessionario quest’ultimo avrà maggior interesse ad acquistare l’azienda direttamente piuttosto che la partecipazione rappresentativa della stessa. In tal caso, infatti, i maggiori valori pagati dal cessionario assumono piena rilevanza fiscale in capo allo stesso.
Al riguardo, con l’introduzione della facoltà per la conferitaria di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio mediante un regime di tassazione sostitutiva è stato mitigato il conflitto di interessi tra cedente e cessionario. Quest’ultimo, infatti, potrà comunque ottenere il riconoscimento fiscale dell’investimento avvalendosi della predetta agevolazione.
Rimanendo nell’ambito dell’imposizione diretta, nella prima ipotesi l’eventuale plusvalenza realizzata risulta imponibile in misura piena, nella seconda ipotesi, invece, la partecipazione ricevuta può essere ceduta beneficiando del regime di parziale esenzione previsto dall’articolo 87 del Tuir, sempreché ovviamente ne sussistano tutti i requisiti.
Utilizzando tale ultima soluzione, quindi, il cedente ottiene l’indubbio vantaggio di evitare l’assoggettamento a tassazione piena della plusvalenza connessa al trasferimento d’azienda, sostituendo a essa la tassazione parziale, in regime pex, della plusvalenza connessa alla partecipazione ceduta.
Tuttavia, se si guarda la questione dal punto di vista del cessionario quest’ultimo avrà maggior interesse ad acquistare l’azienda direttamente piuttosto che la partecipazione rappresentativa della stessa. In tal caso, infatti, i maggiori valori pagati dal cessionario assumono piena rilevanza fiscale in capo allo stesso.
Al riguardo, con l’introduzione della facoltà per la conferitaria di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio mediante un regime di tassazione sostitutiva è stato mitigato il conflitto di interessi tra cedente e cessionario. Quest’ultimo, infatti, potrà comunque ottenere il riconoscimento fiscale dell’investimento avvalendosi della predetta agevolazione.
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