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    Letto il leasing fin qui?,,,beccatevi questo....

    NUOVO PRINCIPIO IASB
    14 gennaio 2016 ore 09:43

    IFRS 16, dopo trent'anni cambia la contabilizzazione del leasing


    Lo IASB - International Accounting Standards Board ha pubblicato il nuovo principio contabile
    IFRS 16 Leasing.

    Il nuovo IFRS 16 è valido dal 1 gennaio 2019, ma l'applicazione anticipata è consentita per le aziende che applicano anche l'IFRS 15 - Ricavi da contratti con Clienti.

    Poichè l’adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla “Direttiva Bilanci” recepita in Italia con in D.Lgs. 139/2015 è possibile che l’OIC - Organismo Italiano di Contabilità intervenga per riallineare le regole contabili in materia.


    Dopo più di trent’anni lo IASB - International Accounting Standards Board ha introdotto il nuovo
    principio contabile IFRS 16, dedicato alla corretta contabilizzazione in bilancio delle operazioni di
    leasing.


    Tuttavia, il vecchio principio di rilevazione contabile per il contratto di locazione Accounting Standard (IAS 17 Leasing) rende difficile ottenere un quadro preciso delle attività e delle passività per le locazioni di una società, in particolare per le industrie che operano nel settore delle compagnie aeree, della vendita al dettaglio e dei trasporti.


    Questo perché i contratti d'affitto fino ad oggi sono stati classificati come "leasing finanziari" (chesono riportati in bilancio) o "contratti di leasing operativo" (che sono stati evidenziati solo nelle
    note al bilancio).

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Letto il leasing fin qui?,,,beccatevi questo....

      NUOVO PRINCIPIO IASB
      14 gennaio 2016 ore 09:43

      IFRS 16, dopo trent'anni cambia la contabilizzazione del leasing


      Lo IASB - International Accounting Standards Board ha pubblicato il nuovo principio contabile
      IFRS 16 Leasing.

      Il nuovo IFRS 16 è valido dal 1 gennaio 2019, ma l'applicazione anticipata è consentita per le aziende che applicano anche l'IFRS 15 - Ricavi da contratti con Clienti.

      Poichè l’adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla “Direttiva Bilanci” recepita in Italia con in D.Lgs. 139/2015 è possibile che l’OIC - Organismo Italiano di Contabilità intervenga per riallineare le regole contabili in materia.


      Dopo più di trent’anni lo IASB - International Accounting Standards Board ha introdotto il nuovo
      principio contabile IFRS 16, dedicato alla corretta contabilizzazione in bilancio delle operazioni di
      leasing.


      Tuttavia, il vecchio principio di rilevazione contabile per il contratto di locazione Accounting Standard (IAS 17 Leasing) rende difficile ottenere un quadro preciso delle attività e delle passività per le locazioni di una società, in particolare per le industrie che operano nel settore delle compagnie aeree, della vendita al dettaglio e dei trasporti.


      Questo perché i contratti d'affitto fino ad oggi sono stati classificati come "leasing finanziari" (chesono riportati in bilancio) o "contratti di leasing operativo" (che sono stati evidenziati solo nelle
      note al bilancio).



      IFRS 16: la nuova contabilizzazione del leasingIl 13 gennaio 2016, l’International Accounting Standards Board ha pubblicato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, denominato “Leases”. Il nuovo principio, in vigore dal 1 gennaio 2019, supera la distinzione tra leasing operativo e finanziario. Pertanto, il locatario dovrà rilevare nello Stato Patrimoniale le attività e le passività legate al contratto. Ciò per garantire una maggiore trasparenza informativa e migliorare la comparabilità dei bilanci. Più in particolare, il locatario dovrà rilevare nel passivo il debito pari al valore attuale dei canoni futuri, utilizzando un tasso di interesse contrattuale o il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario. Tale debito verrà poi rimborsato periodicamente e la componente di interessi canoni dovrà essere iscritta a conto economico. Nell’attivo invece andrà rilevato il diritto d’uso per un valore pari a quello della passività. Tale diritto dovrà essere ammortizzato lungo la durata contrattuale o in base alla vita utile del bene, se minore.

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        Rivoluzione per la contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria nel bilancio del locatario.
        Lo Iasb cancella, con l'approvazione dell'Ifrs 16, la consolidata distinzione fra
        leasing operativo e finanziario imponendo, per qualsiasi tipologia d'operazione, un unico modello di rappresentazione caratterizzato dalla rilevazione, fra le attività, del diritto all'uso del bene e, fra le passività, del debito per il leasing.

        I motivi del cambiamento. Perché stravolgere un modello di rappresentazione, ci riferiamo a quello previsto dallo Ias 17 e dall'omologo statunitense Asc 840, consolidato e ben conosciuto a livello globale? La risposta degli standard setter è chiara: per contrastare il pericoloso fenomeno dei debiti fuori bilancio. La vulnerabilità delle regole, specie quelle statunitensi, che governano la distinzione del leasing finanziario da quello operativo ha infatti consentito a molti operatori, come stigmatizzato dalla Securities and Exchange Commission fin dal 2005, un reiterato e significativo ricorso a contratti appartenenti alla seconda categoria citata, anche in conseguenza di qualificazioni strumentalizzate, con il risultato di falsare la corretta percezione, da parte dei fruitori del bilancio d'esercizio, della reale situazione finanziaria aziendale.

