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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ReDavid Visualizza il messaggioah,ok
Con quale, fra i seguenti provvedimenti, si conclude il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte
a) Avviso di accertamento
b) Processo verbale di consegna
c) Processo verbale di constatazione
L’avviso di accertamento ha la natura :
a) di atto normativo
b) di contratto
c) di atto amministrativo (provvedimento)
Quali sono gli elementi essenziali della motivazione degli avvisi di accertamento?
a) Nessuno, essendo l’accertamento una “provocatio opponendum”
b) La sottoscrizione apposta dal titolare dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ai sensi dell'art. 42 comma 1 D.Lgs. 600/1973
c) La sottoscrizione apposta dal titolare dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva
Un avviso di accertamento è giuridicamente inesistente se:
a) Manca la sottoscrizione del responsabile del procedimento-->direi qst PERO' giurisprudenza ballerina (contra Cass. 18 sett. 2015 n. 18448)
b) Manca la motivazione ai sensi dell'art. 42 comma 3 ed art 61 comma 2 D.P.R. 600/1973--> nullità relativa e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice e azione soggetta a termine decadenziale (cfr. Cass. sent n. 20251/2015)
c) Non viene notificato---> può essere sanata con comportamenti di fatto che presuppongono il raggiungimento dello scopo che gli è proprio conoscenza dell'atto notificato--> non è un elemento dell'atto bensì una mera condizione di efficacia (cfr. Cass. sent. n. 16610/2015
DIREI DIPENDE DA Cass. pro tempore ;-)
IO PRIMA PENSAVO (ho studiato) QST
INEFFICACIA-->atto è inidoneo a produrre effetti giuridici
INVALIDITÀ---> esiste un vizio
art. 21 septies L. 15/2005 --> nullità del provvedimento (ipotesi tassative)--> non produce effetti, non diventerà mai definito, può essere eccepita in qls momento dalle parti -->azione dichiarativa del giudice
art. 21 octies--->annullabilità del provvedimento--> oggetto di impugnazione e contestazione
NB: le norme amministrative vanno coordinate con quelle tributarie, che sono diciamo...speciali--> artt. 42, 43,61 d.p.r 600/73 e ricordiamoci lo Statuto del contribuente (diciamo che il legislatore tributario non è stato molto "tecnico") ed in riferimento alla NULLITA' avremo:
1) nullità assolute; --->regime proprio degli atti nulli amm.
2) nullità relative; es: manca motivazione --->se non impugnato comporta il consolidamento dell'atto viziato non rilevabile d'ufficio
3) nullità miste;
l'atto INESISTENTE ---> non abbiamo un riferimento normativo ma è una patologia elaborata da dottrina e giurisprudenza è un atto che presenta dei vizi insanabili o che impediscono all'atto di esplicare la sua funzione--->
non produce effetti (inefficacia assoluta) -->il giudice è tenuto a dichiarare anche d'ufficio l'inesistenza dell'atto...
Per questioni su firma e delega al funzionario anche Cass. sentenza n. 5360 del 16 marzo 2016
MA .......Cass. SENT. N. 18448/2015 grazie al concetto di specialità del diritto tributario rispetto al diritto amministrativo e civile ......:-)
Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 settembre 2015, n. 18448
....scusate il ritardo..
avevo letto che ROL avrebbe postato domande su accertamento ma (non ridete) la mia testa ha memorizzato interpello e mi stavo studiando quello da cell. ...poi ho letto le domande ed ho dovuto aggiustare il tiro... * -)Ultima modifica di Limavy; 27-04-2016, 11:52.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
genny a carogna ahahahahahahahahahahahahha
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioRol, possiamo leggerne solo una parte :-)
diventa n'abbonata..... e lo leggi tutto...
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Non c'è proprio mai certezza, eh....
Dott.ssa Floriana Baldino - Dopo le innumerevoli sentenze sia delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che dell'illustrissima Corte Costituzionale e di Cassazione (già approfondite nei diversi articoli sotto elencati), tutte dalla parte del contribuente, è arrivata ora una recentissima sentenza dei giudici di legittimità, la numero 18448 del 18.09.2015, che si schiera invece a favore del fisco.
La nullità degli atti tributari, afferma la S.C. nella sentenza in esame, non può essere rilevata dal giudice poiché occorre una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente. In assenza di impugnazione tempestiva anche il provvedimento impositivo affetto da nullità si consolida e la pretesa erariale diventa legittima.
Il principio espresso testualmente dagli Ermellini è il seguente: "deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento con il quale si è fatta valere il vizio di nullità - per mancanza di elementi essenziali - degli avvisi di accertamento presupposti, divenuti definitivi per omessa tempestiva impugnazione ".
In sostanza, i giudici della Suprema Corte dichiarano che:" Alla sanzione della nullità comminata dall'articolo 42, comma 3, DPR numero 600 del 73 all'avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni delle motivazioni o al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta da contribuente, al pari delle altre norme che prevedono analoghe ipotesi di nullità degli atti tributari nelle diverse discipline d'imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di nullità dell'atto".
Questo nuovo orientamento si pone in contrasto con tutto ciò che era stato detto fino ad ora da altre sezioni della Cassazione nonché da numerose commissioni tributarie regionali (tra cui ricordiamo le più recenti ovvero CTR Milano sentenza numero 2698/2015, sent. n. 3700/2015, 3702/2015 e n. 3703/2015).
Tutte le sentenze sopra menzionate si erano uniformate al principio espresso dai giudici della Cassazione, e avevano sottolineato invece la circostanza che un atto firmato da un dirigente non legittimo fosse affetto da inesistenza giuridica ovvero nullità assoluta e, come tale, l'eccezione era sollevabile in qualsiasi stato e grado di giudizio.
Le sentenze sopra richiamate erano conformi al principio che la nullità può essere rilevata anche dal giudice, d'ufficio, senza necessità che la parte eccepisse alcuna eccezione in merito, in ogni stato e grado del giudizio.
L'ultima sentenza della Cassazione invece, ha espresso il principio opposto, ovvero che la nullità per difetto di sottoscrizione deve essere rilevata tempestivamente, entro e non oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto pena, l' impossibilità di sollevare siffatta nullità in un successivo momento.
Fonte: Nullità ed inesistenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle di Equitalia firmate da falsi dirigenti
(Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche, guide legali, sentenze)
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