La verifica fiscale deve concludersi con la redazione di un processo verbale, nel qualevanno riportati i fatti, le violazioni contestate e le considerazioni del soggetto sottopostoa verifica
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioNon ricordo di avere mai letto nulla a riguardo...per questo non credo che nel Tesauro se ne parli...ma son curiosa di riprendere in mano un Tesauro per vedere se ricordo bene...
il tesauro parla di pvc (a lui non interessa la parte operativa...)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP sono “esecutivi” in quanto contengono l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati entro i termini previsti.
Il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto importanti modifiche in merito alle Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; le novità riguardano anche la concentrazione della riscossione nell’accertamento.
Lo stesso Decreto ha previsto che l’avviso di accertamento diventa esecutivo trascorsi 60 gg dal termine previsto per la presentazione del ricorso, quindi non si considera più invece il termine di notifica dell’avviso di accertamento.
All’art. 5 lo stesso decreto intervenendo sull’art.29, comma 1 del D.L.78/2010 prevedeva che: gli avvisi di accertamento
divengono esecutivi (decorso il termine utile per la proposizione del ricorso) e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli Agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera; proprio in merito all’ultimo punto il D.Lgs 159/2015 ha stabilito
invece che la predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione"; quindi in questi casi viene esclusa la sospensione della procedura di esecuzione forzata.
Inoltre il Legislatore ha eliminato la lettera e, comma 1, art. 29 del D.L. 78 del 2010 nella parte in cui stabiliva che l’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2015 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo; da qui, quindi, l’espropriazione forzata è legata ai termini di prescrizione ordinaria quinquennale per le sanzioni, e decennali per i tributi erariali.
Infine è da segnalare che lo stesso decreto ha previsto la possibilità di recapitare al debitore la cosiddetta comunicazione dell’affidamento della riscossione ad Equitalia, oltre che con raccomandata anche con posta semplice, posta ordinaria e certificata.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAlla luce del parere del garante è stato emanato un nuovo decreto redditometro.........ove sostanzialmente vengono elencati (elenco non tassativo) SPESE CERTE .e..SPESE PER ELEMENTI CERTI .....si cerca in sostanza di sganciarsi il più possibile da elementi induttivi...ma rifersi a dati presenti in ANAGRAFE TRIBUTARIA.......
In tale ottica sono molto importanti I FINANZIAMENTI SOCI e gli AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE.
niente da fare.....
e gli incrementi patrimoniali?
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PROFESSIONISTI: VERIFICA FISCALE
La verifica dell’Amministrazione finanziaria (sia essa rappresentata dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, o dai reparti della Guardia di Finanza), di norma, inizia con l’accesso presso la sede del contribuente, si svolge presso la stessa sede e comprende una serie di attività svolte in virtù delle facoltà concesse dagli artt. 51 e 52 D.P.R. 633/1972, nonché dagli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973.
Ma le disposizioni concernenti i poteri ispettivi previsti dalle singole leggi d’imposta vanno coordinate con quelle dettate in materia di verifiche dall’art. 12 della Legge n. 212/2000, nota come “Statuto dei diritti del contribuente”.
Due sono le disposizioni dell’art. 12 dello statuto che interessano in modo particolare le verifiche nei confronti dei professionisti:
- ai sensi del comma 1, gli accessi e le verifiche presso gli studi professionali devono essere eseguite sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo;
- ai sensi del comma 5, la permanenza verificatori presso lo studio professionale per motivi ispettivi non può superare i quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre.
Le effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Come già evidenziato nella circolare n. 250400 del 17/08/2000 (esplicativa delle disposizioni di cui alla Legge 212/2000) del Comando Generale della Guardia di Finanza, e successivamente confermato dalla Circolare 1/2008 del medesimo Comando, la norma mira a contemperare l’interesse del contribuente a non subire limitazioni del proprio diritto al normale esercizio dell’iniziativa economica, con l’interesse dell’Amministrazione finanziaria di ricercare in modo efficace le prove di eventuali violazioni alla normativa fiscale che andrebbero altrimenti disperse, ovvero di procedere a rilevamenti fisici sul posto diversamente non eseguibili.
Conseguentemente, le “effettive esigenze” ricorreranno in concreto in tutti i casi in cui l’intervento ispettivo presso lo studio professionale:
- implichi la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile;
- imponga l’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi solo presso lo stesso studio quali, principalmente, il riscontro dell’esistenza e dell’esatta qualità dei beni strumentali ammortizzabili, l’identificazione sul posto dei lavoratori dipendenti, la rilevazione dei tariffari, la rilevazione dei dati strutturali posti a base degli studi di settore.
Le citate circolari interne precisano che in tutti i casi in cui tali requisiti difettino, le finalità ispettive dovranno essere perseguite facendo ricorso agli altri poteri istruttori conferiti dalle leggi d’imposta (artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972) che non comportano l’effettuazione di accessi (convocazioni in ufficio, invio di questionari, etc.);
le medesime circolari dispongono, infine, che i verbalizzanti evidenzino nel p.v. di verifica del primo giorno (ovvero nel p.v. di accesso) l’adempimento o gli adempimenti ispettivi ovvero, più in generale, le esigenze conoscitive o di approfondimento che rendono necessaria l’effettuazione dell’accesso presso la sede del contribuente.
La prassi ministeriale. Dello stesso tenore appare la direttiva per la semplificazione dei rapporti tra
Amministrazione finanziaria e contribuenti, emanata dal Ministro delle Finanze in data 25.11.1996 la quale, purqualificando l’accesso come fase iniziale necessaria di ogni verifica fiscale, prevede che, ove la natura dell’intervento non richieda la presenza dei funzionari presso il contribuente, venga valutata l’opportunità di convocare gli stessi, procedendo in virtù degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.
