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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    http://mobile.agoravox.it/Yunus-Il-b...veri-e-la.html QUOTE=ROL;1189480]" Se l'Italia si regge ancora è grazie al mercato nero ed all'evasione fiscale che sono in grado di sottrarre ricchezze alla macchina parassitaria ed improduttiva dello stato per indirizzarle invece verso attività produttive....in certi casi l'evasore è un patriota"......

    Premio Nobel Economia (Milton Friedman)

    questo era fino a qualche tempo......ora ci sono i BARBARI...tutto quello che si può arraffare si porta all'estero sui propri conti (nix investimento)[/QUOTE]

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    http://www.riscattonazionale.it/2016/02/08/gorizia-truffa-al-centro-profughi-frode-oltre-2-milioni-indagate-21-persone-onlus/

    Il responsabile locale della
    Onlus e altri tre dipendenti si erano appropriati di 88.000 euro inviati dall’estero dai familiari agli ospiti della struttura, e mai consegnati. L’ente avrebbe quindi acquistato oltre 31 mila bottiglie di acqua, destinata agli ospiti, da una società di Pordenone, ma le avrebbe invece formalmente cedute a una società slovena inesistente, che poi la “rivendeva” alla stessa Onlus, facendo così di evadere l’Iva.
    Un altro premio Nobel...a proposito di impresa sociale...

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      Nel novero delle fonti di finanziamento dell’attività delle associazioni sportive dilettantistiche rientrano anche le somme percepite per pubblicità e sponsorizzazioni.

      La crescita esponenziale del fenomeno ha determinato, di riflesso, una crescente attenzione da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo, allo scopo di evitare, ovvero intercettare, casi di utilizzo delle sponsorizzazioni a fini evasivi e/o elusivi.

      Tuttavia, prima di analizzare gli aspetti fiscali connessi alla sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, è opportuno inquadrare il tema anche dal punto di vista civilistico, onde averne un quadro completo ed esauriente.

      Pubblicità e sponsorizzazione
      In primo luogo, è utile sottolineare che i termini pubblicità e sponsorizzazione non fanno riferimento alla stessa cosa.
      La sponsorizzazione, infatti, è una evoluzione della pubblicità; più precisamente, tra pubblicità e sponsorizzazione sussiste un rapporto di genere a specie, configurandosi la seconda alla stregua di una particolare forma della prima. Pertanto, pur rientrando nell’ambito dell’attività pubblicitaria in senso lato, la sponsorizzazione presenta caratteristiche diverse rispetto alla pubblicità tradizionale.
      Quest’ultima, infatti, consiste nella diffusione a scopo promozionale di un messaggio, che illustra le qualità di un prodotto o di un marchio attraverso annunci, inserzioni su giornali e riviste, esposizioni di cartelloni e manifesti. Si tratta, pertanto, di una attività promozionale diretta.
      La sponsorizzazione, invece, non svolge un’azione pubblicitaria diretta, avendo precipuamente lo scopo di collegare un marchio o un prodotto a un avvenimento (sportivo, culturale, di spettacolo, ecc.). Il ritorno promozionale, quindi, in tal caso, è indiretto e strettamente connesso al successo, alla diffusione, alla notorietà dell’avvenimento o dell’attività sponsorizzati.

      In altri termini, mentre con la pubblicità si mira alla diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio, con la sponsorizzazione le associazioni sportive cedono allo sponsor il diritto di associare il proprio marchio o il proprio prodotto alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata, in maniera tale che lo sponsor possa sfruttarne la notorietà presso il pubblico, per promuovere il proprio marchio o prodotto e conseguentemente aumentarne, in maniera indiretta, le vendite.

