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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Indicazione del responsabile del procedimento solo per le cartelle
    Cassazione n.4555 del 6/3/15


    L’indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta dallo statuto del contribuente a pena di nullità per quanto attiene agli atti tributari in genere; tale sanzione è stata, infatti, introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n.248/07 e rimane applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

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      Mancata sottoscrizione della cartella di pagamento e mancata indicazione del responsabile del procedimento sono 2 vizi distinti Cassazione n. 18927 del 24/09/15


      L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo sono due distinti vizi di legittimità della cartella di pagamento, attinenti a requisiti formali dell'atto, che bene possono coesistere ovvero possono inficiare autonomamente l'atto, e che, ove dedotti dal contribuente con il ricorso introduttivo, sono suscettibili di distinti accertamenti e pronunce da parte del Giudice del merito, che vengono a costituire autonomi capi di sentenza.
      La circostanza secondo cui unica sarebbe la "ratio" ispiratrice delle norme che prescrivono tali requisiti, in quanto predisposte a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente, oltre a non cogliere la diversa esigenza cui attendono i due requisiti:
      1) la sottoscrizione assolve alla esigenza di verificare la riferibilità dell'atto alla Amministrazione da cui promana;
      2) la indicazione del responsabile del procedimento, mira a individuare le responsabilità in relazione alle modalità ed ai tempi di definizione del procedimento assicurando, in osservanza al principio di trasparenza della attività amministrativa, una utile interlocuzione della Amministrazione procedente con il contribuente,
      non è sufficiente a conferire univocità alla impugnazione (nel caso di specie della sentenza di primo grado) - che accerta la invalidità della cartella in quanto affetta da entrambi i vizi in questione, laddove (come nel caso di specie) l'intero apparato critico svolto nel motivo di gravame è stato rivolto a contestare esclusivamente il vizio di omessa sottoscrizione della cartella.

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        Cassazione n. 18917 del 24/09/15


        il termine di 30 giorni di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione presso la sede del contribuente di cui all’art. 12, co. 2 della legge n. 212/2000, è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce l'invalidità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né l'invalidità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione. Restano ovviamente salve le conseguenze disciplinari e risarcitorie per il superamento del termine;

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          Accertamento basato su movimentazione del c/c bancario: la prova contraria deve essere analitica Cassazione n. 18126 del 15/9/15


          Dati ed elementi che risultano dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo, ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare conti non fornisce adeguata giustificazione. In tali casi si ha un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica.
          L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 ha, infatti, portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano. Il riferimento della disposizione ai ricavi e alle scritture contabili, non limita l’applicabilità dell’art.32 ai soli soggetti che esercitino attività di impresa o di lavoro autonomo, in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente della possibilità per l’ufficio di desumere reddito dai prelevamenti, giacché non può presumersi in via generale e per qualsiasi contribuente la produzione di un reddito da una spesa, a differenza che per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali, invece, le spese non giustificate possono ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Il discrimine tra l'accertamento con metodo ed, analitico-induttivo o misto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e quello con metodo c.d. induttivo puro o extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) in materia di imposte dirette, va rinvenuto, rispettivamente, nella "parziale" o "assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

            Nell'accertamento c.d. analitico-induttivo, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, le cui lacune possono essere colmate dall'Ufficio accertatore, utilizzando anche presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ex art. 2729 c.c., per dimostrare l'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, ovvero l'inesistenza di componenti negativi dichiarati.

            Nell'ipotesi di un accertamento induttivo puro, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" inficiano più radicalmente l'attendibilità degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 codice civile (Cass.n.°17952/2013).

            In sostanza, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 scatta sol quando, dal raffronto tra la contabilità regolare e quella rinvenuta dai verificatori "in nero", emerga uno scostamento, qualitativo e quantitativo rilevante, tale da rendere la contabilità dell'impresa, nel suo complesso, del tutto inattendibile.(Cass. sentenza n.° 16251 del 31 luglio 2015)


            Con l'accertamento extracontabile l'Amministrazione finanziaria si avvale di un regime probatorio che la esonera dalla dimostrazione analitica dell'infedeltà delle risultanze delle scritture contabili alla luce della particolare natura e gravità dei presupposti che ne legittimano l'adozione. Spetta al contribuente, pertanto, l'onere di provare la legittimità del proprio operato sulla base di elementi, dati e fatti tali da far ritenere non corretta il risultato della ricostruzione extra-contabile nonché la legittimità della procedura extracontabile adoperata dall'ufficio.
            Anche il materiale extracontabile reperito presso terzi può costituire idonea prova presuntiva contro il contribuente accertato e, quindi, può essere sufficiente a legittimare la pretesa impositiva. A tal fine occorre, però, che il materiale probatorio sia tale da far emergere una presunzione qualificata, e l'onere di ciò grava direttamente sull'Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, n. 11694/1997, n. 9100/2001, n. 6311/2008).

