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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    NB--> nel 175 si adotta il criterio del valore normale (art 9) se anzichè plusvalenza si realizza invece una minusvalenza
    ?????

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      McDonald's accusata di frode fiscale, perquisita sede in Francia | Wall Street Italia

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        L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 904-211/2016, ha chiaritoche le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti prevista in sedeconcordataria non concorrono alla formazione della base imponibile IRAPdelle società di capitali e dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che hannoesercitato l’opzione per il calcolo del valore della produzione netta in base albilancio.La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulle seguenti considerazioni:- si tratta di proventi che devono essere classificati nella voce E.20 del Contoeconomico;- nel caso di specie, non è applicabile neppure il principio di correlazione, inbase al quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci di Conto economicoirrilevanti concorrono alla determinazione della base imponibile se correlatia componenti rilevanti del valore della produzione di periodi d’impostaprecedenti o successivi.La risposta risulta conforme all’interpello Agenzia Entrate 15.1.2014 n. 954-688/2013 e all’interpello della DRE Marche n. 910-78/2015 (quest’ultimo relativoall’analogo caso della riduzione dei debiti per effetto di intervenuti accordidi ristrutturazione ex art. 182-bis del RD 267/42)

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          ?????
          la studiosa....auanda tiè....
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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            la studiosa....auanda tiè....
            Scambi di partecipazioni...

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              Cambiamo argomento...

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Cambiamo argomento...
                li stess...pag 10 (leggi solo pag 10...(documento vecchio)


                conferimenti di aziende e partecipazioni - Direzione regionale Emilia ...

                emiliaromagna.agenziaentrate.it/sites/emiliaromagna/.../conferimenti.pps



                Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna ... che comporta la rilevanza fiscale delle plusvalenze o minusvalenze relative ai beni conferiti (art. ...175. n.b. se c'è minusvalenza si usa invece il valore normale previsto dall'art.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  li stess...pag 10 (leggi solo pag 10...(documento vecchio)


                  conferimenti di aziende e partecipazioni - Direzione regionale Emilia ...

                  emiliaromagna.agenziaentrate.it/sites/emiliaromagna/.../conferimenti.pps


                  Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna ... che comporta la rilevanza fiscale delle plusvalenze o minusvalenze relative ai beni conferiti (art. ...175. n.b. se c'è minusvalenza si usa invece il valore normale previsto dall'art.
                  Ok, la disposizione dell'art. 175 comma 1 è una deroga al criterio di valutazione al valore normale ed è prevista solo per il valore di realizzo derivante dal conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento: in caso di minusvalenza si applica il criterio del valore normale dell'art. 9 TUIR
                  Ultima modifica di strelizia; 27-05-2016, 14:20.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Ok, la disposizione dell'art. 175 comma 1 è una deroga al criterio di valutazione al valore normale ed è prevista solo per il valore di realizzo derivante dal conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento: in caso di minusvalenza si applica il criterio del valore normale dell'art. 9 TUIR

                    Nell’articolo 175 il valore di conferimento dipende sia dal dato contabile iscritto dalla conferente, sia da quello iscritto dalla conferitaria ( nel senso che si assume il maggiore tra i due), mentre nell’articolo 177 risulta rilevante solo il valore dell’aumento di capitale della conferitaria, quindi il dato di iscrizione della partecipazione nell’attivo patrimoniale della conferente non assume rilevanza.

                    Nel caso in cui il conferimento generi una minusvalenza il regime della “blindatura” del valore di realizzo non sussiste nell’articolo 175 poiché tale norma è applicabile solo per gli effetti
                    dell’articolo 86 del Tuir, cioè solo quando si hanno plusvalenze.

                    La conseguenza e’ che l’Ufficio delle Entrate potrebbe contestare il valore di realizzo rifacendosi al concetto di valore normale della partecipazione e non quello derivante dalle scritture contabili.

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                      Diversamente nel caso in cui dal conferimento emerga una minusvalenza la “ blindatura” del valore di realizzo permane applicando l’articolo 177 comma 2 del Tuir, poiché in tal caso lo stesso valore di realizzo è condizionato solo dall’ammontare dell’aumento di capitale della conferitaria.

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