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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    La conclusione raggiunta dai Giudici territoriali non appare per la S.C. conforme ai principi di diritto enunciati in tema di "abuso del diritto”. In particolare, l’ottima situazione economica patrimoniale e finanziaria di una società, non impedisce per ciò stesso alla stessa di attingere al credito al fine di procurarsi liquidità non necessariamente da destinare ad investimenti produttivi ma anche soltanto per riorganizzare la propria esposizione debitoria verso i fornitori e rinegoziare, (come nel caso di specie), le passività verso la banca finanziatrice: la assenza di attuali esigenze di liquidità si risolve dunque in un indizio meramente generico e non espressivo ex se di una "anomala" condotta imprenditoriale. La pattuizione delle condizioni del contratto di sale & lease back, tra cui la previsione di una maxi-rata iniziale, rientra nella libera determinazione negoziale delle parti e nella valutazione della convenienza economica dell’affare in relazione al costo di accesso al finanziamento offerto sul mercato dalle società di leasing: in assenza di prova che la previsione di tale condizione integri un elemento difforme od abnorme rispetto alla attuazione dello schema del contratto di sale & lease back affermatosi nella prassi commerciale, viene meno anche la efficacia indiziaria di tale circostanza.
    Ne segue, conclusivamente, che espressione di anomalia od irragionevolezza rispetto alle ordinarie logiche d’impresa può essere rinvenuta negli elementi indiziari sopra indicati, bene essendo rimessa all’esercizio della autonomia privata, di cui la libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., è espressione, la ricerca della forma di finanziamento ritenuta più opportuna (accesso al credito bancario nelle diverse forme negoziali previste; investimento in strumenti finanziari; delibera di nuovi conferimenti da parte dei soci; emissione di obbligazioni; stipula di contratti di leasing o di lease back, etc.), assolvendo ad uno specifico e concreto interesse economico della impresa la estinzione di pregressi debiti o passività bancarie mediante l’acquisizione di nuova liquidità a condizioni di finanziamento ritenute convenienti a giudizio della stessa impresa (quanto a tasso di interesse e scadenze previste per la restituzione dei canoni). E tale libertà d’impresa non solo non è - né potrebbe essere - disconosciuta dall’ordinamento tributario, ma trova invece diretto riscontro in quest’ultime, avendo espressamente considerato il Legislatore, accanto alla disciplina ordinaria dell’ammortamento del costo degli immobili strumentali, anche la ipotesi alternativa della deduzione dei costi di finanziamento diretti all’acquisto del bene immobile strumentale ovvero dei canoni di leasing, considerando tendenzialmente equivalente "nel lungo periodo" -avuto riguardo alla natura durevole del bene ed alla sua funzione strumentale- la incidenza sul reddito d’impresa della spesa sostenuta dal proprietario del bene e dall’utilizzatore del bene in leasing.
    Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.
    Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. Se l’opzione tra l’acquisto in proprietà un bene strumentale e la locazione finanziaria avente ad oggetto il medesimo bene, rientra nel libero esercizio dell’attività economica, non sindacabile sotto il profilo della opportunità ma soltanto sotto il profilo della "manifesta illogicità" od "antieconomicità" della operazione, e se non emergono elementi di "alterazione" della causa concreta del negozio di sale & lease back, ne segue che difetta del tutto l’elemento obiettivo di un uso "distorto" degli strumenti negoziali o di una "anomalia" nella condotta economica del soggetto-contribuente, sintomatici della pratica abusiva.

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      http://www.pmi.it/impresa/contabilit...a-fiscale.html

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        http://www.conta-conta.ro/miscellane...les%20654_.pdf

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          In particolare, dal 1 gennaio di quest’anno, la legge di stabilità 2014 ha modificato i periodi di durata minima di

          deduzione dei canoni, rendendo di fatto
          breve il lasso di tempo in cui l’impresa può procedere alla deduzione.

          Questo intervento si affianca a quanto esposto con
          l’articolo 4-bis D.L. 16/2012 che aveva apportato modifiche alla

          disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della

          deducibilità dei canoni.


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            A seguito dell’ultimo intervento, pur essendo lasciato fermo un periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, era stata consentita la deduzione dei canoni se il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore al minimo fiscale.
            Quindi, per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.

            Con la legge di stabilità ora, la durata minima è ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese di dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, al posto del periodo prima previsto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario.

            Anche per i beni immobili ci sono novità: i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni. Cade quindi qualsiasi collegamento con il settore di attività in cui opera l’impresa, che prima assumeva invece rilevanza in quanto il periodo minimo non poteva essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività dell’impresa (in ogni caso, il periodo non poteva essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni).
            Nessuna novità invece per gli autoveicoli parzialmente deducibili, per i quali il periodo di deducibilità dei canoni di leasing deve continuare a rimanere almeno pari al periodo di ammortamento.

            Ma la novità più rilevante riguarda i professionisti: cade infatti la norma che prevedeva l’indeducibilità dei canoni di leasing sui beni immobili, consentendo la deducibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 12 anni. Rimangono invece ferme le altre disposizioni in tema di deducibilità dei canoni di leasing.



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              http://www.gonews.it/2016/02/25/carr...er-14-milioni/

              India,
              Hong Kong,
              Dubai,
              Emirati Arabi Uniti,
              Repubblica delle Seychelles,
              Svizzera
              e Bahamas.

              a Carrara alcuni professionisti preferiscono questi lidi........come mai non leggiamo mai chi sono questi soggetti che organizzano e permettono l'effettuazione di queste operazioni?)
              Ultima modifica di ROL; 25-02-2016, 16:49.

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                non possiamo mica credere che nessuno si accorga di nulla?


                Oltretutto questi signori avranno anche una contabilità di magazzino obbligatoria....

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                  Il professionista che compila la contabilità ed il bilancio sulla base delle mereindicazioni del contribuente senza alcun controllo della documentazione di supporto è penalmente responsabileal pari degli amministratori (la sentenza riguardava una dichiarazione di bancarotta fraudolenta).

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                    http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...roma/2495440/;)

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                      I presunti promotori finiti in carcere sono tre imprenditori, due siciliani e un napoletano,...mi ricorda tanto una barzelletta... un italiano un francese ....

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                      Sto operando...
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