      Con la sponsorizzazione, quindi, l’azienda sponsor, dietro il pagamento di un corrispettivo, utilizza l’associazione sportiva beneficiaria quale strumento per promuovere la propria attività e diffondere presso il pubblico il proprio segno distintivo, allo scopo di ottenere vantaggi economici in termini di maggiori flussi di ricavi. L’elemento peculiare della sponsorizzazione, quindi, è l’“effetto di ritorno” a favore dello sponsor, garantito e mantenuto nel tempo dall’abbinamento tra il nome e/o il marchio dello sponsor e l’attività dell’associazione sportiva sponsorizzata. Quest’ultima, quindi, apporrà il marchio dello sponsor sulle proprie divise di gioco e di rappresentanza, sulle borse degli atleti, sugli striscioni e sui manifesti utilizzati per pubblicizzare le proprie esibizioni sportive. Più in generale, l’associazione sportiva sponsorizzata si obbliga a promuovere e divulgare il nome e il marchio dello sponsor nell’ambito di qualsiasi iniziativa o evento collegato alla sua attività.

      Il contratto di sponsorizzazione
      Sotto il profilo strettamente civilistico, il contratto di sponsorizzazione, al pari di ogni altro contratto di pubblicità, è un contratto atipico, in quanto esso non trova un’espressa disciplina nella legge. Ne consegue che alla sponsorizzazione si applica la disciplina generale del contratto, di cui agli articoli 1321-1469 del codice civile e, in particolare, l’articolo 1322, comma 2, per la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”).

      Pur in mancanza di una definizione legislativa, è possibile, sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, definire la sponsorizzazione come un contratto bilaterale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) in forza del quale una parte, detta sponsor, si obbliga a una prestazione pecuniaria (o all’attribuzione di beni o servizi) nei confronti di un’altra parte, detta sponsee (soggetto sponsorizzato), la quale si obbliga a sua volta a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie estrinsecazioni della propria attività.


      Come detto, siamo in presenza di un contratto a titolo oneroso, non essendo ipotizzabile un contratto di sponsorizzazione gratuita.

      La sponsorizzazione è un contratto consensuale, che, cioè, si perfeziona mediante la semplice manifestazione di volontà delle parti, momento a partire dal quale diventa pienamente vigente e operativo. Lo sponsee (soggetto sponsorizzato) assume un obbligazione di mezzi e non di risultato, come avviene per qualsiasi altra ipotesi di obbligazione pubblicitaria.
      Per la stipula di un contratto di sponsorizzazione, non è richiesto l’utilizzo di una forma particolare, tuttavia è opportuno che lo stesso venga formalizzato mediante scrittura privata, di regola non autenticata. La forma scritta, infatti, garantisce non solo maggiore chiarezza nei rapporti tra le parti, ma appare opportuna ai fini probatori anche per quanto attiene ai profili fiscali.

      Contratto di sponsorizzazione e imposta di registro
      Trattandosi di un contratto che viene generalmente stipulato tra “soggetti Iva”, il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato solo in caso d’uso , secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, Dpr 131/1986, secondo cui “le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
      Si ricordi che “si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento” (articolo 6, Dpr 131/1986).
      In applicazione del combinato disposto del citato articolo 5, comma 2, con l’articolo 1, lettera b), della seconda parte della tariffa allegata al Dpr 131/1986, il contratto di sponsorizzazione stipulato da soggetti Iva (le cui operazioni sottostanti, cioè, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto), se registrato in caso d’uso, sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Si tratta di un’applicazione del principio dell’alternatività parziale tra imposta di registro e Iva.

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        http://www.fiscooggi.it/analisi-e-co...-associazioni-

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          Passando alla disciplina fiscale delle sponsorizzazioni per l’associazione sportiva (sponsee), le somme che l’associazione riceve dallo sponsor costituiscono proventi rientranti nell’ambito delle attività commerciali tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini Iva e, pertanto, sono soggette a tassazione sulla base del regime fiscale scelto dall’associazione (regime ordinario, regime forfetario di determinazione del reddito da parte degli enti ammessi al regime di contabilità semplificata, regime agevolato previsto dalla legge 398/1991).

          Con riferimento ai corrispettivi da sponsorizzazione, l’associazione, inoltre, deve sempre emettere fattura.