            L'attività di accertamento extracontabile (induttivo puro) pur dovendo svolgersi nel rispetto dei diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio. Ciò significa che non vi è l'obbligo da parte dell'Amministrazione finanziaria di invitare il contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti.
            Ciò in quanto l'accertamento tributario, per la sua natura e per la funzione che lo connota, non costituisce una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche, da adottarsi col rispetto del contraddittorio, né esprime un apprezzamento critico in ordine a dati noti a entrambe le parti, ma si esaurisce in un provvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione finanziaria fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente l'opportunità di esperire impugnazione giudiziale, instaurando così un procedimento nell'ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall'allegazione della propria pretesa, alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto (cfr. Cassazione, n. 6232/2003 e n. 3128/2001).

            L'Amministrazione finanziaria, sia pure con maggiore libertà in ordine ai mezzi probatori e con la riconosciuta possibilità di utilizzare i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, deve procedere alla ricostruzione del presupposto con la massima accuratezza consentita dagli elementi a disposizione.L'operato dell'Amministrazione deve, pertanto, tendere alla ricostruzione motivata del reddito complessivo del contribuente nella massima analiticità possibile consentita dalle circostanze (cfr circolare n. 7/1496 del 1977). Ciò significa che in sede di accertamento extra-contabile l'Amministrazione finanziaria è tenuta a prendere in considerazione l'eventuale - anche minimo - valore probatorio delle scritture contabili al fine di riconoscere, in favore del contribuente, l'esistenza di componenti negativi o spese.

            Ultima modifica di ROL; 21-02-2016, 20:00.

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              Lo so che non sono fatti miei...ma mi chiedevo le domande orali sono standardizzate a livello nazionale oppure ogni Regione se le crea da sé...ci sono delle linee guida...
              E poi si ripeteranno quelle del concorso precedente??? 😁
              Ma soprattutto..i forumini le posteranno sul forum giornalmente come il precedente concorso...o ci sarà la chiusura a riccio??

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Cassazione n. 18917 del 24/09/15


                il termine di 30 giorni di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione presso la sede del contribuente di cui all’art. 12, co. 2 della legge n. 212/2000, è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce l'invalidità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né l'invalidità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione. Restano ovviamente salve le conseguenze disciplinari e risarcitorie per il superamento del termine;


                PROFESSIONISTI: VERIFICA FISCALE ENTRO TRE MESI

                La verifica dell’Amministrazione finanziaria (sia essa rappresentata dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, o dai reparti della Guardia di Finanza), di norma, inizia con l’accesso presso la sede del contribuente, si svolge presso la stessa sede e comprende una serie di attività svolte in virtù delle facoltà concesse dagli artt. 51 e 52 D.P.R. 633/1972, nonché dagli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973.

                Ma le disposizioni concernenti i poteri ispettivi previsti dalle singole leggi d’imposta vanno coordinate con quelle dettate in materia di verifiche dall’art. 12 della Legge n. 212/2000, nota come “Statuto dei diritti del contribuente”.
                Due sono le disposizioni dell’art. 12 dello statuto che interessano in modo particolare le verifiche nei confronti dei professionisti:
                - ai sensi del comma 1, gli accessi e le verifiche presso gli studi professionali devono essere eseguite sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo;
                - ai sensi del comma 5, la permanenza verificatori presso lo studio professionale per motivi ispettivi non può superare i quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre.

                Le effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.
                Come già evidenziato nella circolare n. 250400 del 17/08/2000 (esplicativa delle disposizioni di cui alla Legge 212/2000) del Comando Generale della Guardia di Finanza, e successivamente confermato dalla Circolare 1/2008 del medesimo Comando, la norma mira a contemperare l’interesse del contribuente a non subire limitazioni del proprio diritto al normale esercizio dell’iniziativa economica, con l’interesse dell’Amministrazione finanziaria di ricercare in modo efficace le prove di eventuali violazioni alla normativa fiscale che andrebbero altrimenti disperse, ovvero di procedere a rilevamenti fisici sul posto diversamente non eseguibili.
                Conseguentemente, le “effettive esigenze” ricorreranno in concreto in tutti i casi in cui l’intervento ispettivo presso lo studio professionale:
                - implichi la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile;
                - imponga l’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi solo presso lo stesso studio quali, principalmente, il riscontro dell’esistenza e dell’esatta qualità dei beni strumentali ammortizzabili, l’identificazione sul posto dei lavoratori dipendenti, la rilevazione dei tariffari, la rilevazione dei dati strutturali posti a base degli studi di settore.
                Le citate circolari interne precisano che in tutti i casi in cui tali requisiti difettino, le finalità ispettive dovranno essere perseguite facendo ricorso agli altri poteri istruttori conferiti dalle leggi d’imposta (artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972) che non comportano l’effettuazione di accessi (convocazioni in ufficio, invio di questionari, etc.); le medesime circolari dispongono, infine, che i verbalizzanti evidenzino nel p.v. di verifica del primo giorno (ovvero nel p.v. di accesso) l’adempimento o gli adempimenti ispettivi ovvero, più in generale, le esigenze conoscitive o di approfondimento che rendono necessaria l’effettuazione dell’accesso presso la sede del contribuente.