La permanenza presso lo studio professionale. Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della Legge 212/2000, come modificato dall’art. 7, c. 2 lett. c) D.L. 70/2011 conv. dalla L. 106/2011 - Decreto Sviluppo - con efficacia dal 13/07/2011, data di entrata in vigore della legge di conversione), la permanenza del personale ispettivo impegnato in verifiche fiscali presso lo studio professionale non può superare i 15 giorni nell’arco di non più di un trimestre.
Ragioni di particolare complessità dell’ispezione possono portare all’estensione del periodo di permanenza di ulteriori 15 giorni, ma sempre nell’arco dello stesso trimestre; tuttavia, la particolare complessità dell’indagine fiscale richiede una specifica motivazione da parte del Capo ufficio o Comandante del Reparto, che dovrà rilasciare una lettera d’incarico in tal senso, da notificare al contribuente il giorno stesso in cui la proroga ha inizio.
La norma è chiara: pertanto, per fare un esempio concreto, se la verifica è stata intrapresa presso lo studio professionale in data 16 luglio 2015 e si svolge presso tale sede, la stessa:
- non potrà prevedere una permanenza del personale ispettivo presso lo studio superiore a 15 giorni lavorativi (ovvero a 30 giorni lavorativi qualora sia stata disposta la proroga dal capo ufficio);
- in ogni caso (quindi a prescindere dai giorni di permanenza effettivamente utilizzati), dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2015.
Il ritorno presso lo studio professionale. Per espressa previsione normativa, i verbalizzanti possono ritornare presso lo studio professionale, decorsi i predetti periodi massimi di permanenza (15 o 30 a seconda della complessità), per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal professionista dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del Capo Ufficio o Comandante di Reparto, per specifiche ragioni (si pensi, ad esempio, al caso in cui, ultimata una verifica, sia necessario per l’ufficio procedere a un successivo intervento parziale e mirato, per contestare l’esito delle indagini finanziarie attivate durante la verifica stessa).
Il significato del termine “permanenza”. L’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 12 in argomento, inserito dal Decreto Sviluppo 2011, precisa le modalità di conteggio dei giorni della verifica, ai fini del rispetto dei limiti temporali di legge: lo stesso stabilisce che, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. A tale disposizione viene comunemente attribuita natura di interpretazione autentica.
Com’è noto, prima della modifica normativa, l’interpretazione della Giurisprudenza non era certamente univoca: a fianco della tesi ora chiarita sotto il profilo normativo coesisteva quella opposta per cui la permanenza doveva essere calcolata secondo i giorni di calendario.
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L'accertamento tributario, per la sua natura e per la funzione che lo connota, non costituisce una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche, da adottarsi col rispetto del contraddittorio, né esprime un apprezzamento critico in ordine a dati noti a entrambe le parti, ma si esaurisce in un provvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione finanziaria fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente l'opportunità di esperire impugnazione giudiziale, instaurando così un procedimento nell'ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall'allegazione della propria pretesa, alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto....
è ancora cosi? è sempre così?
(chi difende chi, chi difende cosa )
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NOTIFICHE CARTELLE E AZIENDE IN CRISI: I NUOVI TERMINI
Nel nostro ordinamento le procedure concorsuali sono previste in riferimento a determinati soggetti che presentano precise caratteristiche dimensionali; per altri come imprenditori agricoli, le piccole imprese, soggetti privati, che invece sono esclusi da tali procedure, sono presenti altri tipi di istituti che consentono comunque di affrontare in maniera efficace lo stato di crisi.
In riferimento a tali situazioni, il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto alcune novità relative alla notifica delle cartelle esattoriali ad aziende che versano in stato di crisi aziendale o personale. Il Decreto ha portato un’integrazione dei termini ai fini della notifica di cartelle esattoriali legate ai controlli automatici (art.36 bis del D.P.R. n° 600/73 e 54 bis del D.P.R. n.633/72), ovvero del controllo formale delle dichiarazioni;
Al primo comma dell’art. 4 modifica quanto riportato nell’art. 25 del D.P.R.. 29 settembre 1973, affermando che il termine per la notifica della cartella di pagamento relative a somme derivanti da inadempimenti di pagamenti rateali conseguenti ai controlli automatici, è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui scade l’ultima rata del piani di rateazione.
Concordato preventivo – con riferimento ai contribuenti in procedura di concordato preventivo, è previsto che la notifica delle cartelle relative a debiti, non iscritti a ruolo, sorti prima della pubblicazione della richiesta di ammissione alla procedura, deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione alla procedura, ovvero che comunica la mancata accettazione, o successivo alla sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato.
Accordi di ristrutturazione e proposta di transazione fiscale – per quanto riguarda i crediti
rientranti in un accordo di ristrutturazione dei debiti, o in caso di proposta di transazione fiscale, sempre lo stesso D.Lgs. prevede che per i creditirientranti nell'accordo di ristrutturazione dei deb iti di cui all'articolo 182-b is del Regio Decreto 16 marzo1942, n. 267, o proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter dello stesso decreto, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della richiesta di transazione, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicemb re del terzo anno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento degli enti creditori, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento o proposta di piano del consumatore - Per i soggetti non fallibili, e quindi, per coloro che possono ricorrere agli accordi di
composizione della crisi da sovraindebitamento o di proposta di piano del consumatore, per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo o successivo alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore.
Fallimento – Se in seguito alla chiusura delle procedure sopra indicate, dovesse sopravvenire il fallimento, quindi solo per i soggetti fallibili, si procede all’insinuazione al passivo senza che sia necessaria la notifica della cartella di pagamento.Ultima modifica di ROL; 12-02-2016, 11:56.
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