          Ciò premesso in termini generali, è opportuno ricordare che le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, che svolgono attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal Coni), affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva e che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250mila euro, possono optare per l’applicazione del regime di favore di cui alla legge 398/1991.


          La detrazione Iva per le prestazioni di sponsorizzazione
          L’articolo 9 del Dpr 544/1999 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti) stabilisce che alle associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime agevolato ex legge 398/1991, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali (compresi, quindi, quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie e contratti di sponsorizzazione), le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, vale a dire lo speciale regime di detrazione forfetaria dell’Iva ivi previsto.

          Il comma 6 dell’articolo 74, peraltro, è stato recentemente modificato dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”), il cui articolo 29, rubricato “Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione”, ha variato, appunto, la disciplina della detrazione Iva relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del ricordato regime forfetario.
          In particolare, il “decreto semplificazioni”, in un’ottica di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione, ha eliminato la previsione di una specifica percentuale (pari al 10%) per la detrazione forfetizzata dell’Iva relativa alle prestazioni di sponsorizzazione. Per effetto della modifica legislativa, quindi, le prestazioni di sponsorizzazione sono state ricondotte nella regola generale della forfetizzazione della detrazione Iva nella misura del 50%, prevista per le prestazioni di pubblicità.
          Pertanto, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore dell’articolo 29 del “decreto semplificazioni”), la forfetizzazione è pari:
          • al 50%, in riferimento ai proventi pubblicitari e di sponsorizzazione
          • a 1/3, in riferimento ai proventi derivanti dalla cessione di diritti radiotelevisivi.


          Con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 (paragrafo 5.1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la nuova regola si applica alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni, vale a dire alle prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dal 13 dicembre 2014, anche se relative a contratti stipulati in data precedente”.
          Nel medesimo paragrafo, inoltre, viene chiarito che “il momento di effettuazione delle prestazioni di sponsorizzazione deve, ovviamente, individuarsi con i criteri dettati dall’articolo 6, Dpr 633/1972. Pertanto, a prescindere dalla data di sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, rileva il momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello di fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione”.

          La modifica normativa appena descritta elimina il notevole grado di incertezza che aveva accompagnato gli operatori del settore dello sport dilettantistico, chiamati a distinguere tra spese di sponsorizzazione e spese di pubblicità, attesa la diversa percentuale di detrazione forfetizzata prevista dalla disciplina previgente (infatti, nel caso di sponsorizzazione, la detrazione era pari al 10%, con conseguente obbligo per l’associazione sportiva di versare il 90% dell’Iva addebitata in fattura allo sponsor, mentre, nella ipotesi di prestazione pubblicitaria, la detrazione era pari al 50% e, conseguentemente, l’associazione era tenuta a versare un minor importo di Iva).
          La previsione di un’unica percentuale di detrazione forfetaria (50%) per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità mira proprio a ridurre le incertezze applicative e a delineare un quadro normativo di maggiore certezza e stabilità.

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            http://www.teamartist.com/blog/2015/...-720mila-euro/


            La guardia di finanza di Pistoia ha concluso 4 verifiche fiscali nei confronti di altrettante Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, recuperando a tassazione oltre 360.000 euro ai fini delle imposte dirette e circa 363.000 euro ai fini dell’Iva.

