Originariamente inviato da ROL
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L’inesistenza della notifica non è prevista da alcuna norma ma è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale.
Si verifica questa fattispecie quando non si è proceduto alla notifica dell’atto perché sono state utilizzate procedure diverse ossia in difetto degli elementi caratteristici delineati dalla legge; oppure, quando la notifica sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione (COME SOPRA).
In caso di inesistenza, la notificazione non produce alcun effetto e non può disporsi la sua rinnovazione, né il vizio della notificazione è sanabile applicando la regola del raggiungimento dello scopo (anche se vi sono alcune pronunce giurisprudenziali in senso contrario).
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