                La prassi ministeriale
                . Dello stesso tenore appare la direttiva per la semplificazione dei rapporti tra
                Amministrazione finanziaria e contribuenti, emanata dal Ministro delle Finanze in data 25.11.1996 la quale, pur qualificando l’accesso come fase iniziale necessaria di ogni verifica fiscale, prevede che, ove la natura dell’intervento non richieda la presenza dei funzionari presso il contribuente, venga valutata l’opportunità di convocare gli stessi, procedendo in virtù degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.

                La permanenza presso lo studio professionale.
                Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della Legge 212/2000, come modificato dall’art. 7, c. 2 lett. c) D.L. 70/2011 conv. dalla L. 106/2011 - Decreto Sviluppo - con efficacia dal 13/07/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione), la permanenza del personale ispettivo impegnato in verifiche fiscali presso lo studio professionale non può superare i 15 giorni nell’arco di non più di un trimestre.
                Ragioni di particolare complessità dell’ispezione possono portare all’estensione del periodo di permanenza di ulteriori 15 giorni, ma sempre nell’arco dello stesso trimestre; tuttavia, la particolare complessità dell’indagine fiscale richiede una specifica motivazione da parte del Capo ufficio o Comandante del Reparto, che dovrà rilasciare una lettera d’incarico in tal senso, da notificare al contribuente il giorno stesso in cui la proroga ha inizio.
                La norma è chiara: pertanto, per fare un esempio concreto, se la verifica è stata intrapresa presso lo studio professionale in data 16 luglio 2015 e si svolge presso tale sede, la stessa:
                - non potrà prevedere una permanenza del personale ispettivo presso lo studio superiore a 15 giorni lavorativi(ovvero a 30 giorni lavorativi qualora sia stata disposta la proroga dal capo ufficio);
                - in ogni caso (quindi a prescindere dai giorni di permanenza effettivamente utilizzati), dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2015.

                Il ritorno presso lo studio professionale
                . Per espressa previsione normativa, i verbalizzanti possono ritornare presso lo studio professionale, decorsi i predetti periodi massimi di permanenza (15 o 30 a seconda della complessità), per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal professionista dopo laconclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del Capo Ufficio o Comandante di Reparto, per specifiche ragioni (si pensi, ad esempio, al caso in cui, ultimata una verifica, sia necessario per l’ufficio procedere a un successivo intervento parziale e mirato, per contestare l’esito delle indagini finanziarie attivate durante la verifica stessa).

                Il significato del termine “permanenza”
                . L’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 12 in argomento, inserito dal Decreto Sviluppo 2011, precisa le modalità di conteggio dei giorni della verifica, ai fini del rispetto dei limiti temporali di legge: lo stesso stabilisce che, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. A tale disposizione viene comunemente attribuita natura di interpretazione autentica.
                Com’è noto, prima della modifica normativa, l’interpretazione della Giurisprudenza non era certamente univoca: a fianco della tesi ora chiarita sotto il profilo normativo coesisteva quella opposta per cui la permanenza doveva essere calcolata secondo i giorni di calendario.

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                    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                    Lo so che non sono fatti miei...ma mi chiedevo le domande orali sono standardizzate a livello nazionale oppure (1) ogni Regione se le crea da sé...ci sono delle linee guida...
                    (2)E poi si ripeteranno quelle del concorso precedente??? 
                    Ma soprattutto..i forumini le posteranno sul forum giornalmente come il precedente concorso...o ci sarà la (3)chiusura a riccio??


                    informazioni sullo storico....
                    1) si
                    2) dipende dai docenti commissari...(ma gli argomenti quelli sono....)
                    3) si

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                      Le spese di rappresentanza sono quelle affrontate per accrescere, come obiettivo immediato, l’immagine ed il prestigio della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dare luogo all’aspettativa di un incremento delle vendite

                      Le spese di pubblicità o di propaganda sono quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione dei prodotti o comunque dell’attività svolta, al fine diretto dell’incremento delle vendite.



                      Cosa sono le spese per sponsorizzazione?

                      NB: fiscalmente, le spese di rappresentanza non sono più considerate possibili costi ad utilizzo pluriennale. Dal 1 gennaio 2016 sono deducibili nel periodo di sostenimento se inerenti considerando determinati limiti, diverificati in relazione all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica


                      NB Decreto 139/2015 (civilisticamente) spese di ricerca e pubblicità, a partire dal 1 gennaio 2016, non potranno più essere capitalizzate. Invece, per i costi di sviluppo occorrerà stimarne la vita utile ed ammortizzarli di conseguenza. Se ciò non sarà possibile, l’ammortamento dovrà essere completato in 5 anni.

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