        La contabilizzazione del
        leasingo perativo, infatti, si risolve nella ripartizione uniforme nel tempo dei canoni, sostenuti e ancora da sostenere, nel corso dei periodi amministrativi d'efficacia del contratto. Non viene quindi esplicitato l'ammontare del debito che il locatario si è impegnato, nei fatti, a versare al locatore: fenomeno che può divenire significativo, o addirittura centrale, laddove si faccia ampio ricorso alla locazione finanziaria e i cespiti utilizzati siano essenziali per la continuità dell'attività produttiva.



        La misurazione iniziale.

        Il nuovo Ifrs 16 fonda la rappresentazione del
        leasing sul cosiddetto «right of use» approach. In sede di misurazione iniziale, ossia alla data in cui il proprietario mette il bene a disposizione dell'utilizzatore, quest'ultimo dovrà rilevare due poste patrimoniali di segno opposto: il diritto all'uso del bene, fra le attività; il debito per il leasing, fra le passività. Il primo valore ha un costo determinato dalla somma di quattro componenti: il valore iniziale del debito per il leasing; qualsiasi pagamento, al netto di eventuali incentivi ottenuti, effettuato fino al momento della disponibilità del bene; qualsiasi costo diretto sostenuto dal locatario; una stima dei costi di smaltimento del bene e ripristino ambientale o di ricondizionamento prima della sua restituzione. La passività corrisponde invece al valore attuale, sempre al momento della disponibilità del bene, dei pagamenti ancora dovuti al locatore determinato sulla base del tasso d'interesse implicito del leasingoppure, qualora non sia possibile determinarlo facilmente, considerando il tasso di finanziamento marginale del locatario. I pagamenti da considerare sono costituiti da quattro categorie: i versamenti fissi, al netto di eventuali incentivi da ottenere; i pagamenti variabili, ma solo se dipendenti da tassi o indici (come risultanti al momento della disponibilità del bene); la stima delle somme che il locatario sarà chiamato a pagare in conseguenza di clausole che garantiscono un valore residuo; il valore dell'opzione di riscatto, laddove si abbia la ragionevole certezza del suo esercizio; l'addebito di penalità per il recesso, quando ciò appare probabile considerando anche la durata del contratto. La valutazione successiva. Dopo la rilevazione iniziale, il locatario dovrà valutare il diritto all'uso del bene attraverso il criterio del costo, ossia rettificare il valore della misurazione iniziale per considerare: il processo di ammortamento, ai sensi dello Ias 16; eventuali svalutazioni da impairment, ai sensi dello Ias 36; rideterminazione del debito per il leasing derivanti da modifiche negoziali. Il periodo di ammorta-mento corrisponderà, qualora la proprietà sarà trasferita al termine del contratto (perché previsto dagli accordi o per l'alta probabilità del riscatto), all'intervallo fra la data di disponibilità del bene e la fine della sua vita utile; in caso contrario quest'ultimo sarà limitato dal più vicino fra la scadenza del contratto e la fine della vita utile del bene. La valutazione successiva del debito per il leasing dovrà invece considerare: gli incrementi legati alla maturazione degli interessi; le riduzioni dovute ai pagamenti effettuati; gli effetti di eventuali modifiche negoziali. Il diritto all'uso del bene potrebbe essere valutato, infine, ricorrendo ad altri due criteri di valutazione: il fair value, nell'ipotesi in cui analoghi beni in proprietà siano iscritti in tal modo ai sensi dello Ias 40 (non si tratta di una scelta, bensì di un obbligo); il modello della rideterminazione del valore, laddove il cespite in uso appartenga a una categoria di beni in proprietà già valutata, ai sensi dello Ias 16, secondo tale modalità (si tratta, in questo caso, di una facoltà).

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          https://www.kpmg.com/HU/hu/Documents...ses-IFRS16.pdf

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            http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...-bene/2496073/

            La lottizzazione del centrodestra in Lombardia in presa diretta in una telefonata tra Silvio Berlusconi e Mario Mantovani, dirigente di punta di Forza Italia attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e altri reati. I due parlano fra l’altro del rinnovo dei vertici delle Aler, gli enti che si occupano di case popolari. “Le nomine più importanti dell’anno”, sottolinea Mantovani per introdurre l’argomento con il leader del partito. Berlusconi ha premura di sistemare il marito della Bergamini. E al suo fedelissimo dice: “Non facciamo inserire la solita clausola per cui la segretaria deve fare l’amore almeno una volta a settimana”


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              RELAZIONI TRA SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO I CRITERI IAS E LE NORME DEL TUIR in riferimento a

              . qualificazioni
              . quantificazioni
              . valutazioni
              . imputazione temporale
              . classificazioni di bilancio

