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    ok si scusa sto leggendo in questo preciso momento :-)

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      Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
      Per Rol e Luna.
      La teoria dice che le norme tributarie non posso avere efficacia retroattiva. La prassi ha domostrato che i politici spesso fanno norme retroattive. Di fronte a un quiz tipo quello di Queen.
      1) LE norme tributarie possono avere efficacia retroattiva?
      a) No
      b)No senza eccezioni
      c) No salvo che siano adottate con decreto legislativo

      Io risponderei si ma so che me la calcolerebbero sbagliata. Quindi bisogna dire la A) ??

      ohhhhhhh insiste.......che stu per Rol e luna?

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        Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
        L'imposta è dovuta a titolo di solidarietà ex art 2 e 53 Cost.
        Quindi :

        --> l'art 23 della costituzione NON si riferisce solo ai TRIBUTI
        --> l'art 53 si riferisce SOLO ai TRIBUTI

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Quindi :

          --> l'art 23 della costituzione NON si riferisce solo ai TRIBUTI
          --> l'art 53 si riferisce SOLO ai TRIBUTI
          L'art 23--> norma sulla PRODUZIONE DELLE LEGGI tributarie

          L'art 53--> norma che regola IL CONCORSO DELLE SPESE PUBBLICHE e definisce il FONDAMENTO SOSTANZIALE dei tributi

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            Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
            Allora il concetto è giusto ROL.....

            Si queen... non si paga l'irpef. se la prima casa viene data in locazione dovrai pagare l'irpef sulle somme corrisposte o, in alternativa, la cedolare secca.

            Non paga solo IMU, ma anche TASI. Quest'ultima purtroppo non si deve confondere con la tassa della spazzatura e delle reti fognarie, che, con apposita istanza al comune, possono anche non essere pagate. Ad esempio se non abiti quella casa e non l'affitti.
            E se io ci abito due mesi all'anno la Tasi la devo pagare? O solo per due mesi, posso fare istanza?
            Oppure, io affitto una casa, l'inquilino va via e rimane sfitta mettiamo per 5 mesi fino a quando riesco ad affittarla nuovamente. In questi casi posso cmq fare istanza al Comune per chiedere la sospensione nei periodi di non utilizzo????

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              Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
              E se io ci abito due mesi all'anno la Tasi la devo pagare? O solo per due mesi, posso fare istanza?
              Oppure, io affitto una casa, l'inquilino va via e rimane sfitta mettiamo per 5 mesi fino a quando riesco ad affittarla nuovamente. In questi casi posso cmq fare istanza al Comune per chiedere la sospensione nei periodi di non utilizzo????
              in caso di durata temporanea non superiore a 6 mesi, la Tasi è dovuta solo dal proprietario-

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                Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
                Domodossolaaaa
                Io penso fosse c)

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                  Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
                  Domodossolaaaa
                  L’IRPEF è un'imposta progressiva in quanto

                  a) il suo ammontare regredisce rispetto all’aumento della sua base imponibile
                  b) il suo ammontare aumenta meno che proporzionalmente rispetto all’aumento della sua base imponibile
                  c) il suo ammontare aumenta proporzionalmente rispetto all’aumento della sua base imponibile
                  d) il suo ammontare aumenta più che proporzionalmente rispetto all’aumento della sua base imponibile

                  Io, invece, avrei detto c)

                  Ma a veder bene è giusto più che proporzionale perchè l'aumento delle aliquote non è proporzionale ma diverso. Detto terra terra.
                  Ultima modifica di vittoria1; 22-02-2015, 10:56.

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                    Il comune PUO' porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 e il 30 % dell'imposta dovuta e la restante rimane al carico del proprietario. Se il comune non ha deliberato la quota a carico del detentore è applicata la quota base (10%)

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      in caso di durata temporanea non superiore a 6 mesi, la Tasi è dovuta solo dal proprietario-
                      Se inferiore ai 6 mesi (ma non temporaneo, ) la soggettività passiva è comunque in capo all'utilizzatore per tutta la durata della detenzione..

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                      Sto operando...
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