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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    @limavy

    La conciliazione giudiziale consente al contribuente

    a) di recedere dal secondo grado de giudizio in commissione tributaria
    b) di recedere dal secondo grado del giudizio in commissione tributaria
    c) di recedere dal secondo grado del giudizio in commissione trributaria

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      Solo 817 soggetti hanno aderito su 13.626. E l'agenzia, ha affermato Orlandi, passerà ad "altri metodi".

      batti il 5 sorella
      ...........


      Lotta a evasione, Rossella Orlandi annuncia recupero record: 14,9 miliardi nel 2015. E "minaccia" chi non collabora

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        ( telavev ditt....la compliance :-))))

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          "Quanti non hanno risposto agli inviti alla 'compliance' fiscale inviati dall'Agenzia delle Entrate "conosceranno il lato oscuro dell'accertamento" ha detto. " ahahahahahhaahahh


          e quale sarebbe?

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            sarà un modo dire....

            l'accertamento dpr 600 è........

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              gli straccioni non rispondono perchè hanno tutti gli strumenti legislativi per poter rispondere dopo.....(perchè farlo prima?)

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                se non si agisce sulle sanzioni e deflattivi----> la complaiance non potrà mai funzionare.....

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  interposto......(se si butta la palla in calcio d'angolo...)

                  in realtà fiscalmente è (dovrebbe essere) SHAM (I.N.E.S.I.S.T.E.N.T.E)
                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  cosa cambia?

                  Ho letto che secondo la disciplina civilistica il trust non è un soggetto giuridico e qdi non puo' porsi una questione di interposizione (fittizia) del trust.

                  Per il diritto tributario invece il trust puo' essere considerato soggetto passivo d'imposta in materia di imposte dirette e qdi è considerato un soggetto capace di imputazione di diritti e obblighi.

                  La definizione civilistica del trust è quella contenuta nell'Art. 19 della Convenzione dell'Aja, che non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale e lascia liberi gli Stati di adottare il trattamento tributario del trust e definire il concetto tributario del trust a cui applicare tale trattamento.

                  Deve ritenersi che sia da considerarsi soggetto passivo delle imposte sui redditi quel trust che sia riconoscibile come tale dalla Convenzione dell'Aja.

                  Art. 2 Convenzione dell'Aja: per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

                  Requisito per l'applicazione della Convenzione dell'Aja è qdi che i beni siano posti sotto il controllo di un trustee.
                  Senza questa soggezione al controllo del trustee non vi è applicabilita' della Convenzione e riconoscimento del trust in questione in Italia: se non vi è questo riconoscimento non si puo' dire che il trust in questione sia soggetto passivo d'imposta in Italia.

                  L'art. 2, ultimo comma, della Convenzione stabilisce che il disponente puo' riservarsi alcuni diritti, senza che cio' incida sulla possibilita' di qualificare l'atto come trust ai fini della Convenzione. Tra questi diritti quello di rimanere beneficiario del trust.

                  Ma l'Agenzia delle Entrate ha tentato di costruire una nozione autonoma di trust ai fini delle imposte dirette, ignorando l'ultimo comma dell'art. 2 della Convenzione e tutto cio' che implica.
                  Infatti, ha imposto che il disponente non puo' in nessun caso beneficiare dei redditi del trust.

                  Ora non mi si dica che sto dando in pasto a tutti il mio lavoro, frutto di ore e ore di ricerca, perché è vero...

                  Ma come si fa a rispondere e confrontarsi altrimenti su domande del genere?

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Ho letto che secondo la disciplina civilistica il trust non è un soggetto giuridico e qdi non puo' porsi una questione di interposizione (fittizia) del trust.

                    Per il diritto tributario invece il trust puo' essere considerato soggetto passivo d'imposta in materia di imposte dirette e qdi è considerato un soggetto capace di imputazione di diritti e obblighi.

                    La definizione civilistica del trust è quella contenuta nell'Art. 19 della Convenzione dell'Aja, che non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale e lascia liberi gli Stati di adottare il trattamento tributario del trust e definire il concetto tributario del trust a cui applicare tale trattamento.

                    Deve ritenersi che sia da considerarsi soggetto passivo delle imposte sui redditi quel trust che sia riconoscibile come tale dalla Convenzione dell'Aja.

                    Art. 2 Convenzione dell'Aja: per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti (1) sotto il controllo di un trustee + nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

                    Requisito per l'applicazione della Convenzione dell'Aja è qdi che i beni siano posti sotto il controllo di un trustee.
                    Senza questa soggezione al controllo del trustee non vi è applicabilita' della Convenzione e riconoscimento del trust in questione in Italia: se non vi è questo riconoscimento non si puo' dire che il trust in questione sia soggetto passivo d'imposta in Italia.

                    L'art. 2, ultimo comma, della Convenzione stabilisce che il disponente puo' riservarsi alcuni diritti, senza che cio' incida sulla possibilita' di qualificare l'atto come trust ai fini della Convenzione. Tra questi diritti quello di rimanere beneficiario del trust.

                    ( 2) Ma l'Agenzia delle Entrate ha tentato di costruire una nozione autonoma di trust ai fini delle imposte dirette, ignorando l'ultimo comma dell'art. 2 della Convenzione e tutto cio' che implica.
                    Infatti, ha imposto che il disponente non puo' in nessun caso beneficiare dei redditi del trust.

                    Ora non mi si dica che sto dando in pasto a tutti il mio lavoro, frutto di ore e ore di ricerca, perché è vero...

                    Ma come si fa a rispondere e confrontarsi altrimenti su domande del genere?

                    1) Ok

                    2) Potrei dire lo stesso........"Ma la dottrina ha tentanto di costruire una nozione autonoma di trust ai fini della convenzione dell'Aja.."

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                      RISERVARSI ALCUNI DIRITTI.......... (e tra questi di certo non può essere quello di diventare beneficiario....per me l'a.e ha ragione)

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                      Sto operando...
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