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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    La determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef, relativo all’anno d’imposta 2015 è un reddito :

    a) Netto
    b) Lordo
    c) Non dichiarato

    La determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef relativo all’anno d’imposta 2010, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda quello dichiarato di almeno il :

    a) 25%
    b) 20% ai sensi dell'art. 38 comma 6 D. Lgs. 600/1973
    c) 40%
    Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef relativo all’anno d’imposta 2011, le spese per incrementi patrimoniali :
    a) Si presumono sostenute in quote costanti nell’anno in cui sono state effettuate e nei 5 anni precedenti
    b) Si presumono sostenute per intero nel’anno in cui sono state effettuate
    c) Si presumono sostenute nell’anno in cui sono state effettuate e nei 5 anni precedenti
    L’emissione di un accertamento sintetico comporta l’inversione dell’onere della prova a carico :

    a) Dell’ufficio
    b) Del contribuente ai sensi dell'art. 38 commi 4-5 D. Lgs. 600/1973
    c) Di nessuno

    In caso di avviso di accertamento sintetico l’ufficio :

    a) È obbligato ad indicare i fatti su cui si basa la presunzione di reddito non dichiarato ai sensi dell'art. 38 comma 4 D. Lgs. 600/1973
    b) E’ obbligato ad indicare i fatti e le prove su cui si basa la presunzione di reddito non dichiarato
    c) Può invitare il contribuente al contradditorio

    L’accertamento sintetico riguarda :

    a) Qualunque soggetto persona fisica o giuridica che abbia percepito un reddito
    b) Solo le persone fisiche ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 600/1973
    c) Solo le persone fisiche obbligati alle scritture contabili

    Le operazioni di controllo delle dichiarazioni effettuate con accertamento sintetico :

    a) Precludono l’azione accertatrice degli uffici relativo al periodo d’imposta considerato
    b) Non precludono l’ulteriore azione accertatrice degli uffici in riferimento al periodo d’imposta considerato
    c) Precludono l’azione accertatrice degli uffici salvo i casi previsti dalla legge
    Rispondo così
    Ultima modifica di strelizia; 27-04-2016, 11:23.

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      Ho sbagliato copiando: e' giusta la 3b

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        Sto avendo problemi...

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          Originariamente inviato da ReDavid Visualizza il messaggio
          ah,ok
          ...ci provo ...in caso corregetemi
          Con quale, fra i seguenti provvedimenti, si conclude il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte

          a) Avviso di accertamento
          b) Processo verbale di consegna
          c) Processo verbale di constatazione


          L’avviso di accertamento ha la natura :

          a) di atto normativo
          b) di contratto
          c) di atto amministrativo (provvedimento)


          Quali sono gli elementi essenziali della motivazione degli avvisi di accertamento?
          a) Nessuno, essendo l’accertamento una “provocatio opponendum”
          b) La sottoscrizione apposta dal titolare dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ai sensi dell'art. 42 comma 1 D.Lgs. 600/1973
          c) La sottoscrizione apposta dal titolare dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva

          Un avviso di accertamento è giuridicamente inesistente se:

          a) Manca la sottoscrizione del responsabile del procedimento-->direi qst PERO' giurisprudenza ballerina (contra Cass. 18 sett. 2015 n. 18448)
          b) Manca la motivazione ai sensi dell'art. 42 comma 3 ed art 61 comma 2 D.P.R. 600/1973--> nullità relativa e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice e azione soggetta a termine decadenziale (cfr. Cass. sent n. 20251/2015)
          c) Non viene notificato---> può essere sanata con comportamenti di fatto che presuppongono il raggiungimento dello scopo che gli è proprio conoscenza dell'atto notificato--> non è un elemento dell'atto bensì una mera condizione di efficacia (cfr. Cass. sent. n. 16610/2015

          DIREI DIPENDE DA Cass. pro tempore ;-)

          IO PRIMA PENSAVO (ho studiato) QST
          INEFFICACIA-->atto è inidoneo a produrre effetti giuridici


          INVALIDITÀ---> esiste un vizio


          art. 21 septies L. 15/2005 --> nullità del provvedimento (ipotesi tassative)--> non produce effetti, non diventerà mai definito, può essere eccepita in qls momento dalle parti -->azione dichiarativa del giudice

          art. 21 octies--->annullabilità del provvedimento--> oggetto di impugnazione e contestazione


          NB: le norme amministrative vanno coordinate con quelle tributarie, che sono diciamo...speciali--> artt. 42, 43,61 d.p.r 600/73 e ricordiamoci lo Statuto del contribuente (diciamo che il legislatore tributario non è stato molto "tecnico") ed in riferimento alla NULLITA' avremo:
          1) nullità assolute; --->regime proprio degli atti nulli amm.
          2) nullità relative; es: manca motivazione --->se non impugnato comporta il consolidamento dell'atto viziato non rilevabile d'ufficio
          3) nullità miste;

          l'atto INESISTENTE ---> non abbiamo un riferimento normativo ma è una patologia elaborata da dottrina e giurisprudenza è un atto che presenta dei vizi insanabili o che impediscono all'atto di esplicare la sua funzione--->
          non produce effetti (inefficacia assoluta) -->il giudice è tenuto a dichiarare anche d'ufficio l'inesistenza dell'atto...

