la plusvalenza è un componente positivo del reddito che concorre (insieme a tutti altri componenti positivi di reddito)...alla determinazione dell'utile civilistico....(dopo aver detratto i costi di competenza..)
IL punto 2 dell’art. 2426, invece, ne stabilisce il criterio di valutazione, sia per i beni strumentali materiali sia per i beni immateriali, stabilendo che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.
L’inizio del periodo di ammortamento differisce nella disciplina civilistica da quella fiscale:
riguardo all’aspetto civilistico, infatti, nel Principio contabile n. 16 è stabilito che il processo di ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile o pronto all’uso;
nell’aspetto fiscale, invece, il processo ha inizio nel momento in cui il cespite entra in funzione (art.102 c.1 TUIR).
Ne consegue, ad esempio, che un bene, disponibile e pronto all’utilizzo nell’anno 2015, ma effettivamente entrato in funzione nel 2016, inizia il processo di ammortamento civilistico nell’anno 2015 e quello fiscale nell’anno 2016. In dichiarazione dei redditi vanno quindi effettuate le opportune rettifiche.
imposte correnti : dall'utile civilistico ante imposte (voce 22 conto economico) devi togliere 12.000 (ossia 15.000x4/5)..........ovviamente devi poi moltiplicare per 27,50%
le imposte correnti avranno contropartita in stato patrimoniale la voce debiti tributari....
le imposte differite avranno come contro partita in stato patrimoniale il fondo imposte differite
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