In conclusione, nelle società di persone rileva l’ammontare dei conferimenti e non quello del capitale nominale; infatti, il rapporto tra conferimenti e capitale nominale è in questo tipo sociale opposto a quello che si presenta nelle società di capitali: in queste ultime la somma del valore dei conferimenti deve raggiungere l'ammontare del capitale nominale, così come predeterminato dai soci, deve cioè risultare ad esso (non già uguale, ma) almeno pari; in quelle di persone l'ammontare del capitale (nominale) non soltanto coincide necessariamente con il valore complessivo dei conferimenti, ma si presta ad essere da esso logicamente ricavato: ed è proprio per tale ragione che la legge non richiede, sul piano redazionale e documentale, di specificare, in un'apposita clausola dell'atto costitutivo, l'importo del capitale nominale, risultando in vero a tal fine sufficiente l'indicazione, questa sì espressamente prevista, del valore dei (cioè di tutti i) conferimenti . I soci possono anche non indicare siffatto valore complessivo, nel qual caso esso, e dunque lo stesso capitale, corrisponderà alla somma necessaria a conseguire l'oggetto sociale .
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Le vicende modificative del capitale sociale, inoltre, rilevano anche in questo tipo sociale, perché si tratta di modificazioni del valore del capitale che (invero, in tutti i tipi sociali) si risolvono o in vicenda dei conferimenti - come la riduzione effettiva del capitale che equivale a restituzione dei conferimenti e l’aumento a pagamento del capitale che corrisponde all’obbligo di effettuare conferimenti in misura corrispondente – o in vicenda degli utili – come l’aumento gratuito effettuato a seguito di imputazione di riserve di utili a capitale – o in vicenda dell’attivo - come la riduzione del capitale del perdite che può essere affrontata, in via endogena, imputandovi utili futuri o, in via attuale ed esogena, attraverso versamenti dei soci a fondo perduto.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioUTILIZZO DELLE RISERVE
--> distribuzione ai soci (quali?)
--> aumento nominale del capitale sociale (quali?)
--> copertura perdite d'esercizio (quali?)
--> riserve vincolate (quali?)
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioELENCO RISERVE
II- RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI
III- RISERVE DA RIVALUTAZIONE
IV- RISERVA LEGALE
V- RISERVE STATUTARIE
VI- RISERVA PER AZIONI IN PORTAFOGLIO
VII- ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE (quali?)Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioVII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio----> LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
SS: se portata a conoscenza con mezzi idonei--->Anche i soci che amministrano?
SNC: inefficace nei confronti dei terzi
e le SAS?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioEccolo qua
esattamente quello che ho scritto......per ogni riserva...
definizione e poi.....
-> distribuzione ai soci (quali?)
--> aumento nominale del capitale sociale (quali?)
--> copertura perdite d'esercizio (quali?)
--> riserve vincolate (quali?)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioahahah ok...ma non devi per forza farlo qui.....dicevo di focalizzare l'attenzione su questo...
esattamente quello che ho scritto......per ogni riserva...
definizione e poi.....
-> distribuzione ai soci (quali?)
--> aumento nominale del capitale sociale (quali?)
--> copertura perdite d'esercizio (quali?)
--> riserve vincolate (quali?)
ma tu durm.......:-)
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/ta...trimonio-netto
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioin più l'aspetto fiscale delle medesime....aspetto che ripesco il post
Ai fini fiscali invece rileva questa classificazione
RISERVE DI UTILI
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
sottodomanda.....
presunzione di distribuzione
differenza tra fondi dedotti e fondi tassati
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