Originariamente inviato da strelizia
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
Comprimi
X
-
-
I contribuenti che effettuano cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate (c.d. esportatori abituali), in presenza di determinate condizioni ed entro determinati limiti (art. 1 del D.L. 746/1983), possono acquistare e importare beni e servizi senza il pagamento d'imposta.
Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, é superiore al 10%
.Calcolo del plafond
L’esportatore abituale può acquistare e importare beni e servizi in sospensione d’imposta (senza applicazione dell'I.V.A.) entro un determinato limite, detto per l'appunto plafond disponibile.In merito, esistono due differenti metodi di calcolo del plafond I.V.A.:
- il metodo c.d. fisso o solare.Si possano acquistare beni e servizi o importare beni senza il pagamento dell'I.V.A. nei limiti dell'ammontare complessivo delle cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare precedente
.- il metodo c.d. mobile o dei dodici mesi precedenti.In questo caso si possono acquistare beni e servizi o importare beni senza il pagamento dell'I.V.A. nei limiti dell'ammontare complessivo delle cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei dodici mesi precedenti.
Commenta
-
Le novità del Decreto SemplificazioniIn passato, il cedente del bene ossia il prestatore del servizio era obbligato ad effettuare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, a decorrere dal 01.01.2015, con l’introduzione del D.lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”, l’esportatore abituale ha l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento.In particolare, gli esportatori abituali che vogliono acquistare o importare beni senza l’applicazione dell’imposta devono inviare:
- all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie delle dichiarazioni d’intento emesse;
- al fornitore ed alla Dogana gli estremi delle dichiarazioni d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dal canto suo, il fornitore potrà emettere la fattura senza applicazione dell’IVA solo dopo aver seguito un preciso iter procedurale, ovvero solo dopo aver:
- ricevuto le dichiarazioni d’intento e le ricevute di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
- riscontrato l’avvenuta presentazione delle suddette dichiarazioni d’intento presso Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
In estrema sintesi, le ulteriori novità ed incombenze introdotte dal Decreto Semplificazioni possono essere così riassunte:- utilizzo obbligatorio, dal 12 febbraio 2015 del nuovo modello “Mod.DI”, necessario per la presentazione telematica della dichiarazione di intento;- indicazione nel predetto “Mod. DI” della tipologia di plafond utilizzato e di informazioni relative alla costituzione dello stesso;- introduzione di nuove modalità con cui il fornitore potrà riscontrare, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la correttezza delle dichiarazioni di intento ricevute;- utilizzo di una procedura alternativa di verifica della correttezza della dichiarazione di intento mediante utilizzo del cassetto fiscale per i soggetti abilitati (servizi telematici Entratel o Fisconline );- utilizzo di una stessa dichiarazione d'intento per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento;- adozione della nuova disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni alla normativa introdotta dal 1° gennaio 2015 (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. n. 471/97, dal 100% al 200% dell’imposta qualora “il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d’intento ed averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”).Ultima modifica di ROL; 23-01-2016, 11:05.
Commenta
-
Solitamente, nell’ambito delle c.d. “frodi carosello” più articolate, la società cartiera (che non versa l’IVA e non presenta dichiarazioni dei redditi), talvolta rilascia dichiarazioni di intento false, consentendo l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA da parte di soggetti terzi.Lo scopo del meccanismo di frode è di consentire alla società che ha messo in piedi il sistema fraudolento (es. Alfa S.p.A., dominus dell’organizzazione) oltre di annotare fatture false, anche di scaricare il magazzino allineando la giacenza contabile a quella fisica.Infatti, in ipotesi di ingenti acquisti in nero, il magazzino aziendale ha la necessità di essere rettificato mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti, proprio per scaricare la giacenza contabile.Tuttavia, proprio perché la cartiera non pone in essere reali operazioni economiche, ma agisce nella transazione commerciale in qualità di società filtro e mero schermo giuridico, non possiede sicuramente i requisiti per qualificarsi come esportatore abituale.
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioohhhhh e che ciecato mi vuoi far diventare cieco....dai è chiaro il concetto......si opera in mille modi (spesso la versano pure l'iva prima di giungere alla società-scoppio......) questo lo si fà per rendere più difficili le indagini....in questo caso è ancor più difficile la contestazione a questi soggetti perchè (in apparenza) non c'è nessuna infrazione....questi li becchi solo con le intercettazioni.....
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio)) Dai credo di aver capito...ci possono essere più schemi: e' questo che non avevo capito. Venditore intracomunitario vende alla cartiera anche se il reale acquirente è un altro, non emettendo fattura. La cartiera emette fattura ma non versera' mai l' Iva e riuscirà a farlo perché è sconosciuta al fisco. L' acquirente paga l' Iva a cartiera e chiede pure la detrazione. Poi ci possono essere altri soggetti interposti
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio)) Dai credo di aver capito...ci possono essere più schemi: e' questo che non avevo capito. Venditore intracomunitario vende alla cartiera anche se il reale acquirente è un altro, non emettendo fattura. La cartiera emette fattura ma non versera' mai l' Iva e riuscirà a farlo perché è sconosciuta al fisco. L' acquirente paga l' Iva a cartiera e chiede pure la detrazione. Poi ci possono essere altri soggetti interposti
Commenta
Commenta