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    con il metodo patrimoniale -->Il bene non viene rilevato nel bilancio dell’utilizzatore sino al momento dell’eventuale riscatto

    con il metodo finanziario --> rilevazione dell’operazionecome se essa rappresentasse, come in effetti sostanzialmente rappresenta, un acquisto diretto delbene

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      metodo patrimoniale

      - rilevazione maxi canone
      - rilevazione dei canoni
      - utilizzo dei conti d’ordine

      metodo finanziario

      - iscrizione del cespite
      - rilevazione del debito
      - rilevazione degli interessi
      - rilevazione dell’ammortamento

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        Tra le molte novità contenute nel decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue dedicata ai bilanci di esercizio per le società di capitali emerge anche quella relativa all’abrogazione dei conti d’ordine; di conseguenza le imprese sono tenute ad adeguarsi già dalla predisposizione dei prossimi bilanci.


        e mò ?

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          Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
          domanda : Ora conta la sostanza dell'operazione. Come principio generale.....e ma non me trovo con il leasing.come mai? :-)

          sostanza dell'operazione = (sostanza economica)

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Tra le molte novità contenute nel decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue dedicata ai bilanci di esercizio per le società di capitali emerge anche quella relativa all’abrogazione dei conti d’ordine; di conseguenza le imprese sono tenute ad adeguarsi già dalla predisposizione dei prossimi bilanci.

            e mò ?
            Il mio ex dominus dovra' studiare...
            Ultima modifica di strelizia; 25-02-2016, 16:01.

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              In tema di abuso del diritto, se non è dubitabile che il costo concernente un immobile strumentale costituisce componente negativo di reddito deducibile con il sistema delle quote di ammortamento, non è dato tuttavia rinvenire nell’ordinamento tributario alcun obbligo giuridico del soggetto che ha acquistato la proprietà del bene immobile strumentale di rimanere necessariamente vincolato a tale regime fiscale, atteso che, come rientra nella libera determinazione del soggetto-imprenditore la facoltà di optare tra l’acquisto della proprietà dell’immobile, versando immediatamente l’intero prezzo della compravendita, od invece la utilizzazione del medesimo bene in leasing con clausola di riscatto finale della proprietà (leasing traslativo), modulando in tal modo il relativo impegno finanziario, o ancora il semplice utilizzo in godimento del bene immobile da rilasciare alla scadenza al concedente-proprietario (leasing finanziario puro), così non può ritenersi impedito all’operatore economico l’impiego di qualsiasi altro strumento negoziale - diretto a conseguire il medesimo risultato dell’utilizzo del bene immobile strumentale - tra cui anche il contratto di sale & lease back.

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                Quindi i principi contabili internazionali in linea generale prevedono il rispetto della sostanza economica dell'operazione

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                  I Giudici territoriali ritenevano provata la fattispecie di "abuso di diritto" contestata dall’Ufficio, non ravvisando ragioni economiche diverse dal mero risparmio d’imposta nella condotta negoziale della società, che aveva stipulato con una S.p.A. un contratto di sale & lease back avente ad oggetto un bene immobile, al solo scopo di realizzare il vantaggio fiscale derivante dal più favorevole regime di deduzione dei canoni di leasing, rispetto a quello previsto per le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene, deducibili per un minore importo e scaglionate in un più lungo periodo. A tale conclusione i Giudici di merito pervenivano in base alla insussistenza della prova di concrete esigenze che giustificassero la necessità per la società di acquisire nuova liquidità, nonchè in base alla corrispondenza intercorsa con la società di leasing dalla quale emergeva che i motivi della operazione erano di natura esclusivamente fiscale.

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                    Contro la sentenza proponevano ricorso per cassazione, per quanto qui di interesse, la società e il socio della stessa, in particolare sostenendo che i contratti di sale & lease back stipulati con la S.p.A. non potevano ritenersi elusivi in quanto conclusi successivamente alla modifica legislativa del regime di deducibilità dei canoni di leasing immobiliare (per cui era previsto l’obbligo minimo di durata contrattuale di otto anni), costituendo tale disciplina una specifica misura antielusiva volta a rendere equivalente, sul piano fiscale, la scelta effettuata dall’operatore tra l’acquisto in proprietà dell’immobile -con deduzione dei costi per quote annuali secondo il piano di ammortamento - e la stipula di un contratto di leasing immobiliare -con deducibilità dei canoni per la durata minima di otto anni -, equivalenza riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria (v. risoluzioni n. 19/E e n. 69/E del 2004; risoluzione n. 27/E/2005) e che veniva ad escludere la astratta configurabilità di un indebito vantaggio fiscale.
                    La Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti.

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                      Nella specie il vantaggio fiscale "indebito" è stato individuato dalla Commissione tributaria nella forma "accelerata" di deducibilità del costo del bene materiale strumentale all’esercizio della impresa (rispetto alla ordinaria previsione di ammortamento del costo dei fabbricati industriali) della quale la società contribuente si è avvalsa utilizzando il regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 67, comma 8 (vecchio) TUIR applicabileratione temporis. La indicata norma tributaria, infatti, in relazione ai contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto beni immobili, consentiva alla impresa utilizzatrice la intera deducibilità dei canoni alla sola condizione che il contratto non avesse durata inferiore ad otto anni e pertanto, adottando lo schema negoziale del contratto di sale & lease back, in assenza di valide ragioni apprezzabili sotto il profilo dei criteri di gestione della impresa (i Giudici di merito hanno fondato la decisione sulle seguenti rationes decidendi:
                      1 - non emergevano esigenze di acquisizione di liquidità da parte della società;
                      2 - il pagamento di una maxi-rata iniziale consentiva la pronta deducibilità dal reddito di un importo elevato;
                      3 - dai documenti della società di leasing acquisiti dai verbalizzanti, risultava che la operazione era stata eseguita eminentemente per fruire di un regime fiscale più favorevole), la società contribuente avrebbe inteso esclusivamente aggirare le nonne tributarie che, in relazione ai costi di costruzione od acquisto di beni immobili strumentali, prevedevano una diluizione temporale maggiore della deducibilità delle quote di ammortamento

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                      Sto operando...
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