          Per questioni su firma e delega al funzionario anche Cass. sentenza n. 5360 del 16 marzo 2016

          MA .......Cass. SENT. N. 18448/2015 grazie al concetto di specialità del diritto tributario rispetto al diritto amministrativo e civile ......:-)

          Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 settembre 2015, n. 18448

          ....scusate il ritardo..
          avevo letto che ROL avrebbe postato domande su accertamento ma (non ridete) la mia testa ha memorizzato interpello e mi stavo studiando quello da cell. ...poi ho letto le domande ed ho dovuto aggiustare il tiro... *​ -)
          Ultima modifica di Limavy; 27-04-2016, 11:52.

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            Magistrato

            lo stress è na brutta bestia....

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              Io non sto nemmeno studiando a dire la verita'...cerco di rispondere ai quiz leggendo le norme, il libro e facendo ricerca...non farei in tempo a rispondere altrimenti...avevo solo un po' iniziato a studiare l'accertamento...

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                Sarebbero quiz da fare dopo aver studiato bene ...:-)

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Magistrato

                  lo stress è na brutta bestia....

                  genny a carogna ahahahahahahahahahahahahha

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Rol, possiamo leggerne solo una parte :-)

                    diventa n'abbonata..... e lo leggi tutto...

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                      Non c'è proprio mai certezza, eh....

                      Dott.ssa Floriana Baldino - Dopo le innumerevoli sentenze sia delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che dell'illustrissima Corte Costituzionale e di Cassazione (già approfondite nei diversi articoli sotto elencati), tutte dalla parte del contribuente, è arrivata ora una recentissima sentenza dei giudici di legittimità, la numero 18448 del 18.09.2015, che si schiera invece a favore del fisco.
                      La nullità degli atti tributari, afferma la S.C. nella sentenza in esame, non può essere rilevata dal giudice poiché occorre una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente. In assenza di impugnazione tempestiva anche il provvedimento impositivo affetto da nullità si consolida e la pretesa erariale diventa legittima.









                      Il principio espresso testualmente dagli Ermellini è il seguente: "deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento con il quale si è fatta valere il vizio di nullità - per mancanza di elementi essenziali - degli avvisi di accertamento presupposti, divenuti definitivi per omessa tempestiva impugnazione ".
                      In sostanza, i giudici della Suprema Corte dichiarano che:" Alla sanzione della nullità comminata dall'articolo 42, comma 3, DPR numero 600 del 73 all'avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni delle motivazioni o al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta da contribuente, al pari delle altre norme che prevedono analoghe ipotesi di nullità degli atti tributari nelle diverse discipline d'imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di nullità dell'atto".
                      Questo nuovo orientamento si pone in contrasto con tutto ciò che era stato detto fino ad ora da altre sezioni della Cassazione nonché da numerose commissioni tributarie regionali (tra cui ricordiamo le più recenti ovvero CTR Milano sentenza numero 2698/2015, sent. n. 3700/2015, 3702/2015 e n. 3703/2015).
                      Tutte le sentenze sopra menzionate si erano uniformate al principio espresso dai giudici della Cassazione, e avevano sottolineato invece la circostanza che un atto firmato da un dirigente non legittimo fosse affetto da inesistenza giuridica ovvero nullità assoluta e, come tale, l'eccezione era sollevabile in qualsiasi stato e grado di giudizio.
                      Le sentenze sopra richiamate erano conformi al principio che la nullità può essere rilevata anche dal giudice, d'ufficio, senza necessità che la parte eccepisse alcuna eccezione in merito, in ogni stato e grado del giudizio.
                      L'ultima sentenza della Cassazione invece, ha espresso il principio opposto, ovvero che la nullità per difetto di sottoscrizione deve essere rilevata tempestivamente, entro e non oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto pena, l' impossibilità di sollevare siffatta nullità in un successivo momento.


                      Fonte: Nullità ed inesistenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle di Equitalia firmate da falsi dirigenti
                      (Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche, guide legali, sentenze)

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