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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Ricapitolando

    Acquisto merce intra per 100, IVA 22%
    Rivendita nazionale per 200, IVA 22%

    venditore comunitario emette all'italiano fattura non imponibile (senza iva) quindi l'italiano pagherà solo l'imponibile 100

    1) L'italiano quando arriverà la fattura la integra con l'iva (italiana) e la registra sul registro acquisti....100+ 22 di iva

    2) Nel momento poi che l'italiano venda ad es a 200 di base imponibile registrerà nel fatture vendite 200+44 iva

    Se l'italiano facesse solo questo il fisco italiano incamererebbe solo 44-22= 22 di iva

    Invece quando all'italiano giungerà la fattura del venditore comunitario oltre all'operazione punto 1 deve anche fare la registrazione sul registro vendite (sempre con integrazione iva) 100+22 di iva


    quindi per fisco italiano sarà

    iva vendite 22+44= 66
    iva su acquisti 22

    66-22= 44

    Acquisto intra per 100 piu' IVA 22%
    Rivendita intra per 200


    Il venditore comunitario emette all'italiano fattura non imponibile (senza iva) quindi l'italiano pagherà solo l'imponibile 100

    L'italiano quando arriverà la fattura la integra con l'iva (italiana) e la registra sul registro acquisti....100+ 22 di iva

    Quando rivende intra l'italiano emette fattura non imponibile (cessione intracomunitaria) e quindi l'acquirente comunitario paga solo 200 senza IVA

    iva su acquisti: 22
    iva su vendite: 0

    L'Erario ottiene 22

    Acquisto intra per 100 piu' IVA 22%
    Rivendita extra-ue per 200


    Il venditore comunitario emette all'italiano fattura non imponibile (senza iva) quindi l'italiano pagherà solo l'imponibile 100

    L'italiano quando arriverà la fattura la integra con l'iva (italiana) e la registra sul registro acquisti....100+ 22 di iva

    Quando rivende intra l'italiano emette fattura non imponibile (cessione all'esportazione) e quindi l'acquirente estero paga solo 200 senza IVA

    iva su acquisti: 22
    iva su vendite: 0

    L'Erario ottiene 22
    Ultima modifica di strelizia; 25-01-2016, 20:49.

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      Gli acquisti di servizi e beni da soggetti Extra-UE, nei casi in cui tali operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia, dovranno essere rilevati mediante l’emissione di un’autofattura (e non mediante l’integrazione del documento emessa dal cedente/prestatore).

      Con l’autofatturazione il cessionario/committente emette un vero e proprio documento fiscale a sé intestato, con l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta (sempre che non si tratti di operazioni non imponibili).

      L’autofattura, così come avviene per le altre operazioni soggette a Reverse charge, sarà poi registrata sia sul registro vendite che sul registro acquisti.

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        di questa parte qui...vi mancano (oltre agli approfondimenti di "dettaglio" ovviamente...) solo le registrazioni contabili....

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          Negli scambi di beni e servizi tra soggetti passivi dell’iva (imprenditori e professionisti) l’imposta

          a) E’ neutrale se il cliente non ha limiti alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti
          b) E’ neutrale in ogni caso
          c) Costituisce sempre un elemento effettivo di costo

          Ai fini IVA le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello stato della città del Vaticano danno luogo :

          a) Ad operazioni di cessioni all’esportazione
          b) Ad operazioni fuori campo iva
          c) Ad operazioni intracomunitarie

          Ai fini IVA le operazioni non imponibili comportano:

          a) La piena detraibilità dell’iva sugli acquisti
          b) L’indetraibilità dell’iva specificatamente relativa agli acquisti riguardanti il bene esportato
          c) Limitazione alla detrazione dell’iva sugli acquisti


          Ai fini dell’Iva la cessione di beni a soggetti residenti in paesi extra UE dà luogo ad un’operazione

          a) Non imponibile
          b) Esclusa dal campo di applicazione dell’iva
          c) imponibile

          Ai fini dell’iva le operazioni con la Repubblica di san Marino danno luogo a

          a) operazioni extracomunitarie
          b) operazioni fuori campo iva
          c) operazioni comunitarie

          Ai fini dell’Iva le importazioni sono:

          a) soggette ad iva da chiunque effettuate
          b) soggette ad iva da chiunque effettuate
          c) fuori campo iva

          Ai fini dell’iva le esportazioni danno luogo :

          a) operazioni non imponibili
          b) operazioni fuori campo iva
          c) operazioni esenti

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            http://napoli.repubblica.it/sport/20...nti-132056923/


            Moggi chi?

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              http://www.libertas.sm/cont/news/san...l#.VqcuWJrhDMw

              me me....stick che truv....

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Negli scambi di beni e servizi tra soggetti passivi dell’iva (imprenditori e professionisti) l’imposta

                a) E’ neutrale se il cliente non ha limiti alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti
                b) E’ neutrale in ogni caso
                c) Costituisce sempre un elemento effettivo di costo

                Se non ha effettuato anche operazioni esenti (pro-rata di detraibilita')

                Ai fini IVA le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello stato della città del Vaticano danno luogo :

                a) Ad operazioni di cessioni all’esportazione
                b) Ad operazioni fuori campo iva
                c) Ad operazioni intracomunitarie

                Ai fini IVA le operazioni non imponibili comportano:

                a) La piena detraibilità dell’iva sugli acquisti
                b) L’indetraibilità dell’iva specificatamente relativa agli acquisti riguardanti il bene esportato
                c) Limitazione alla detrazione dell’iva sugli acquisti


                Ai fini dell’Iva la cessione di beni a soggetti residenti in paesi extra UE dà luogo ad un’operazione

                a) Non imponibile
                b) Esclusa dal campo di applicazione dell’iva
                c) imponibile

                Ai fini dell’iva le operazioni con la Repubblica di san Marino danno luogo a

                a) operazioni extracomunitarie
                b) operazioni fuori campo iva
                c) operazioni comunitarie

                Ai fini dell’Iva le importazioni sono:

                a) soggette ad iva da chiunque effettuate
                b) soggette ad iva da chiunque effettuate
                c) fuori campo iva

                a e b sono uguali...

                Ai fini dell’iva le esportazioni danno luogo :

                a) operazioni non imponibili
                b) operazioni fuori campo iva
                c) operazioni esenti
                Rispondo così

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                  Off topic
                  ...finito 5 min prima e 0 errori
                  Qst. 13 troppo facile oppure..oggi sono meno scucchiat del solito...😂

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                    ricapitolando....


                    Quando i club pagano lo stipendio al calciatore dovrebbero emettere una ritenuta d’acconto, ma invece di corrispondere 100 ne corrispondono soltanto 50. Con gli altri 50 pagano il procuratore attraverso un cotnratto di intermediazione con cui gli agenti forniscono i loro servizi alle società. A sua volta il procuratore li retrocede tramite conti esteri direttamente ai calciatori. Ciò che ha insospettito i pm sono i costi dei procuratori, non realmente parametrati alla loro attività. A loro volta le squadre detraggono l’Iva dalle fatture emesse dai procuratori sportivi. L’Agenzia delle entrate sostiene che gli emolumenti corrisposti all’agente sono in realtà dei fringe benefit che finisconoal calciatore.

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                      Per poter dimostrare questa architettura fiscale è necessario trovare una prova tangibile come un bonifico o un trasferimento di denaro del procuratore al calciatore. Se la transazione avviene estero su estero è molto difficile riuscire ad ottenere informazioni utili.

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