            L’attività di verifica condotta dai militari della compagnia di Pistoia costituisce il completamento, sotto il profilo degli sviluppi fiscali, dell’indagine di polizia giudiziaria denominata Sprint Finale che, sul finire del 2013, si era conclusa con l’esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti di un’Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e al sequestro di 20 immobili, per un valore complessivo di circa 1.000.000 di euro.
            All’epoca, le indagini – svolte sempre dalle fiamme gialle pistoiesi – avevano portato alla scoperta di un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in quasi 5 milioni di euro per falsi contratti di sponsorizzazione sportiva stipulati tra una 40ina di aziende ubicate nel Centro e nel Nord dell’Italia e varie associazioni dilettantistiche di ciclismo con sede in Valdinievole.
            Gli investigatori avevano dimostrato che le Asd erano state create “sulla carta” con l’unico fine di sfruttare il regime fiscale agevolato degli enti no-profit e per poter stipulare contratti fittizi di sponsorizzazione sportiva mentre le aziende erano interessate a mantenersi “competitive” sul mercato dichiarando costi mai sostenuti oppure “gonfiati” per abbattere il debito verso l’erario. Infatti il denaro versato sui conti correnti intestati alle associazioni a fronte delle sponsorizzazioni, dopo pochi giorni veniva restituito “a nero” all’impresa connivente ad esclusione di una percentuale che costituiva il profitto illecito dei sodali che avevano organizzato il meccanismo fraudolento.



            è sempre il cavallo di ritorno...(la retrocessione...)

            Ora, nell’ottica di contrastare la frode fiscale a 360°, i finanzieri hanno concluso le verifiche fiscali sulle Asd sfruttando il patrimonio informativo e le risultanze dell’indagine penale.

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              Attività Istituzionale
              • Quote associative;
              • Quote di frequenza (corrispettivi specifici de -commercializzati) da soci e tesserati;
              • Corrispettivi per prestazioni di naturaistituzionale effettuate in favore di altreassociazioni facenti parte della medesimaorganizzazione locale o nazionale;
              • Elargizioni a titolo di liberalità da privati e/oenti pubblici;
              Corrispettivi percepiti dalla vendita dipubblicazioni cedute prevalentemente agliassociati (giornalino sociale);
              • Pagamento compensi/rimborsi spese asportivi dilettanti;
              • Altri incassi e pagamenti inerenti l’attivitàistituzionale;

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                Attività Commerciale
                Prestazione di servizi a nonsoci/associati;
                Pubblicità e sponsorizzazione;
                • Vendita di materiale sportivo e altribeni;
                • Organizzazione di attività ed eventi aperti al pubblico con ingresso a pagamento;
                • Cessione diritti sulle prestazioni sportive;
                Somministrazioni di alimenti e bevande(Bar e ristorante);
                • Organizzazione di feste e standgastronomici;
                • Organizzazione di viaggi e soggiornituristici;
                Cessione diritti di ripresa radiotelevisivi;
                Ultima modifica di ROL; 08-02-2016, 17:51.

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                  Obiettivo finale degli accertamentiASSOCIAZIONI SPORTIVE:
                  disconoscimento dellanatura associativa e sportiva dilettantistica dell’ente eriqualificazione dello stesso quale società commercialedi fatto

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                    In caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA quali sono i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento?

                    Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 l' avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
                    Ultima modifica di strelizia; 08-02-2016, 17:58.

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                      TIPOLOGIE DI CONTESTAZIONI

                      1) omessa/tardiva iscrizione al Registro CONI
                      2) irregolarità/omessa registrazione statuto;
                      3) omesso/tardivo invio del Mod. EAS;
                      4) corretta qualificazione rapporto di pubblicità -sponsorizzazione;
                      5) supero plafond € 250.000,00 per enti in 398;
                      6) pagamenti in contanti > € 516,45;
                      7) omessa numerazione fatture acquisto;
                      8) omessa/irregolare convocazione assembleasoci e pubblicità delle decisioni;
                      9) omesso/irregolare procedura adesione soci;
                      10) omessa/irregolare verbalizzazione riunioniC.D. e pubblicità delle stesse;
                      11) omessa/irregolare tenuta della contabilità e/odella procedura di redazione del bilancio
                      12) svolgimento attività commerciale –disconoscimento natura associativa;
                      13) disconoscimento della natura sportivo –dilettantistica delle collaborazioni;
                      14) omessa/tardiva/irregolare comunicazione aicentri per l’impiego e tenuta dei libri dellavoro;
                      15) superamento della soglia esente di € 7.500;(verificare importo)
                      16) omesso/irregolare invio del Mod. 770 percompensi erogati agli sportivi dilettanti;

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