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Il conferimento delle aziende e rami d’aziende sono regolati dall’articolo 176 tuir (regime di neutralità)
Il conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento sono regolati dagli art 175 e 177 (realizzo controllato-->
Se il valore della partecipazione iscritto dal conferitario risulti superiore all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata, generando un incremento di patrimonio netto, l’operazione in esame comporterebbe l’emersione di una plusvalenza in capo al conferente; viceversa, si realizzerebbe contabilmente una minusvalenza nell’ipotesi in cui, per effetto del conferimento, il conferitario aumenti il proprio patrimonio netto ma per un ammontare inferiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita.
L’operazione contabilmente non è destinata a generare alcuna plusvalenza o minusvalenza solo qualora l’incremento di patrimonio netto effettuato dal conferitario risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite presso il conferente.
Il conferitario rimane quindi in una certa misura «arbitro» del realizzo controllato: gli scambi di partecipazioni possono allora avvenire in neutralità, vale a dire, senza l’emersione di alcuna differenza imponibile in capo al conferente e senza implicare il riconoscimento in capo al conferitario di valori fiscali più elevati rispetto a quelli esistenti presso il conferente
NOTA BENE
Tale neutralità non assume tuttavia alcuna valenza agevolativa ma, garantendo una perfetta simmetria tra la posizione fiscale del conferente e quella del conferitario, denota piuttosto carattere tipicamente strutturale.-à Si tratta, dunque, di operazioni più «simmetriche» che «neutrali», come confermano, da un lato, o la simmetria tra
- l’assoggettamento ad imposizione di una plusvalenza da conferimento e il riconoscimento in capo al conferita rio di maggiori valori delle partecipazioni ricevute, suscettibili di generare maggiori deduzioni future,oppure……appunto la neutralità.
- (la simmetria tra la mancata tassazione della suddetta plusvalenza in capo al conferente e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti presso il conferitario.)
NOTA BENE
Che si tratti di un fenomeno strutturale appare evidente ove si consideri appunto che il sistema del «realizzo controllato» rende possibile l’identità tra «valori fiscali» e «valori civili», mentre nel conferimento neutrale di aziende questa divaricazione «civile-fiscale» tendenzialmente si verifica.(prospetto di riconciliazione)
Qui invece il valore civilisticamente iscritto dal conferitario diventa il parametro di determinazione della componente reddituale realizzata dal conferente.
Il conferimento di altri beni è regolato dall’art 9 comma 5----realizzo al valore normaleUltima modifica di ROL; 15-02-2016, 15:37.
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Off topic J
NB: Le operazioni straordinarie generalmente interrompono il regime di consolidato fiscale, salvo dimostrazione di sussistenza dei requisiti di cui all’art 117 e seguenti mediante quale tipo di interpello? (quello nuovo intendo...)
(nb: in caso di mancanza di interpello o in caso di risposta negativa, se la controllante intende avvalersi comunque della tassazione di gruppo occorre segnalare tale circostanza in dichiarazione dei redditi
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