              -

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                deroghe specifiche al tuir per i soggetti IAS

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                  opere d'arte....

                  http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...poker/2495449/

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    La conclusione raggiunta dai Giudici territoriali non appare per la S.C. conforme ai principi di diritto enunciati in tema di "abuso del diritto”. In particolare, l’ottima situazione economica patrimoniale e finanziaria di una società, non impedisce per ciò stesso alla stessa di attingere al credito al fine di procurarsi liquidità non necessariamente da destinare ad investimenti produttivi ma anche soltanto per riorganizzare la propria esposizione debitoria verso i fornitori e rinegoziare, (come nel caso di specie), le passività verso la banca finanziatrice: la assenza di attuali esigenze di liquidità si risolve dunque in un indizio meramente generico e non espressivo ex se di una "anomala" condotta imprenditoriale. La pattuizione delle condizioni del contratto di sale & lease back, tra cui la previsione di una maxi-rata iniziale, rientra nella libera determinazione negoziale delle parti e nella valutazione della convenienza economica dell’affare in relazione al costo di accesso al finanziamento offerto sul mercato dalle società di leasing: in assenza di prova che la previsione di tale condizione integri un elemento difforme od abnorme rispetto alla attuazione dello schema del contratto di sale & lease back affermatosi nella prassi commerciale, viene meno anche la efficacia indiziaria di tale circostanza.
                    Ne segue, conclusivamente, che espressione di anomalia od irragionevolezza rispetto alle ordinarie logiche d’impresa può essere rinvenuta negli elementi indiziari sopra indicati, bene essendo rimessa all’esercizio della autonomia privata, di cui la libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., è espressione, la ricerca della forma di finanziamento ritenuta più opportuna (accesso al credito bancario nelle diverse forme negoziali previste; investimento in strumenti finanziari; delibera di nuovi conferimenti da parte dei soci; emissione di obbligazioni; stipula di contratti di leasing o di lease back, etc.), assolvendo ad uno specifico e concreto interesse economico della impresa la estinzione di pregressi debiti o passività bancarie mediante l’acquisizione di nuova liquidità a condizioni di finanziamento ritenute convenienti a giudizio della stessa impresa (quanto a tasso di interesse e scadenze previste per la restituzione dei canoni). E tale libertà d’impresa non solo non è - né potrebbe essere - disconosciuta dall’ordinamento tributario, ma trova invece diretto riscontro in quest’ultime, avendo espressamente considerato il Legislatore, accanto alla disciplina ordinaria dell’ammortamento del costo degli immobili strumentali, anche la ipotesi alternativa della deduzione dei costi di finanziamento diretti all’acquisto del bene immobile strumentale ovvero dei canoni di leasing, considerando tendenzialmente equivalente "nel lungo periodo" -avuto riguardo alla natura durevole del bene ed alla sua funzione strumentale- la incidenza sul reddito d’impresa della spesa sostenuta dal proprietario del bene e dall’utilizzatore del bene in leasing.
                    Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.
                    Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. Se l’opzione tra l’acquisto in proprietà un bene strumentale e la locazione finanziaria avente ad oggetto il medesimo bene, rientra nel libero esercizio dell’attività economica, non sindacabile sotto il profilo della opportunità ma soltanto sotto il profilo della "manifesta illogicità" od "antieconomicità" della operazione, e se non emergono elementi di "alterazione" della causa concreta del negozio di sale & lease back, ne segue che difetta del tutto l’elemento obiettivo di un uso "distorto" degli strumenti negoziali o di una "anomalia" nella condotta economica del soggetto-contribuente, sintomatici della pratica abusiva.
                    --------------------------- contra cassazione n 8481/2009

                    Anche il lease-back è censurato se in abuso del diritto
                    La Corte di Cassazione sancisce che il contratto di leasing di beni ammortizzabili tra due società del medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario
                    Vige un principio costituzionale che pone il divieto di utilizzazione delle norme fiscali di favore per fini diversi da quelli per i quali sono state create. Da questa considerazione, già formulata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 30055/2008
                    Ultima modifica di ROL; 25-02-2016, 22:03.

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                      In sintesi, la società a responsabilità limitata ha acquistato, con ingenti capitali, i beni strumentali di alcune società collegate, che sono stati contestualmente ceduti in leasing. L’operazione, secondo l’ufficio finanziario, era marcata da finalità elusive, in quanto offriva alle società utilizzatrici la possibilità di contabilizzare i costi rappresentati dai canoni della locazione finanziaria, ed alla società concedente quella di effettuare l’ammortamento dei beni acquistati, che non solo erano già stati ammortizzati dalle società utilizzatrici, ma erano stati anche valutati secondo il valore di mercato e non di bilancio.La realizzazione di perdite fiscali da parte delle società coinvolte nell’operazione sarebbe stata ottenuta, a parere della società ricorrente, mediante una fattispecie negoziale riconosciuta legittima dal nostro ordinamento. L’Ufficio, di contro, sosteneva che attraverso lo strumento negoziale atipico del “sale-and-lease-back” si fosse realizzata un’ipotesi di contratto contra legem.

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