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    art. 13 comma 5 d.lgs 471/97
    artt. 13 comma 1 D.lgs 74/2000

    come modificati da D.lgs 158/2015 ----> causa di non punibilità, se bla bla (ante riforma---circostanza attenuante) ma credo sia più l'integrale pagamento che il ravvedimento operoso in sé, infatti ex art. 13 comma 3 ...."il debito tributario in fase di estinzione"
    attendo chiarimenti ;-)

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      scusami, ma perchè bisogna nominarlo se io posso applicare il reverse charge?

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        sono queste cose che bisogna riuscire a raccogliere agli esami.....(non le domande, ma le sottodomande...).

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          cosa s'intende per rappresentare fiscale leggero?

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            iva : Differenza tra reverse charge e autofattura
            Ok, questa un pò più agile .

            REVERSE CHARGE: istituto mediante il quale il legislatore ha voluto far ricadere sul cessionario gli obblighi iva di determinate operazioni (in quanto si ritiene che il cessionario dia maggiori garanzie di versamento).

            Tale meccanismo si sostanzia in alcuni adempimenti carico di entrambe le parti:
            1) CEDENTE: deve emettere fattura senza indicare l'imposta ma indicando la dicitura "fattura soggetta ad inversione contabile ex art. 17 …..";
            2) CESSIONARIO: dovrà integrare tale fattura con la relativa iva e registrarla sia nel registro iva acquisti che vendite. Ciò potrebbe sembrare un'operazione irrilevante, ma così non è se il cessionario effettua anche operazioni esenti.

            Si applica alle operazioni di cui all'art. 17 (es. subappalti, cessioni di fabbricati, imballaggi ecc…..) e alle operazioni tra soggetti passivi comunitari art. 41 331/93.

            AUTOFATTURA: mmmmhhhh…… direi istituto sempre volto a far gravare gli oneri iva sul cessionario ma in presenza di presupposti diversi, quali le operazioni tra soggetti passivi extraEU ed ITA, per le assegnazioni di beni a soci, per la fuoriuscita di beni dall'impresa, in caso di mancato ricevimento di fattura da parte del venditore.

            Altro non direi.

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              NB----------------->
              Le prestazioni rese dal rappresentante fiscale nei confronti del soggetto non residente rientrano tra le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale e, come tali, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, per carenza del presupposto territoriale (trattasi, infatti, di servizi c.d. “generici”).

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                Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                art. 13 comma 5 d.lgs 471/97
                artt. 13 comma 1 D.lgs 74/2000

                come modificati da D.lgs 158/2015 ----> causa di non punibilità, se bla bla (ante riforma---circostanza attenuante) ma credo sia più l'integrale pagamento che il ravvedimento operoso in sé, infatti ex art. 13 comma 3 ...."il debito tributario in fase di estinzione"
                attendo chiarimenti ;-)

                il ravvedimento operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita compensazione di crediti “non spettanti”, mentre rappresenta una circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà) per le compensazioni di crediti “inesistenti”.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  la stabile organizzazione ai fini iva e delle imposte dirette
                  STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI IVA: Organizzazione posta in Italia da un soggetto non residente, la quale sia in grado di riceve e porre in essere prestazioni di servizi autonomamente rispetto alla sede.
                  A questa gli viene attribuita la P.IVA ed opera come un soggetto residente.

                  STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE: è sempre un'Organizzazione posta in essere da un soggetto non residente al fine di esercitare un'attività economica nel territorio dello Stato.
                  PRESUNZIONI: sono considerate sempre S.O. le sedi direzionali, operative, uffici, filiali ecc……..

                  A questo punto si alla stabile organizzazione si applica il reddito come se fosse residente, mi sembra che debba presentare il classico unico SC (reddito di impresa).

                  Altro?

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                    Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                    STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI IVA: Organizzazione posta in Italia da un soggetto non residente, la quale sia in grado di riceve e porre in essere prestazioni di servizi autonomamente rispetto alla sede.
                    A questa gli viene attribuita la P.IVA ed opera come un soggetto residente.

                    STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE: è sempre un'Organizzazione posta in essere da un soggetto non residente al fine di esercitare un'attività economica nel territorio dello Stato.
                    PRESUNZIONI: sono considerate sempre S.O. le sedi direzionali, operative, uffici, filiali ecc……..

                    A questo punto si alla stabile organizzazione si applica il reddito come se fosse residente, mi sembra che debba presentare il classico unico SC (reddito di impresa).

                    Altro?
                    fonti normative?
                    I presupposti soggettivi e oggettivi sono gli stessi?

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                      per l'autofattura mi sono scordato:

                      il cessionario deve emettere AUTOFATTURA e registrarla in entrambi i registri.

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