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Argomenti esame orale 2009

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    Solo una piccola aggiunta.
    Molti che non si intendono di RAGIONERIA considerano come riserve anche gli accontanamenti per oneri.
    Essi sono dei ratei (passivi in senso ampio).

    ACCONTANAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI a FONDO RISCHI SU CREDITI

    è come se fosse (in senso lato)

    FITTI PASSIVI a RATEI PASSIVI

    in termini concettuali è la stessa cosa
    Anticipo l'imputazione di un costo futuro perchè per il principio della competenza economica il costo è maturato nell'esercizio anche se verrà sostenuto plausibilmente in esercizi futuri.

    Non a caso ho fatto l'esempio dei rischi su crediti perchè a volta qui potremmo anche parlare di riserve per rischi.
    I.Santacrocelover

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      [QUOTE=romasco;307523]Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.



      Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
      Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
      Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
      Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

      la scittura in p.d. è

      IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

      Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci



      Grazie...
      leggo l'articolo, me le rivedo in pò e se ho dubbi ti chiedo...
      nec recisa recedit

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        Pay attention please.

        Le tassi anche prima di utilizzarle. Se vuoi riconoscerle dal punto di vista fiscale devi pagare una imposta sotitutiva.

        In caso contrario quando andrai a vendere il bene di riferimento riduci il valore della plusvalenza per effetto della rivalutazione.

        [QUOTE=tirocinante75;307534][QUOTE=romasco;307523]Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.

        In generale le riserve si possono suddividere in :
        1. riserve di utili
        2. riserve di capitale
        3. riserve in sospensione di imposta.

        Le prime possono essere disponibili e indisponibili.
        Esempio : la riserva legale nelle socità di capitale che si accantona anno dopo anno con il 5% degli utili netti fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20 % del c.s. è una risrva indisponibile fino al raggiungimento del suddetto limite poi diventa invece disponibile nel senso che può essere liberamente distribuita ai soci.
        Le riserve di utili nel momento in cui sono distribuite sono trattate come dividendi con tutte le conseguenze che derivano.
        Per esse la legge prevede una presunzione nel senso che se ci sono in bilancio riserve di utili si presumono sempre distribuite prima delle altre con la conseguenza che sono tassate come dividendi in capo ai soci.
        L'aumento di capitale sociale a titolo gratuito portando a capitale sociale riserve di utili non è fatto rilevante dal punto di vista fiscale lo sarà solo nel caso della successiva riduzione a titolo gratuito per esuberanza, nel senso che si andrà a vedere il precedente aumento con capitalizzazione di riserve e fino a concorrenza dell'aumento effettuato con la riserva di utili si avra distribuzione di dividendi, se eccede un'altra parte si imputera a distribuzione di riserva di capitale (ossia restituzione di conferimenti) solo se risulta ancora una somma che eccede il valore di iscrizione della partecipazione, sarà considerata plusvalenza e tassata nei modi ordinari (vedi pex).

        Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci.

        Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
        Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
        Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
        Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

        la scittura in p.d. è

        IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

        Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci.


        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio

        Ciao ho un dubbio.
        Svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni (diverse dalle finanziarie) ai fini fiscali, non civilistici.
        Le svalutazioni che io compio civilisticamente sulle immobilizzazioni, perchè a fine esercizio risultano di valore "durevolmente inferiore" come vengono trattate fiscalmente?
        Le rivalutazioni invece mi è chiaro, almeno spero, che ai sensi del 110 del tuir non sono considerate plusvalenze tassabili finchè non realizzate (quindi di fatto finchè non cedo il bene).

        grazie a chi vorrà rispondere
        I.Santacrocelover

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          [QUOTE=romasco;307559]Pay attention please.

          Le tassi anche prima di utilizzarle. Se vuoi riconoscerle dal punto di vista fiscale devi pagare una imposta sotitutiva.

          In caso contrario quando andrai a vendere il bene di riferimento riduci il valore della plusvalenza per effetto della rivalutazione.

          [QUOTE=tirocinante75;307534]
          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.

          In generale le riserve si possono suddividere in :
          1. riserve di utili
          2. riserve di capitale
          3. riserve in sospensione di imposta.

          Le prime possono essere disponibili e indisponibili.
          Esempio : la riserva legale nelle socità di capitale che si accantona anno dopo anno con il 5% degli utili netti fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20 % del c.s. è una risrva indisponibile fino al raggiungimento del suddetto limite poi diventa invece disponibile nel senso che può essere liberamente distribuita ai soci.
          Le riserve di utili nel momento in cui sono distribuite sono trattate come dividendi con tutte le conseguenze che derivano.
          Per esse la legge prevede una presunzione nel senso che se ci sono in bilancio riserve di utili si presumono sempre distribuite prima delle altre con la conseguenza che sono tassate come dividendi in capo ai soci.
          L'aumento di capitale sociale a titolo gratuito portando a capitale sociale riserve di utili non è fatto rilevante dal punto di vista fiscale lo sarà solo nel caso della successiva riduzione a titolo gratuito per esuberanza, nel senso che si andrà a vedere il precedente aumento con capitalizzazione di riserve e fino a concorrenza dell'aumento effettuato con la riserva di utili si avra distribuzione di dividendi, se eccede un'altra parte si imputera a distribuzione di riserva di capitale (ossia restituzione di conferimenti) solo se risulta ancora una somma che eccede il valore di iscrizione della partecipazione, sarà considerata plusvalenza e tassata nei modi ordinari (vedi pex).

          Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci.

          Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
          Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
          Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
          Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

          la scittura in p.d. è

          IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

          Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci.
          PER TIROCINANTE 75

          La svalutazione dei beni strumentali si ha quando il bene viene radiato dalla produzione. Ha fatto il suo tempo insomma.

          La svalutazione in questo caso è ammessa nel limite del costo non ancora ammortizzato (vedi art.102 c. 4)
          Per questo motivo la deducibilità è limitata.
          Altra importante svalutazione è quella su crediti. Anche qui ci sono limiti. Lo 0,50 % del valore dei crediti commerciali comprese le cambiali attive e le ricevute fiscali (art. 71 del dpr 917).
          I.Santacrocelover

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            Consiglierei di leggerlo l'art. 47, il discorso è un pò più articolato rispetto a quello fatto. E comunque nel caso di distribuzione "sottozero" delle riserve, ed anche nel caso di riduzione del capitale sociale eccedente il valore fiscale, calcolando come previsto dallo stesso articolo, la distribuzione è intesa quale distribuzione di utili.

            E naturalmente l'affrancazione per rilevanza fiscale, come già detto, delle riserva da rivalutazione.

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              [QUOTE=romasco;307573][QUOTE=romasco;307559]Pay attention please.

              Le tassi anche prima di utilizzarle. Se vuoi riconoscerle dal punto di vista fiscale devi pagare una imposta sotitutiva.

              In caso contrario quando andrai a vendere il bene di riferimento riduci il valore della plusvalenza per effetto della rivalutazione.


              Perchè riduci le plusvalenze? Se non tasso le riserve , non mi vengono riconosciute nel costo in caso di cessione, quindi le plusvalenze dovrebbero aumentare..........

              Commenta


                [QUOTE=tirocinante75;307534
                Ciao ho un dubbio.
                Svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni (diverse dalle finanziarie) ai fini fiscali, non civilistici.
                Le svalutazioni che io compio civilisticamente sulle immobilizzazioni, perchè a fine esercizio risultano di valore "durevolmente inferiore" come vengono trattate fiscalmente?
                Le rivalutazioni invece mi è chiaro, almeno spero, che ai sensi del 110 del tuir non sono considerate plusvalenze tassabili finchè non realizzate (quindi di fatto finchè non cedo il bene).

                grazie a chi vorrà rispondere[/QUOTE]

                Indeducibili in quanto non realizzate, direi.

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                  [QUOTE=romasco;307523]Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.

                  In generale le riserve si possono suddividere in :
                  1. riserve di utili
                  2. riserve di capitale
                  3. riserve in sospensione di imposta.

                  Le prime possono essere disponibili e indisponibili.
                  Esempio : la riserva legale nelle socità di capitale che si accantona anno dopo anno con il 5% degli utili netti fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20 % del c.s. è una risrva indisponibile fino al raggiungimento del suddetto limite poi diventa invece disponibile nel senso che può essere liberamente distribuita ai soci.
                  Le riserve di utili nel momento in cui sono distribuite sono trattate come dividendi con tutte le conseguenze che derivano.
                  Per esse la legge prevede una presunzione nel senso che se ci sono in bilancio riserve di utili si presumono sempre distribuite prima delle altre con la conseguenza che sono tassate come dividendi in capo ai soci.
                  L'aumento di capitale sociale a titolo gratuito portando a capitale sociale riserve di utili non è fatto rilevante dal punto di vista fiscale lo sarà solo nel caso della successiva riduzione a titolo gratuito per esuberanza, nel senso che si andrà a vedere il precedente aumento con capitalizzazione di riserve e fino a concorrenza dell'aumento effettuato con la riserva di utili si avra distribuzione di dividendi, se eccede un'altra parte si imputera a distribuzione di riserva di capitale (ossia restituzione di conferimenti) solo se risulta ancora una somma che eccede il valore di iscrizione della partecipazione, sarà considerata plusvalenza e tassata nei modi ordinari (vedi pex).

                  Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci.

                  Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
                  Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
                  Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
                  Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

                  la scittura in p.d. è

                  IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

                  Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci.


                  [QUOTE=paola66;307474]

                  Ottimo e abbondante. Suggerisco solo di intendere la "disponibilità", quando parli della riserva legale, nel senso che non può essere utilizzata per un aumento gratuito del capitale sociale, tenendo distinti i concetti di disponibilità e "distribuibilità" (i quali ovviamente possono coesistere).

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                    Se aumenti il valore del bene venduto la plusvalenza si riduce.

                    L'imposta sostitutiva ha questa funzione essa viene calcolata sul delta di rivalutazione.

                    [QUOTE=sbriffim;307635][QUOTE=romasco;307573]
                    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                    Pay attention please.

                    Le tassi anche prima di utilizzarle. Se vuoi riconoscerle dal punto di vista fiscale devi pagare una imposta sotitutiva.

                    In caso contrario quando andrai a vendere il bene di riferimento riduci il valore della plusvalenza per effetto della rivalutazione.


                    Perchè riduci le plusvalenze? Se non tasso le riserve , non mi vengono riconosciute nel costo in caso di cessione, quindi le plusvalenze dovrebbero aumentare..........
                    I.Santacrocelover

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                      Per la distribuzione delle riserve di capitale "sottozero":

                      "si precisa che l’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta
                      dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile,
                      trattandosi di un reddito derivante dall’impiego di capitale e non derivante da un
                      evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie

                      che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria."

                      circolare n.26/2004

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