Originariamente inviato da roger.conc
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nuovo art. 17-bis comma 10
"ai sensi dell’art. 49 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – la cognizione delle controversie sul recupero di aiuti di Stato incompatibili è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A tal fine, il predetto art. 49 ha inserito le lettere m-quinquies) nel comma 1 dell'art. 119 e z-sexies) nel comma 1 dell'art. 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104."
PS: se manca CF o PEC aumenta il contributo unificato ...credo ;-)
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