Qualora l’Amministrazione finanziaria invochi, al fine della regolare applicazione delle imposte, la simulazione relativa di un contratto stipulato da un contribuente, non č dispensata dall’onere della relativa prova con presunzione grave precisa e concordante....
Qualora l’Amministrazione finanziaria invochi, al fine della regolare applicazione delle imposte, la simulazione relativa di un contratto stipulato da un contribuente, non č dispensata dall’onere della relativa prova con presunzione grave precisa e concordante....
per come č stata scritta la norma l'abuso e l'elusione scomparirā.....
----> i grossi studi potranno riprendere i loro affari....(senza avere rogne con le procure per i loro danarosi clienti...) quando e se sarā faranno una piccola offerta all'agenzia ......(rispetto alle norme eluse...)
Il caso specificamente esaminato dalla Corte di legittimitā riguardava delle operazioni orignate da un patto di non concorrenza stipulato da una societā con altra persona giuridica lussemburghese e sottoscritto con un contratto preliminare di cessione di quote societarie. Alle societā era stata contestata, nello specifico, una manipolazione elusiva, l’alterazione di schemi contrattuali classici e l’irragionevolezza rispetto alla normale logica di mercato. Per il Fisco, ossia, le operazioni poste in essere erano esclusivamente finalizzate a meri vantaggi fiscali. I giudici di merito, tuttavia, avevano negato che la ricostruzione dei fatti operata dall'Amministrazione finanziaria avesse i crismi della prova indiziaria grave, precisa e concordante. Da qui il ricorso in sede di legittimitā promosso dall’agenzia delle Entrate e con cui č stata fatta valere un’erronea applicazione dei principi in materia di abuso del diritto.
Ribaltando la decisione di merito, la Suprema corte la ha ritenuta viziata da errore di diritto e, quindi, censurabile nella parte in cui si era limitata a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, anche se singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro, in un rapporto di vicendevole completamento.
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