Originariamente inviato da strelizia
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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FINANZIAMENTO SOCI E VERSAMENTI SOCI
NB:
I finanziamenti soci non influenzano il costo delle partecipazioni
(45 comma 2..; collocazione in bilancio; discorso postergazione srl e spa; rinuncia dei soci(novità)
La restituzione dei versamenti soci non è. invece, fiscalmente irrilevante. in quanto riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Inoltre, le somme restituite che eccedono il costo fiscalmente riconosciuto costituiscono sopravvenienze attive per le imprese o capital gain per le persone fisiche.
(art 46..” si presumo dati a mutuo, a meno che dai bilanci allegati..(dunque rileva la collocazione in bilancio)
i versamenti soci a fondo perduto e versamenti in conto capitale possono essere distribuiti ai soci liberamente mentre i versamenti in conto aumento di capitale e i versamenti in conto futuro aumento di capitale se non si verifica l’aumento di capitale.)
NB. La restituzione ai soci dei versamenti effettuati in conto capitale non configura distribuzione di dividendi
Scaletta….(.47 comma 1)
A prescindere dalla decisione assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti
1) L’utile dell’esercizio
2) Le riserve di utili liberamente distribuibili (quali sono?)
3) Le altre riserve accantonate in sospensione d’imposta (cosa sono?)
4) Le riserve di capitale (quali sono?)
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x strelizia...
A chi spetta la scelta del conferimento a patrimonio ai soci o alla società? Mi pare che nelle spa spetti alla società infatti art 2464 comma 3 dice “ se nell’atto costitutivo( i soci tutti, quindi la società) non hanno stabilito diversamente , il conferimento deve farsi in denaro).
(nelle società di persone direi sicuramente spetti al socio..)
Per l’ibrido srl a chi spetta? (credo abbia già risposto tu…)
Ma che il credito si possa compensare non c’è dubbio…..il pregiudizio (al netto dei falsi) del 3, non c’è. (La società se elimina un suo debito da un lato (il credito del socio- compenso amministratore) aumenta il patrimonio netto dall’altro.
Non esiste nessuna norma che limiti una tale compensazione, l’importante che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
(nella pratica le ho viste fare……per i riscontri precisi normativi farò ricerca..) (e s’incazza )
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiox strelizia...
A chi spetta la scelta del conferimento a patrimonio ai soci o alla società? Mi pare che nelle spa spetti alla società infatti art 2464 comma 3 dice “ se nell’atto costitutivo( i soci tutti, quindi la società) non hanno stabilito diversamente , il conferimento deve farsi in denaro).
(nelle società di persone direi sicuramente spetti al socio..)
Per l’ibrido srl a chi spetta? (credo abbia già risposto tu…)
Ma che il credito si possa compensare non c’è dubbio…..il pregiudizio (al netto dei falsi) del 3, non c’è. (La società se elimina un suo debito da un lato (il credito del socio- compenso amministratore) aumenta il patrimonio netto dall’altro.
Non esiste nessuna norma che limiti una tale compensazione, l’importante che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
(nella pratica le ho viste fare……per i riscontri precisi normativi farò ricerca..) (e s’incazza )
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioAllora ho risposto esattamente in tutti i casi...tieni conto che io ho dato due signori esami di diritto commerciale e diritto tributario, mi sto aggiornando perché risalgono a quasi 10 anni fa (diritto commerciale i 10 anni li ha forse superati) e di casi pratici ne ho visti pochini...soprattutto di recente...quando penso di saper rispondere rispondo perché mi sembra di rendere piu' utile il tuo lavoro, ma per cio' che ho scritto sopra ho bisogno di sapere se la mia risposta è corretta, altrimenti il tuo lavoro e il mio mi servono molto meno perché mi rimangono degli interrogativi...e ora non ho troppo tempo da dedicare alla ricerca...
a) non sono l'oracolo
b) il fine è proprio quello, lasciare degli interrogativi e suggerire una traccia...
(alcune di queste, tra l'altro, potrebbero verificarsi come sottodomande all'esame orale....(le domande a fregare..)....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioserve invece...
a) non sono l'oracolo
b) il fine è proprio quello, lasciare degli interrogativi e suggerire una traccia...
(alcune di queste, tra l'altro, potrebbero verificarsi come sottodomande all'esame orale....(le domande a fregare..)....
b) credo che avere qualche interrogativo vada bene, però se poi non si è certi di nulla è un problema...
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ecco come ...
http://www.lettera43.it/politica/san...3675234685.htm
dietro la costruzione di un ospedale per i bambini si sarebbero celati in realtà altri interessi e spartizione di utili illeciti.
«L’intenzione», si legge nell’ordinanza, «è quella di sfruttare il proprio ruolo politico e istituzionale per favorire, in cambio di compensi occultati attraverso false consulenze pagate a prestanome – l’inserimento delle imprese italiane nei rapporti commerciali con lo Stato brasiliano».
(non costituisce abuso la riorganizzazione societaria....ma sai i calci al c.ulo )...libertà di stabilimento....
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Il discrimine tra l'accertamento con metodo ed, analitico-induttivo o misto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e quello con metodo c.d. induttivo puro o extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) in materia di imposte dirette, va rinvenuto, rispettivamente, nella "parziale" o "assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.
Nell'accertamento c.d. analitico-induttivo, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, le cui lacune possono essere colmate dall'Ufficio accertatore, utilizzando anche presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ex art. 2729 c.c., per dimostrare l'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, ovvero l'inesistenza di componenti negativi dichiarati.
Nell'ipotesi di un accertamento induttivo puro, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" inficiano più radicalmente l'attendibilità degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 codice civile (Cass.n.°17952/2013).
In sostanza, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 scatta sol quando, dal raffronto tra la contabilità regolare e quella rinvenuta dai verificatori "in nero", emerga uno scostamento, qualitativo e quantitativo rilevante, tale da rendere la contabilità dell'impresa, nel suo complesso, del tutto inattendibile.(Cass. sentenza n.° 16251 del 31 luglio 2015)Ultima modifica di ROL; 21-02-2016, 14:59.
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Riscossione- liquidazione della dichiarazione ex art. 36/bis del d.p.r.600/1973- contraddittorio endoprocedimentale
La legge 212/2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente ) non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere all’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36/bis del d.p.r. 600/1973, ma soltanto allorquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione oggetto dell’iscrizione a ruolo.
Invero l’art. 36/bis presuppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati nella dichiarazione dei redditi, senza margini di tipo interpretativo: qualora ciò non fosse, e quindi sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, allora soltanto in questo caso - di solito non molto frequente - in forza di quanto espressamente statuito dall’art. 6 comma 5 della legge 212/2000 necessita l’instaurarsi del contraddittorio.
( Cass. sentenza n.° 1306 del 4 dicembre 2014 dep. 26 gennaio 2015)
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